Richiesta annullamento, previa sospensione, del giudizio di non ammissione alle prove orali del concorso da notaio (Cons. Stato n. 97/2013)

Redazione 15/01/13
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Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensiva, proposto da S. C., e nei confronti di R. D. S., per l’annullamento del giudizio di non ammissione alle prove orali del concorso a 350 posti di notaio;

LA SEZIONE

Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 0094273 in data 12/07/2011, con la quale il Ministero della giustizia dipartimento per gli affari di giustizia ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare consultivo in oggetto;
Vista la nota prot. n. 136544 del 15/10/2012 di adempimento del parere interlocutorio n. 3125/2011 del 15.5.2012;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere ****************;
Premesso:
Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, la ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, del giudizio di non ammissione alle prove orali del concorso a 350 posti di notaio indetto con D.D.G. del Ministero della Giustizia 10.4.2008 e del verbale di correzione delle sue prove scritte.
Ha censurato il negativo giudizio per violazione dell’art. 11 del d. lgs. n. 166/2006, per eccesso di potere sotto vari profili sintomatici , per violazione dei criteri supplementari di correzione stabiliti dalla Commissione.
Il Ministero della Giustizia, nel richiedere il parere sul ricorso, ha trasmesso, oltre agli atti della procedura concorsuale, una diffusa relazione del Presidente della Commissione esaminatrice alla quale si è integralmente richiamato, concludendo per il rigetto del gravame.
Con la memoria da ultimo trasmessa dall’amministrazione, a seguito dell’esercizio del diritto di accesso, la ricorrente ha ulteriormente illustrato i propri motivi di ricorso, specie riguardo all’erroneità della valutazione delle proprie prove d’esame.

Considerato:

Il ricorso, con cui in buona sostanza si lamenta l’erroneità del giudizio di grave insufficienza espresso dai valutatori sulla prima prova scritta, è infondato.
In merito, occorre osservare che il concorso a notaio deve svolgersi in applicazione dell’innovativa disciplina introdotta dal D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 166 che, tra l’altro, prevede due distinte modalità, con le quali ciascuna sottocommissione incaricata della correzione degli scritti può pervenire ad un giudizio di non idoneità: nel caso di “nullità o gravi insufficienze, secondo i criteri definiti dalla commissione”, emergenti dalla lettura del primo o del secondo elaborato, la commissione dichiara non idoneo il candidato senza procedere alla lettura degli elaborati successivi (art. 11, comma 7); altrimenti delibera ultimata la lettura dei tre elaborati, che deve avvenire nella medesima seduta “al fine di esprimere un giudizio complessivo” (art. 11, commi 1 e 2) (Cons. Stato Sez. IV, 20-10-2011, n. 5633).
La ricorrente contesta il giudizio della Commissione, sostenendo che la prova, pur se contenente errori, non era affetta da tali gravi insufficienze da non consentire l’esame anche degli altri elaborati per un giudizio complessivo.
Su tale supposta erroneità del giudizio espresso, occorre richiamare la costante giurisprudenza (di recente, Cons. Stato Sez. IV, 27-04-2012, n. 2484) sulla natura delle decisioni delle commissioni esaminatrici, affermandosi che esse costituiscono “atti di natura mista”, come tali aventi una “duplice valenza”, e cioè natura “provvedimentale”, quanto all’ammissione o meno alla fase successiva della procedura; nonché natura di “giudizio”, circa la sufficienza della preparazione del candidato stesso al fine di detta ammissione (Cons. Stato, sez. VI, nn. 935/2008; 689/2008; 172/2006). Quanto a quest’ultimo profilo, si è affermato che “la commissione giudicatrice di concorso esprime un giudizio tecnico-discrezionale caratterizzato da profili di puro merito . . . non sindacabile in sede di legittimità, salvo che risulti manifestamente viziato da illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti” (Cons. Stato, sez. IV, n. 1237/2008).
In sostanza, il sindacato in sede di legittimità sulle valutazioni espresse dalle commissioni giudicatrici in sede di concorso o di esame è consentito solo laddove le stesse risultino ictu oculi affette da eccesso di potere per illogicità o irrazionalità, ovvero per travisamento dei fatti.
L’esame che si deve dunque compiere attiene alla coerenza logica “intrinseca” del giudizio operato dalla commissione giudicatrice, così valutandone la intrinseca logicità/ragionevolezza, non potendosi giustapporre e/o sostituire al giudizio già espresso un differente giudizio,evidentemente frutto di diversi criteri valutativi, posto che ciò rappresenterebbe una non consentita espressione di sindacato nel merito dell’attività amministrativa.
Alla luce di tali considerazioni, non è passibile di censura il giudizio di grave insufficienza in ordine all’atto inter vivos di diritto commerciale, dove sono stati riscontrati molteplici gravi errori di diritto, ampiamente spiegati nel giudizio sintetico
In conclusione, il ricorso deve essere respinto con assorbimento della domanda cautelare.

 

P.Q.M.

Esprime il parere che il ricorso debba essere respinto, con assorbimento dell’istanza di sospensiva.

Redazione