Riconosciuto un risarcimento del danno forfetario in quanto la ricorrente ha la possibilità soltanto, e non la certezza, di conseguire la voluta utilità (cosiddetto interesse strumentale)

Lazzini Sonia 08/09/11
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Riconosciuto un risarcimento del danno forfetario in quanto la ricorrente ha la possibilità soltanto, e non la certezza, di conseguire la voluta utilità (cosiddetto interesse strumentale)

il risarcimento per equivalente si deve configurarsi che come mera chance, pari a euro 8.000

Resta da esaminare dunque la domanda di risarcimento danno contestualmente al ricorso presentata dalla ricorrente, in ragione del fatto che, come si è in precedenza accennato, già all’atto della proposizione del ricorso l’incarico risultava già ampliamente espletato ( e si è detto che ad oggi l’incarico di progettazione oggetto della gara è stato da tempo concluso con approvazione definitiva del PAT avvenuta nel marzo 2010), con conseguente impossibilità di rifare la gara, come di regola dovrebbe accadere a seguito dell’annullamento dell’intera procedura.

Di quanto sopra pienamente consapevole la ricorrente si limita a chiedere il ristoro delle spese inutilmente sostenute per la redazione e presentazione dell’offerta, liquidandole, come da prospetto esibito, in €. 34.920.

La domanda deve essere accolta, sia pur con qualificazione e misura diversi da quanto voluto.

Quanto alla qualificazione, ritiene il Collegio che a fronte della suddetta impossibilità di rifare la gara (ciò che avrebbe rappresentato, a terreno vergine, per la ricorrente, la possibilità soltanto, e non la certezza, di conseguire la voluta utilità (cosiddetto interesse strumentale), il risarcimento per equivalente non possa non configurarsi che come mera chance, secondo ormai consolidato orientamento giurisprudenziale.

Quanto alla misura, tenuto conto che la base d’asta della gara in questione ammontava a €. 211.000, risulta evidente che la somma richiesta sarebbe addirittura superiore a quel 10% che corrisponderebbe in ipotesi all’utile perduto, quale verrebbe riconosciuto però soltanto se con l’accoglimento del ricorso venisse riconosciuta la spettanza dell’aggiudicazione: il che ovviamente non accade nel caso in esame..

In definitiva ritiene equo il Collegio liquidare alla ricorrente a carico della Amministrazione resistente la somma onnicomprensiva di €. 8.000 (ottomila)

Sentenza collegata

36134-1.pdf 130kB

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Lazzini Sonia

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