Revisione patente: sussiste la giurisdizione del GA considerata la necessità di concentrare presso un unico giudice tutte le questioni che riguardano l’esercizio delle medesime funzioni pubbliche (TAR N.01676/2011)

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Per il TAR Lombardia – sez. di Brescia – per quanto riguarda il provvedimento che dispone la revisione della patente la giurisdizione appartiene al GA.

In particolare, per il TAR adito, in relazione alla impugnazione del provvedimento di revisione in oggetto, è possibile tracciare il seguente quadro. Alcuni TT.AA.RR. ritengono competente il giudice ordinario, in quanto una volta azzeratosi il punteggio la revisione della patente di guida è un atto dovuto a contenuto vincolato. Altri sostengono al contrario la giurisdizione amministrativa, in quanto la revisione non ha natura sanzionatoria come le singole decurtazioni del punteggio e sembrerebbe piuttosto costituire espressione di un potere finalizzato alla tutela dell’interesse pubblico. La giurisdizione amministrativa è affermata anche sulla base di una lettura complessiva delle ipotesi di revisione previste dal codice della strada: in particolare si sottolinea che la fattispecie ex art. 126-bis comma 6 collega alla perdita del punteggio una presunzione di dubbio circa l’oggettiva idoneità alla guida, il che in sostanza rappresenterebbe la mera specificazione in un caso particolare dei dubbi di cui tratta il successivo art. 128 relativamente alla persistenza dei requisiti fisici e psichici e dell’idoneità tecnica.

A favore della giurisdizione amministrativa depone inoltre l’estensione, recentemente acquisita, delle garanzie procedimentali alla revisione della patente di guida anche nel caso di azzeramento del punteggio.

Per il TAR Brescia, quest’ultimo punto è riconosciuto dalla stessa amministrazione. La circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 60396 del 15 luglio 2010 suggerisce infatti agli uffici di far precedere il provvedimento di revisione dalla comunicazione di avvio del procedimento, per dare modo agli interessati di interloquire con l’amministrazione evidenziando le circostanze ritenute favorevoli (ad esempio, la pendenza di ricorsi contro i verbali di contestazione, la presenza di sentenze favorevoli, eventuali errori nella decurtazione del punteggio). Le verifiche condotte sugli elementi così acquisiti possono portare all’annullamento in autotutela del provvedimento di revisione. Nelle maglie delle garanzie procedimentali gli uffici svolgono dunque attività amministrativa, sulla quale non può essere negato il controllo nella sede propria davanti al giudice amministrativo.

In conclusione, per il GA adito, nel complesso sembrano quindi esservi molteplici e condivisibili ragioni a sostegno della giurisdizione amministrativa.

La preferenza per questa opzione interpretativa deriva anche dalla necessità di concentrare presso un unico giudice tutte le questioni che riguardano l’esercizio delle medesime funzioni pubbliche, garantendo così anche sotto questo profilo l’interesse di livello costituzionale alla ragionevole durata del processo (art. 111 comma 2 Cost.).

Sentenza collegata

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Matranga Alfredo

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