Ricorso inammissibile per tardività (CTP n. 323/3/12)

Redazione 28/06/12
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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI ENNA SEZIONE TERZA

SENTENZA N° 323/3/12

PRONUNCIATA

Riunita con l’intervento dei Signori: IL 25-1-20121

Dott. ************à Presidente relatore

Dott. ***************************

Dott. ***********************

DEPOSITATA

IN SEGRETERIA OGGI 28.06.12

ha emesso la seguente SENTENZA

Il Segretario

M.C. ****

sul ricorso n. 377/10 R.G.R. introdotto da***

Contro***

Avverso l’avviso di accertamento n. TYU03T100114/2009 per IVA, IRPEG ed IRAP, anno d’imposta 2004, notificato in data 1° ottobre 2009.

…omissis…

DIRITTO E OSSERVAZIONI

Il ricorso va dichiarato inammissibile per tardività dell’introduzione perché i termini sono tassativi, non costituendo data certa, tempestiva e certificata quella di ricezione del servizio poste private.

Il ricorso, spedito a mezzo poste private il 25 febbraio 2010, è inammissibile per la tardività dell’introduzione rispetto alla data del 27 novembre 2009 relativa alla presentazione dell’istanza di accertamento con adesione, in quanto è pervenuto all’Agenzia delle Entrate il 02 marzo 2010 non essendo valida, certa e certificata la spedizione a mezzo servizio poste private degli atti attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie; ciò in virtù delle disposizioni dettate dall’art. 4 -comma 5- del D.Lgs. 22 luglio 1999 n. 261 sulle regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari. Secondo le definizioni della fornitura dei servizi postali ( cfr art. 1 -comma 2 -punto l- D.Lgs. 261/1999) l“invio raccomandato” è il servizio che consiste nel garantire forfetariamente contro i rischi di smarrimento , furto o danneggiamento e che fornisce al mittente una prova dell’avvenuto deposito dell’invio potale e, a sua richiesta, della consegna al destinatario.

Gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie ( cfr art. 4 comma 5 D.Lgs 261/99) sono riservati al servizio universale ed in Italia solo la società Poste Italiane S.p.A. è fornitore del servizio universale che assicura le prestazioni in tutti i punti del territorio nazionale, in tutti i giorni lavorativi e senza discriminazioni per cui il servizio fornito da una società privata non è valida o quanto meno non certifica la certezza della data di spedizione prevista dall’art.16 – commi 2-3-5 – del D.lgs. 546/92. Solo il servizio postale universale può attestare la data della spedizione e per l’esecuzione di una notificazione o comunque per la spedizione di un atto nell’ambito di una procedura amministrativa o giudiziaria, il legislatore prevede anche la scelta della “raccomandata con avviso di ricevimento” facendo riferimento all’utilizzazione del servizio postale universale, cioè di quello fornito su tutto il territorio nazione da Poste Italiane S.p.A.., alla quale, in virtù del citato art. 4 –comma 5- del D.Lgs. 261/1999, ha riservato in via esclusiva e senza deroghe gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie. La formalità finalizzate a dare certezza della spedizione dell’atto e al suo ricevimento da parte del destinatario costituiscono una attribuzione esclusiva degli uffici postali e degli agenti e impiegati addetti con connotati di specialità essenzialmente estranei a quei servizi di accettazione e recapito di corrispondenza che possono essere dati in concessione ad agenzie private.

Nel caso in esame, la spedizione del 25 febbraio 2010 del ricorso all’Agenzia elle Entrate ufficio di Enna a mezzo del servizio ****************** Private non certifica l’effettiva data certa poiché si tratta di consegna simile ad una agenzia di recapito non equiparabile alla spedizione mediante lettera raccomandata del servizio universale che, in ogni caso, ai sensi dell’art. 4 – comma 5- del D.Lgs. 261/1999 ha l’esclusività, con riserva per gli atti attinenti alle procedura amministrative e giudiziarie. Il concessionario del servizio recapito postale privato, pur essendo autorizzato dal Ministero delle Comunicazioni in virtù del D.M. 4 febbraio 2000 n. 3 di concerto con il decreto del 15 febbraio 2006 del Ministero dell’Economia e Finanze, può espletare i servizi relativi agli invii raccomandati ed invii assicurati che non siano attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie, essendo quest’ultime espressamente escluse nel relativo decreto di licenza e/o di concessione. Ne consegue che la **************************, non essendo autorizzata e/o abilitata (e se lo fosse sarebbe in violazione dell’art. 4 – comma 5 del D.Lgs. 261/1999) a certificare la tempestività dell’impugnazione con l’invio raccomandato del ricorso amministrativo e/o giudiziario, questo atto si considera consegnato a mano il giorno 2 marzo 2010, come da ricevuta prodotta, e quindi tardivo in violazione degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 546/1992 e del D.Lgs 19 giugno 1997 n. 218 art.12. Infatti il termine decorre dalla data di consegna dell’istanza di accertamento con adesione, avvenuta il giorno 27 novembre 2009 e la scadenza sarebbe stata il 25 febbraio 2010, mentre il ricorso è stata consegnato all’Agenzia delle Entrate il 2 marzo 2010, cioè oltre il termine previsto.

In conclusione, l’eccezione sulla tardività dell’introduzione del ricorso della parte resistente va accolta e tutti gli altri motivi risultano assorbiti per tale irregolarità di procedura.

Per la peculiarità della controversia, le spese di giudizio vanno compensate tra le parti.

PER QUESTI MOTIVI

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso per tardività dell’introduzione.

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Così deciso in Camera di Consiglio in Enna il 25 gennaio 2012

IL PRESIDENTE          RELATORE

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