Revisione patente di guida: basta l’insorgenza di dubbi sulla persistenza, nei titolari, dei requisiti fisici e psichici o della idoneità tecnica (Cons. Stato n. 2430/2013)

Redazione 06/05/13
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FATTO

Con l’appello in esame, il sig. ************ impugna la sentenza 10 febbraio 2010 n. 540, con la quale il TAR per la Puglia, sez. I della sede di Lecce, ha rigettato il suo ricorso proposto avverso il provvedimento con il quale si è disposta la revisione della patente di guida cat. B, della quale è titolare.

La revisione della patente è stata disposta a causa di un grave incidente stradale nel quale perdeva la vita il nipote dell’appellante, che gli era seduto accanto durante la marcia del veicolo, essendosi ritenuto che il comportamento di guida, cioè “l’aver viaggiato a velocità non commisurata alle caratteristiche della strada perdendo il controllo del mezzo e fuoriuscendo dalla sede stradale – fa sorgere dubbi sulla persistenza . . . dei requisiti psicofisici e di idoneità tecnica prescritti per il possesso della patente di guida”.

La sentenza appellata afferma, in particolare:

– “il presupposto che legittima la revisione della patente di guida risiede nella insorgenza di dubbi sulla persistenza, nei titolari, dei requisiti fisici e psichici o della idoneità tecnica”; tali dubbi “possono essere ingenerati da qualunque situazione di fatto che, avendo stretta attinenza alla condotta da tenere durante la circolazione stradale, prospetta una anomalia comportamentale del titolare della patente di guida tale da esigere una verifica della sua perdurante idoneità alla guida”;

– in merito a ciò, “l’autorità amministrativa competente dispone peraltro di un certo grado di discrezionalità perché, in una situazione di dubbio circa il perdurante possesso dei requisiti idoneativi nel titolare della patente di guida, può disporre la misura della sottoposizione a visita medica, ovvero l’assoggettamento dell’interessato a nuovo esame di idoneità o, ancora, cumulare i due provvedimenti nei casi più gravi”;

– i carabinieri “sono organi accertatori istituzionalmente deputati ad assicurare, tra l’altro, il controllo della regolare circolazione stradale; essi possiedono cognizioni tecniche necessarie e sufficienti per poter stilare un giudizio utilizzabile ai fini della formulazione proprio di quel dubbio che può fondare un provvedimento di revisione della patente di guida”.

Avverso tale decisione, vengono proposti i seguenti motivi di appello (come ricavabili dal relativo ricorso, pagg. 3 – 10):

a) error in iudicando, posto che la sentenza ha “errato nel ritenere che l’incidente fosse stato causato per la condotta imprudente del ricorrente”; in particolare, la ricostruzione dell’incidente fatta dai Carabinieri (v. pag. 4 app.) “non consente di attribuire la responsabilità del conducente nella causazione dell’incidente . . . perché l’incidente si è verificato per carenze strutturali del manto stradale reso viscido dalle precedenti piogge”, né è stata rilevata una velocità eccessiva. Del resto, i militari “non hanno contestato all’odierno appellante alcuna infrazione al Codice della strada, né gli hanno mai notificato alcuna sanzione amministrativa”;

b) error in iudicando; violazione art. 7 l. n. 241/1990, posto che “non si può sostenere che il provvedimento repressivo impugnato non doveva essere preceduto all’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento amministrativo, perché nessun organo accertatore ha mai contestato al ricorrente la responsabilità del fatto”.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti non si è costituito in giudizio.

Con ordinanza 21 aprile 2010 n. 1782, questo Consiglio di Stato ha rigettato la domanda di sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata.

All’udienza di trattazione, la causa è stata riservata in decisione.

DIRITTO

L’appello è infondato e deve essere, pertanto, rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.

L’art. 128 del Codice della Strada, prevede, tra l’altro, che “gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terresti nonché il Prefetto nei casi previsti dagli articoli 186 e 187, possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale . . . o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla sussistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell’idoneità tecnica. L’esito della visita medica o dell’esame di idoneità sono comunicati ai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terresti per gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca della patente”.

