Revocazione di precedente sentenza – Art. 395 c.p.c. (Cons. Stato n. 5130/2012)

Redazione 28/09/12
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FATTO

Con deliberazione di G.M. 6.10.1986 n. 2031 il Comune di L’Aquila bandiva il concorso per il posto di Ingegnere di Sezione.
Al concorso chiedeva di partecipare l’odierno ricorrente ing. M. C., quale dipendente comunale.
Con la delibera n. 2274/86 la G.M. escludeva dal concorso l’ing. C., in quanto non in servizio alla data del 30.9.1978.
A seguito di ricorso, il TAR Abruzzo disponeva la sua ammissione con riserva al concorso.
Con deliberazione n. 235/90 la Giunta Municipale, approvava la graduatoria di merito del concorso e nominava l’ing. C. nel posto di Ingegnere di Sezione.
Con sentenza n. 171/1992 il TAR Abruzzo accoglieva il ricorso, annullando per l’effetto la delibera di indizione del concorso limitato ai soli “interni”, bandito con la citata deliberazione 2031/1986.
L’ing. C., con istanza presentata il 10.1.1995, chiedeva comunque l’attuazione della delibera della G.M. 235/90 e quindi la regolarizzazione della sua posizione di Ingegnere di Sezione.
Sennonché la G.M. con la deliberazione n. 405 in data 26.3.1996, annullava in autotutela la propria delibera n. 235/1990.
Con ricorso al TAR Abruzzo l’ing. Corridore impugnava la predetta deliberazione.
Il TAR adito respingeva il ricorso con sentenza n. 219 del 29.4.1997, avverso la quale l’ing. C. proponeva appello dinanzi al Consiglio di Stato.
Con decisione 4991/2007 la Sezione accoglieva l’appello e, per l’effetto, annullava la deliberazione della Giunta Municipale 27.3.1996 n. 405.
Con delibera n. 521 in data 28.11.2007 la G.M. di L’Aquila prendeva atto di quanto deciso dalla sentenza di questo Consiglio di Stato.
Con atto notificato in data 23.1.2008 l’ing. C. chiedeva al Comune di L’Aquila di provvedere senza ulteriore ritardo alla ricostruzione della sua situazione di impiego.
L’Amministrazione, però, ometteva di dare esecuzione alla delibera di G.M. 235/90.
L’ing. C., pertanto, proponeva ricorso al giudice del lavoro presso il Tribunale di L’Aquila per ottenere la concreta attuazione della sentenza di questo Consiglio e della delibera di G.M. n. 235/1990, ricorso che era però respinto.
Peraltro, nelle more della definizione del giudizio, il Comune adottava la delibera 103/2008, con la quale la G.M. annullava nuovamente in autotutela la propria delibera n. 235/1990.
Avverso la delibera sopra indicata l’ing. C. proponeva ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, che con decreto in data 23.06.09 la accoglieva.
Non procedendo comunque l’amministrazione al richiesto inquadramento, l’ing. Corridore adiva nuovamente questo Consiglio per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla richiamata sentenza n. 4991/2007.
Il ricorso veniva però respinto dalla Sezione con la sentenza n. 6679/2010.
Avverso la predetta sentenza, l’ing. C. ha quindi proposto l’odierno ricorso per la sua revocazione.
Si è costituito in giudizio il Comune dell’Aquila chiedendo la reiezione del ricorso, siccome inammissibile.
Alla pubblica udienza del 24 aprile 2012 la causa è stata trattenuta per la decisione.

 

