Ricorso ex art. 703 c.p.c.: domanda di reintegrazione nel possesso di servitù (Trib. Rimini, sez. civile, 25/8/2011)

MC redazione 31/08/11
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Ricorso ex art. 703 c.p.c.: domanda di reintegrazione nel possesso di servitù (Trib. Rimini, sez. civile, 25/8/2011)

 

Massima

1) Al fine della tutela ex art. 1168 c.c. non è necessario un possesso della durata necessaria a costituire il titolo usucapivo, ben potendo essere sufficiente una situazione di possesso prolungato e pacifico sino ad epoca prossima a quella dello spoglio.

 

2) Se la detenzione della tubazione è avvenuta con il consenso iniziale dell’originario proprietario del terreno sul quale insiste il pozzo, ciò impedisce la possibilità di configurare l’animus possidendi e, dunque, in ultima analisi (in assenza di un’allegata e provata interversione del possesso giuridicamente rilevante ex art. 1141 c.c.), il possesso tutelabile ex art. 1168 c.c.. 

 

 

Il fatto

 

Con ricorso ex art. 703 c.p.c., avente ad oggetto “domanda di reintegrazione nel possesso di servitù”, assegnato alla Sezione Feriale, F.F. adiva l’On.le Tribunale di Rimini, al fine di sentir  – inaudita altera parte – ordinare ai resistenti di reintegrarlo immediatamente nel possesso della sua (presunta) servitù di adduzione idrica, riguardante un pozzo di proprietà degli stessi resistenti e sito in agro di Montescudo.

All’udienza agostana il Tribunale, in persona del Giudice Dott. Dario Bernardi, riteneva di dover ammettere le richieste prove testimoniali e di fissare a brevissimo termine un’udienza per l’espletamento.

Ascoltati i testimoni di parte ricorrente e di parte resistente, il Giudicante – ex art. 1168 c.c. e 703 e 669 bis e ss. c.p.c. – riteneva di dover respingere la domanda di F.F., con consequenziale condanna alla rifusione delle spese processuali.

 

 

La sentenza in rassegna

 

Correttamente il Giudice della Sezione Feriale del Tribunale di Rimini ha ritenuto di dover rigettare una domanda, a dir poco, temeraria.

In tal senso, si dovrebbe addirittura indagare se il ricorrente non sia incorso in qualche comportamento addirittura delittuoso, oltre che ictu oculi arbitrario, avendo ammesso di aver somministrato alla propria famiglia quale acqua “per usi alimentari” un’acqua assolutamente non potabile.

Il pozzo de quo è profondo meno di 30 mt. e, di conseguenza, l’acqua dello stesso non è potabile e men che meno può essere utilizzata per usi alimentari, come accertato da una consulenza tecnica di parte resistente, in cui è stato anche dato atto di evidenti fattori inquinanti (presenza di roditori morti e di rifiuti nel pozzo).

Ma con riferimento alla richiesta tutela ex art. 1168 c.c., il Giudicante ha stabilito che “secondo i principi generali in materia di tutela possessoria, al fine della tutela ex art. 1168 c.c. non è necessario un possesso della durata necessaria a costituire il titolo usucapivo, ben potendo essere sufficiente una situazione di possesso prolungato e pacifico sino ad epoca prossima a quella dello spoglio (giurisprudenza costante: “Ai fini dell’ esercizio delle azioni possessorie, previste dagli art. 1168, 110, 1170 c.c., non si richiede che il possesso abbia gli stessi requisiti del possesso ad usucapionem, essendo le dette azioni destinate ad assicurare la immediata tutela contro la privazione violenta e clandestina o la menomazione del possesso inteso come esercizio di fatto del potere sulla cosa, espresso in una attività  corrispondente all’esercizio della proprietà o di un diritto reale. Sono pertanto ai fini della tutela apprestata dalle azioni possessorie, la frequenza e le modalità di esercizio del possesso, anche se illegittimo abusivo, purchè abbia i caratteri esteriori della propriety a di altro diritto reale’: Cassazione civile, sez. II, 15/06/1991, 11. 6772; conformi: Cassazione civile, sez. 27/12/2004, n. 24026; Cassazione civile, sez. 05/10/2009, n. 21233)”.

