Richiedere lo svincolo della cauzione provvisoria non preclude al futuro ricorso avverso l’aggiudicazione

Lazzini Sonia 08/07/13
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La cauzione costituisce parte integrante dell’offerta e risponde all’esigenza di garantire la serietà della partecipazione alla gara e l’adempimento dell’impegno a contrarre in caso di aggiudicazione

Pertanto, l’obbligo di mantenere la cauzione provvisoria permane fino alla definizione della procedura di gara e, conseguentemente, viene meno in caso di mancata aggiudicazione o di aggiudicazione in favore di altro concorrente alla gara

Inoltre, dall’esame della documentazione allegata al controricorso della Controinteressata s.r.l., non sarebbe stato possibile comprendere se la restituzione della polizza fosse avvenuta su richiesta della medesima ricorrente ovvero, come più probabile, a norma dell’art. 75, comma 9, d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, ad opera della stazione appaltante, come effetto conseguente all’aggiudicazione, comunicata alla National Ricorrente Services s.r.l. con nota dell’8 maggio 2007, stessa data della missiva con la quale era stata rimessa la predetta polizza.

Peraltro, anche se richiesta dalla medesima impresa allora ricorrente, la restituzione della polizza provvisoria non avrebbe integrato una condotta da cui ricavare l’univoca intenzione della stessa di prestare acquiescenza all’impugnata aggiudicazione, trattandosi di effetto a questa connesso dalla menzionata disposizione di legge e mancando con l’aggiudicazione la stessa giustificazione causale della cauzione provvisoria

Pertanto va rigettato il ricorso per il quale << Con nota 8 maggio 2007 la stazione appaltante restituiva all’originaria ricorrente la polizza provvisoria presentata in occasione della partecipazione alla gara, documento che, a giudizio della controinteressata, la Ricorrente. avrebbe dovuto viceversa mantenere in caso di pertinente interesse alla gara, trattandosi di condizione di ammissibilità dell’offerta: il ritiro della polizza avrebbe evidenziato, quindi, il disinteresse dell’originaria ricorrente al mantenimento dell’offerta.>>

Tratto dalla decisione numero 2656 dell’ 8 maggio 2012 pronunciata dal Consiglio di Stato

Sentenza collegata

39560-1.pdf 169kB

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