Riconoscimento di debito fuori bilancio derivante da acquisizione di beni e servizi (TAR Marche, n. 749/2013)

Redazione 25/10/13
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SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 409 del 2013, proposto da:
Ditta M. Giuseppe & **************, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. **************, ************************, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. ******************* in Ancona, corso *******, 73;

contro

Provincia di Ascoli Piceno, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. ***************, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Marche, in Ancona, via della Loggia, 24;
Provincia di Fermo, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. ******************, con domicilio eletto presso l’avv. ***************** in Ancona, corso *********, 16;

per il

riconoscimento del debito in riferimento a lavori di sistemazione dell’alveo del fiume Tenna

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Ascoli Piceno e della Provincia di Fermo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il Primo Referendario **************** nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2013 e uditi per le parti i difensori, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso in epigrafe, la società ricorrente ha adito questo Tribunale Amministrativo per domandare la declaratoria dell’illegittimità dell’inerzia asseritamente serbata dalle amministrazioni intimate sulla richiesta, avanzata dalla medesima ricorrente, rivolta ad ottenere il riconoscimento, ai sensi dell’art. 194 del d.lgs. n° 267/2000, del debito correlativo alla pretesa vantata per euro trecentotremilaquattrocentotrentasette/54 (€ 303.437,54), oltre interessi e rivalutazione, in riferimento a “lavori di somma urgenza di sistemazione dell’alveo e delle sponde del fiume Tenna per la tutela del campo pozzi di captazione dell’acqua potabile a servizio dell’acquedotto del Tennacola”.
Per resistere al ricorso, si è costituita la Provincia di Ascoli Piceno, che, con memoria e documenti, ne ha eccepito l’inammissibilità o improcedibilità e ne ha domandato, comunque, il rigetto, vinte le spese.
Si è costituita, altresì, la Provincia di Fermo, che ha eccepito la carenza di legittimazione passiva dell’ente, e ha domandato, comunque, respingersi il ricorso, vinte le spese.
Alla camera di consiglio del 10 ottobre 2013, sentiti i difensori delle parti, come da verbale, il ricorso è passato in decisione.

DIRITTO

Preliminarmente, dev’essere esaminata l’eccezione, sollevata in udienza dalla difesa di parte ricorrente, con la quale è domandato lo stralcio della costituzione della Provincia di Fermo, perché tardiva.
L’eccezione dev’essere accolta limitatamente allo stralcio delle memorie di costituzione e difensiva e dei documenti prodotti dalla Provincia di Fermo in data 8 ottobre 2013.
Per ius receptum, il termine di costituzione delle parti intimate, stabilito dall’art. 46 del codice del processo amministrativo, soggetto, nel rito del silenzio, alla dimidiazione di cui all’art. 87, terzo comma, del codice del processo amministrativo, non riveste carattere perentorio, essendo ammissibile la costituzione della parte sino all’udienza di discussione del ricorso.
Tuttavia, nella fattispecie di costituzione tardiva, la parte incorre nelle preclusioni e nelle decadenze dalle facoltà processuali di deposito di memorie, documenti e repliche, ove siano decorsi i termini di cui all’art. 73, primo comma, del codice del processo amministrativo, dimidiato nel rito del silenzio, ai sensi dell’art. 87, terzo comma, del codice del processo amministrativo.
Per tali ragioni, la costituzione della Provincia di Fermo è ammessa nei limiti delle difese orali, dovendo, per converso, essere stralciate dagli atti del giudizio le memorie e i documenti depositati tardivamente, dei quali non si tiene conto ai fini del decidere.
Il ricorso è inammissibile.
Con l’odierna iniziativa giurisdizionale, parte ricorrente insorge avverso il mancato esercizio del potere di riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, primo comma, lett. e), del testo unico degli enti locali, d.lgs. n° 267/2000 (vds. atto introduttivo del giudizio, pag. 20).
Dev’essere osservato che il potere, invocato dalla società ricorrente, di riconoscimento del debito fuori bilancio, derivante da acquisizione di beni e servizi di cui all’art. 194, primo comma, lett. e), del testo unico degli enti locali, d.lgs. n° 267/2000, summenzionato, non può ritenersi vincolato né sotto il profilo dell’an, né sul quantum.
A differenza della fattispecie contemplata dalla lettera a) del medesimo art. 194, che configura quale atto dovuto il riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, fattispecie non sussistente in concreto, non essendo stata nemmeno dedotta l’esistenza di un accertamento giurisdizionale in ordine alla pretesa vantata, la fattispecie di cui alla lettera e) dell’art. 194, d.lgs. n° 267/2000, demanda all’amministrazione la valutazione, a carattere discrezionale, concernente l’opportunità e la coerenza con l’interesse pubblico del riconoscimento del debito fuori bilancio.
In sede di delibera che disponga il riconoscimento di debiti fuori bilancio per acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui all’art. 191, commi 1, 2 e 3, del testo unico n° 267/2000, l’ente locale è tenuto ad esplicitare adeguatamente le ragioni per le quali l’accollo del debito sia stato ritenuto non in contrasto con l’interesse pubblico, dovendo, altresì, motivare adeguatamente sulla riconducibilità dell’acquisizione dei beni e servizi in questione all’espletamento delle funzioni e dei servizi di competenza, nonché sull’utilità e arricchimento per l’ente medesimo.
Tali valutazioni, appartenendo alla sfera della discrezionalità amministrativa pura, sono incoercibili con l’azione avverso il silenzio, che non consente una sostituzione delle valutazioni del giudice a quelle riservate all’amministrazione.
Per tale ragione, non essendo configurabile un obbligo giuridico dell’ente locale di disporre il riconoscimento del debito fuori bilancio per acquisizioni di beni e servizi di cui all’art. 194, primo comma, lettera e), del d.lgs. n° 267/2000, il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in ragione della tardività della costituzione in giudizio della Provincia di Fermo e della conseguente espunzione dei relativi scritti difensivi e documenti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate nella misura di € 1.500,00 nei confronti della Provincia di Ascoli Piceno e di € 500,00 nei confronti della Provincia di Fermo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2013

Redazione