Nel caso di specie, dunque, non si è concretato alcuni diritto di servitù, né alcuna usucapione.

Il diritto di servitù prediale è, invero, uno dei principali diritti reali di godimento su cosa altrui, definito dal legislatore come un peso imposto sopra un determinato fondo (detto “servente”) per l’utilità di un altro fondo (detto “dominante”), appartenente a un diverso proprietario (art. 1027 c.c.). L’espressione “prediale”: deriva dal latino “praedium” (terreno) e ha il fine di chiarire, già a partire dalla nomenclatura tecnica, che si versa in ipotesi di servitù solo quando il vincolo posto a carico del fondo servente implichi un’utilità tendenzialmente stabile e duratura non direttamente per il proprietario del fondo dominante, bensì per il fondo medesimo.

Dalla nozione codicistica appena vista, emerge che, per aversi il diritto di servitù in senso tecnico, è necessario individuarne il momento acquisitivo.

La legge prevede, al proposito, modi di acquisto a titolo originario e a titolo derivativo, dedicando particolare rilievo alla distinzione tra servitù coattive e servitù volontarie.

Queste ultime possono avere origine da un atto di autonomia privata ossia, secondo il disposto dell’art. 1058 c.c., da contratto o testamento, negozi per i quali l’ordinamento impone la forma scritta ad substantiam (ossia a pena di nullità), nonché la trascrizione nei pubblici registri immobiliari.

Ovviamente questo non è il caso in esame, in quanto non siamo al cospetto di una servitù costituita con atto scritto, né tanto meno trascritta.

Le servitù volontarie, peraltro, a patto che siano “apparenti”, sono acquisibili anche a titolo originario, mediante usucapione (o attraverso la “destinazione del padre di famiglia”, ex art. 1062 c.c..

In merito alle servitù volontarie, è da sottolineare la peculiare importanza del titolo: l’art. 1063 c.c., difatti, pone il suo contenuto come fonte preminente ai fini dell’individuazione tanto dell’estensione quanto delle modalità di esercizio della servitù.

La validità del titolo, del resto, è l’unica condizione da rispettare per la regolare costituzione del diritto.

La legge, oltre a lasciare ampio spazio all’autonomia dei privati, dedica numerose norme (dall’art. 1032 all’art. 1057 c.c. e alcune leggi speciali) alla disciplina di vari tipi di servitù definite “coattive” o “legali”.

Tale qualifica deriva dalla caratteristica che è l’ordinamento a prevedere i casi in cui un soggetto, titolare di un fondo, ha diritto al sorgere di un determinato diritto a prescindere dal consenso del proprietario del fondo vicino.

Tuttavia, la costituzione vera e propria della servitù è la conseguenza di una sentenza oppure di un provvedimento amministrativo, non essendo sufficiente il mero avverarsi dei requisiti legali.

La questione decisa dalla Sezione Feriale del Tribunale di Rimini, Giudice Dott. Dario Bernardi, rientra nella disciplina generale recata dal vigente codice civile in tema di servitù e, segnatamente, tra quelle coattive della somministrazione di acqua ad un fondo previste dagli articoli 1049  e 1050.

E’ di tutta evidenza tanto l’infondatezza della domanda, quanto la temerarietà della lite intrapresa dal ricorrente[1], che –a parere di chi scrive – ha agito in giudizio con malafede e/o colpa grave, nella coscienza dell’infondatezza della domanda e delle tesi difensive sostenute, nonchè nel difetto dell’ordinaria diligenza nell’acquisizione di detta consapevolezza[2].

Il F. F., invero, ha promosso una domanda di reintegrazione e di manutenzione del possesso di un pozzo, illegittimamente sfruttato nel corso di vari anni, di cui non ha mai avuto il possesso e su cui non può vantare alcun altro titolo.