DIRITTO

1. Con l’unico mezzo di gravame il ricorrente deduce che la sentenza di cui si chiede la revocazione sarebbe incorsa nella violazione dell’art. 395 n. 5 c.p.c.
Assume, al riguardo, che la pronuncia avrebbe ritenuto erroneamente che il giudicato da eseguire fosse “esclusivamente la possibilità che l’Amm.ne com. le di L’Aquila valutasse di poter bandire un concorso pubblico per il conferimento di un posto di ingegnere di sezione di qualifica funzionale 8° funzionario di area tecnica, come a suo tempo previsto dalla deliberazione di G.M. n. 2031 del 6.10.1986”.
Il giudicato formatosi, infatti, avrebbe reso intangibile la ripristinata efficacia della delibera n. 235/1990 e quindi la Sezione adita con il ricorso per ottemperanza non poteva procedere, come invece ha ritenuto di fare, ad una nuova valutazione della situazione sostanziale, perché per questa via si sarebbe posta in insanabile contrasto sia con la sentenza 4991/2007 passata in giudicato, sia con il DPR 2.3.2009 che ha confermato e riconosciuto che la delibera n. 235/1990 è pienamente valida ed efficace.
2. La doglianza è priva di fondamento.
3. Osserva il Collegio, in relazione alla dedotta ragione revocatoria di cui all’art. 395, n. 5 c. p. c., che una sentenza può considerarsi contraria ad un precedente giudicato solo ove sussista un contrasto tra la decisione contro la quale si agisce e la precedente pronunciata in un processo diverso, ormai passata in giudicato, intervenuta tra le stesse parti ed avente lo stesso oggetto.
Ciò posto, tale presupposto non sussiste nel caso di specie, atteso che la sent. 4991/2007 riguarda l’annullamento della deliberazione giuntale n. 405/1996, mentre la sent. 6679/2010 attiene all’esecuzione di tale precedente.
Pur sussistendo, quindi, un necessario rapporto tra i due giudizi, l’oggetto non è affatto lo stesso, in quanto nel secondo si è discusso sull’avvenuto adempimento, o non adempimento, della precedente statuizione e non del merito della stessa.
Né, parimenti, la ragione revocatoria dedotta si attaglia al rapporto tra la sent. 6679/2010 ed il D.P.R. 23.6.2009, in quanto quest’ultimo è riferito ad una diversa deliberazione giuntale.
Pertanto, benché si tratti di atti pertinenti alla medesima vicenda, non sussiste tra di essi quel nesso formale sopra richiamato, necessario per poter affermare che sussista un precedente giudicato rispetto a cui la sentenza n. 6679/2010 venga a contrastare.
4. La dedotta censura è comunque infondata nel merito.
Infatti, questo Consiglio con la sentenza n. 4991/2007 (della cui esecuzione si è trattato nel giudizio poi concluso con la sentenza n. 6679/2010 oggetto dell’odierna revocazione), ha definito il giudizio insorto intorno al’annullamento della deliberazione di Giunta Comunale n. 235/1990, disposto con la deliberazione n. 405/1996.
Nell’accogliere l’appello proposto dall’ing. C., la richiamata sentenza ha espressamente statuito che l’amministrazione non poteva limitarsi ad annullare l’atto conclusivo del concorso, comunque portato a termine, ma avrebbe dovuto, preliminarmente, tutelare l’interesse del ricorrente alla corretta esecuzione del giudicato, verificando la possibilità di bandire il concorso pubblico cui egli aveva diritto a partecipare.
Del tutto correttamente, pertanto, la Sezione con la sentenza n. 6679/2010 oggetto dell’odierno ricorso per revocazione, ha precisato che “l’adempimento in questione riguarda esclusivamente la possibilità che l’Amministrazione comunale di L’Aquila valutasse di poter bandire un concorso pubblico per il conferimento di un posto di ingegnere di sezione qualificata funzionale 8° funzionario di area tecnica, come a suo tempo previsto dalla deliberazione di giunta municipale n. 2031 del 6 ottobre 1986”, concludendo poi che “quest’ultimo ha da tempo acquisito la qualifica di funzionario tecnico e non ha per questo alcun interesse a sottoporsi a un concorso (e alla connessa alea) per un posto che già ricopre”.
In sede di giudizio, infatti, l’amministrazione ha dimostrato che già da diversi anni l’ing. C. è stato inquadrato, all’esito di una nuova procedura concorsuale, nella ex VIII qualifica funzionale, in un posto assolutamente corrispondente a quello bandito illo tempore con il concorso poi annullato giurisdizionalmente.
Esattamente, pertanto, la gravata sentenza ha rilevato che “l’effetto ripristinativo per il quale si batte il ricorrente deve tenere conto della originaria situazione e non già delle vicende successive”, ragion per cui, atteso che il ricorso annullato riguardava la copertura di un posto da funzionario di ottavo livello, la corretta esecuzione del giudicato poteva unicamente attenere alla indizione di analogo concorso per un posto di pari livello, secondo la clausola rebus sic stantibus, a cui il ricorrente non poteva avere interesse alcuno.
5. Per le ragioni esposte il ricorso si appalesa privo di fondamento e, come tale, va dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo.

 

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, di cui in epigrafe, lo dichiara inammissibile.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore dell’amministrazione resistente delle spese e degli onorari del presente giudizio, che si liquidano in euro 2.000,00 (duemila/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 24 aprile 2012

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