Riassunzione della causa: per notifica vale timbro posta (Cass. n. 23209/2011)

Redazione 08/11/11
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Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. L’odierno ricorrente, B.A., impugna il provvedimento suindicato col quale il giudice di pace di ******* dichiarava l’improcedibilità del suo ricorso presentato in riassunzione avanti il giudice di pace di *******, a seguito di sentenza di incompetenza pronunciata dal giudice di pace di Squillace il 13 giugno 2007, pubblicata il 14 giugno 2007, che dichiarava la propria incompetenza territoriale, competente essendo il giudice di pace di ******* e assegnando termine di 90 giorni per la riassunzione. 2. – In fatto precisa il ricorrente che aveva proposto opposizione avverso un verbale di contestazione di infrazione al codice della strada del 31 ottobre 2006 con ricorso depositato davanti al giudice di pace di Squillace il 7 novembre del 2006. A seguito della sentenza d’incompetenza del giudice di pace di Squillace, entro i 90 giorni da quest’ultimo fissati aveva inviato a mezzo posta, in data 9 agosto 2007, la comparsa di riassunzione di tale giudizio. Risultava quindi rispettato il termine di 90 giorni assegnato per la riassunzione, mentre il giudice di pace aveva dichiarato l’improcedibilità del suo ricorso ritenendo che “lo stesso appare tardivamente proposto rispetto ai termini di impugnativa del verbale di contestazione previsti per legge entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, atteso che la impugnativa dinanzi al giudice di pace di Squillace, competente per territorio e la successiva pronuncia di competenza non sospende i termini”. 3. L’odierno ricorrente formula due motivi di ricorso: col primo deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 890 del 1982, art. 4, in relazione alla L. n. 689 del 1981, art. 22, comma 1, rilevando che legittimamente aveva proceduto alla riassunzione con comparsa affidata al servizio postale in data 9 agosto 2007, nei 90 giorni fissati nella sentenza del giudice di pace di Squillace. Col secondo motivo deduce violazione all’art. 50 c.p.c., avendo erroneamente il giudice di pace ritenuto che la sentenza d’incompetenza pronunciata da altro giudice di pace non sospende i termini per l’opposizione a sanzione amministrativa.

4. – Resiste con controricorso l’amministrazione, la quale deduce l’inesistenza della notifica effettuata nei suoi confronti presso l’avvocatura distrettuale dello Stato e non già presso l’avvocatura generale, ulteriormente osservando l’inammissibilità del ricorso per inidoneità dei quesiti ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., ed infine deducendone l’infondatezza.

5. – Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., il consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ritiene che il ricorso possa essere accolto, perchè manifestamente fondato. La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti costituite.

6. Il ricorso è manifestamente fondato.

In primo luogo occorre osservare che la costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato ha sanato il dedotto vizio di notifica.

Il ricorso poi presenta i prescritti quesiti di diritto, che risultano ammissibili, perchè correttamente formulati.

Nel merito occorre osservare che la pronuncia di incompetenza del giudice di pace di Squillace fu pubblicata il 14 giugno 2007 e la riassunzione presso il giudice dichiarato competente, giudice di pace di *******, fu effettuata con comparsa affidata al servizio postale in data 9 agosto 2007, ampiamente nei termini fissati per la riassunzione. L’atto di riassunzione può essere notificato a mezzo del servizio postale, applicandosi di conseguenza le regole generali quanto al conteggio dei termini e risultando, quindi, tempestivo l’atto consegnato in termini al servizio postale, seppure poi pervenuto all’ufficio a termine ormai scaduto.

Occorre poi rilevare la fondatezza anche del secondo motivo di ricorso, posto che, contrariamente a quanto affermato dal giudice di pace, la traslazione del giudizio, determinatasi con la sentenza di incompetenza pronunciata dal giudice di pace di Squillace, opera la conservazione degli effetti processuali e sostanziali derivanti dalla domanda iniziale.

7. Il ricorso va accolto, il provvedimento impugnato cassato, e la causa va rimessa per nuovo esame ad altro giudice del merito pari ordinato, che si indica in diverso magistrato dello stesso ufficio, cui è anche demandato, ex art. 385 c.p.c., di pronunziare sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.
LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altro magistrato dello stesso ufficio (Giudice di Pace di *******), che deciderà anche sulle spese.

Redazione