La tutela possessoria, per sua stessa natura, è destinata ad essere superata dal giudizio petitorio che costituisce l’unico titolo per regolamentare definitivamente i rapporti tra le parti sia di natura possessoria che petitoria[3].

Nel caso di specie, la situazione possessoria, presunta dal ricorrente, non corrispondeva alla situazione di diritto, e l’altrettanto presunta turbativa consisteva non tanto nel fatto che è stata interrotta la tubazione dal pozzo al fondo del ricorrente, posta in opera dallo stesso F.F.i in modo violento ed arbitrario (aiutato da più soggetti e con l’utilizzo di un escavatore), bensì nel fatto che l’attuale assetto della tubazione, contrariamente a quanto avveniva prima, è stata sostituita con altra che non riserva più al F.F. la “cortesia” di attingere acqua da un pozzo già molto, troppo, sfruttato.

Senza dubbio la turbativa della precedente situazione, che è di arbitrario sfruttamento dell’altrui acqua, non merita alcuna tutela giuridica.

Ma, al di là delle risultanze istruttorie, il ricorrente avrebbe dovuto produrre un valido titolo di costituzione della servitù.

Non può essersi concretizzata alcuna turbativa, né spoglio, in quanto i resistenti hanno inteso legittimamente porre fine ad uno sfruttamento idrico arbitrario e solo tollerato, ma sempre ostacolato con mezzi leciti e non offensivi.

In più, nel caso di specie, non poteva assolutamente parlarsi di diritti acquisiti, in quanto non è decorso il termine normale per usucapione, che è di venti anni, e in quanto la ratio dell’usucapione è di attribuire la proprietà a chi si è attivato mentre il proprietario era inerte.

Nel caso in esame, invece, la somministrazione – o, meglio, l’approvvigionamento – di acqua avveniva con il permesso dell’originario proprietario del fondo e del pozzo.

 

Rosanna Cafaro, Avvocato in Lecce

Morena Ripa, Avvocato in Riccione

 


[1] C. Cass., SS.UU., sent. 9.2.2009, n. 3057; Trib. Trieste, Sez. Civ., sent. 1.7.2008; Carbone P., Danno da lite temeraria, in Danno e resp., 2007, n. 6, IPSOA, p. 705; Di Marzio, Vita nuova per il danno da lite temeraria (in attesa che l’ennesima riforma rimescoli le carte), in Giur. merito, 2007, n. 6, GIUFFRÈ, p. 1588; Finocchiaro, La funzione punitiva del danno esistenziale da lite temeraria, in Giur. It., 2006, n. 11, UTET, p. 2127; Trib. Bologna, Sez. II Civ., sent. 27.1.2005; C. Cass. Civ., Sez. III, sent. 14.10.2005, n. 19976; Trib. Roma, Sez. VI Civ., sent. 18.10.2006; C. Cass. Civ., SS.UU., sent. 9.2.2009, n. 3057; Trib. Bologna, Sez. II Civ., 27.1.2005, Giudice Dott. C. Graziosi; C. Cass., 3.8.2001, n. 10731; Cons. Stato, 25.2.2003, n. 1026
[2] C. Cass., 21.7.2000 n. 9579; C. Cass., Sez. Lav., 16.2.1998 n. 1619; Trib. Rimini, 2.4.1998, Trib. Roma, 9.10.1996; Mandrioli, Diritto process. civile, I, Torino, 2003, 344; Cons. Stato, 25.2.2003, n. 1026
[3] Trib. Bergamo, Sez. Distaccata Grumello del Monte, G.U. N. Garrapa, 23.2.2007; cfr., anche, C. Cass. 2005/1967; C. Cass. 3718/1994; C. Cass. 11833/1997; C. Cass., Sez. III, 3.8.2005, n. 16262; C. Cass. 10.11.2004, n. 21367.

Sentenza collegata

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