Come è dato osservare – in ciò condividendo quanto affermato dalla sentenza impugnata – “il presupposto che legittima la revisione della patente di guida risiede nella insorgenza di dubbi sulla persistenza, nei titolari, dei requisiti fisici e psichici o della idoneità tecnica”.

Ciò che legittima l’autorità competente a disporre la revisione della patente di guida, dunque, non è rappresentato dalla “certezza” della responsabilità del conducente, bensì dal dubbio, ingenerato dalla dinamica di un sinistro ovvero dalla co9mplessiva condotta di guida tenuta, sulla persistenza dei requisiti psico – fisici ovvero dell’idoneità tecnica.

Alla ratio dell’art. 128, comma 1, Codice della Strada è del tutto estraneo ogni accertamento di responsabilità in ordine ad un sinistro intervenuto, essendo invece sufficiente che, dal complesso delle circostanze, possa desumersi – in base ad un procedimento deduttivo immune da vizi logici o evidente irragionevolezza – la necessità di un accertamento sulla detta persistenza dei requisiti ovvero dell’idoneità tecnica.

Alla base del procedimento deduttivo può, inoltre, come ancora una volta condivisibilmente afferma la sentenza impugnata, essere posta “qualunque situazione di fatto che, avendo stretta attinenza alla condotta da tenere durante la circolazione stradale, prospetta una anomalia comportamentale del titolare della patente di guida tale da esigere una verifica della sua perdurante idoneità alla guida”.

Nel caso concreto, l’incidente che ha causato il decesso di un passeggero che viaggiava nella vettura dell’appellante costituisce, per la sua gravità, ex se elemento idoneo a ingenerare nell’autorità amministrativa quel dubbio, richiesto dall’art. 128 CdS, tale da legittimare il procedimento di revisione della patente di guida.

A tali fini, non assume alcuna rilevanza:

– né che i Carabinieri, come sostenuto dall’appellante, “non hanno contestato . . . alcuna infrazione al Codice della strada, né gli hanno mai notificato alcuna sanzione amministrativa”;

– né che l’incidente si sia – come assume l’appellante – “verificato per carenze strutturali del manto stradale reso viscido dalle precedenti piogge”, anziché per sua responsabilità, dovuta (anche) ad eccesso di velocità.

Ciò che rileva, infatti, con riferimento al caso in esame, è la generale dinamica dell’incidente e l’evento occorso, che appaiono ragionevolmente ingenerare dubbi sulla condotta di guida e, quindi, legittimare la revisione del titolo abilitativo.

Ala luce delle considerazioni sin qui esposte, il motivo sub a) dell’esposizione in fatto è infondato e deve essere, pertanto, respinto.

Altrettanto infondato è il motivo sub b) dell’esposizione in fatto, con il quale si lamenta, in sostanza, un error in iudicando per non essere stata dal I giudice rettamente considerata la violazione dell’art. 7 l. n. 241/1990.

Orbene, il Collegio ritiene che – in disparte ogni considerazione in ordine all’applicabilità al caso di specie dell’art. 21 – octies, co. 2, l. n. 241/1990 – nel caso come quello ora considerato, nel quale sussistono articolati accertamenti da parte di organi della pubblica amministrazione, non vi è esigenza di comunicazione di avvio del procedimento, posto che l’interessato, fin dalla prima verbalizzazione dell’accaduto, è posto in condizione di interloquire ed esprimere le proprie valutazioni, anche ai fini di impedire l’avvio di procedimenti (quale quello di revisione della patente), che costituiscono una possibile conseguenza normativamente prevista.

Infine, il Collegio ritiene necessario precisare che – pur prescindendo da ogni valutazione sulla ammissibilità di motivi di ricorso proposti in I grado per il tramite del loro mero richiamo in appello (v. pag. 3), senza alcuna articolazione di censura specifica alla sentenza impugnata – le considerazioni esposte superano comunque le ulteriori doglianze proposte in I grado avverso il provvedimento.

Per le ragioni esposte, l’appello deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza appellata.

La mancata costituzione dell’amministrazione nel presente grado di giudizio esime il Collegio dal decidere in ordine alle spese, diritti ed onorari di giudizio,

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull’appello proposto da **** ******* (n. 2623/2010 r.g.), lo rigetta e, per l’effetto, conferma la sentenza appellata.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 aprile 2012

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