Responsabilità medica: lo Stato è tenuto a pagare i danni nei limiti dell’eredità acquisita (Cass. n. 18605/2013)

Redazione 05/08/13
Scarica PDF Stampa

Svolgimento del processo

Per quanto interessa in questa sede l’iter del giudizio può essere così riassunto:

con sentenza n. 1773/1996 il Tribunale di Roma accoglieva per quanto di ragione la domanda di risarcimento danni di D.E., condannando il convenuto E.P.A., per responsabilità professionale medica, al pagamento della somma di L. 155.964,241 oltre accessori e spese processuali; condannava, altresì, la s.p.a. Duomo Assicurazioni a tenere indenne il convenuto di quanto egli avrebbe sborsato all’attrice, compensando le spese tra queste parti;

la decisione era confermata dalla Corte di appello di Roma con sentenza n. 943/2000; ma detta sentenza – impugnata per cassazione in via principale da D.E. e, in via incidentale, dall’ E. – era cassata da questa Corte in relazione al secondo motivo di ricorso principale, attinente la quantificazione dei danni (rigettato l’altro motivo di ricorso principale, nonchè il ricorso incidentale);

l’originaria attrice procedeva, dunque, alla riassunzione del giudizio, ma – preso atto dalla relata di notifica dell’intervenuto decesso nelle more dell’ E. – provvedeva a citare nel processo R.U., nonchè E.P.A. (o E.) F., e di E.P.A. V., rispettivamente, la prima, quale coniuge superstite e, gli altri, quali figli dell’originario convenuto; senonchè costoro allegavano e documentavano la loro estraneità alla successione, per il divorzio dal coniuge, la R. e, per l’intervenuta rinuncia all’eredità, i due figli;

con ordinanza collegiale del 7/21 aprile 2008 la Corte di appello di Roma disponeva, dunque, l’integrazione del contraddittorio nei confronti di eventuali altri soggetti che avessero assunto la qualità di eredi o, in ipotesi nei confronti dell’eredità giacente (in caso di persistente incertezza circa l’accettazione di eredità da parte di altri chiamati) o, in ulteriore ipotesi, nei confronti dello Stato;

a tale incombente provvedeva D.E., chiamando in giudizio sia lo Stato italiano, in persona della Presidenza del Consiglio dei ministri, sia la Repubblica Ellenica, che contestavano entrambi la loro legittimazione passiva;

infine la Corte di appello di Roma, con sentenza in data 19.10.2009 così provvedeva: dichiarava inammissibile la domanda proposta in sede di rinvio da D.E. nei confronti della s.p.a. Duomo Assicurazioni; rigettava le domande dalla medesima proposta nei confronti di R.U., di E.P.A. (o E.) F. e di E.P.A. V., dello Stato Italiano, in persona della presidenza del Consiglio dei Ministri e della Repubblica Ellenica; rigettava, per sopravvenuto difetto di interesse, l’impugnazione proposta dall’appellante D.E. avverso la sentenza n. 1733/1996;

compensava tra le parti le spese di appello, cassazione e giudizio di rinvio.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione D. E., svolgendo due motivi.

Hanno resistito con distinti controricorsi: la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha chiesto il rigetto del ricorso; R. U., E.P.A.F. e E. P.A., i quali hanno chiesto la loro estromissione dal giudizio; la Repubblica Ellenica, la quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso ex art. 360 c.p.c., nn. 4 e 6 e in subordine il rigetto e ha, altresì, svolto a sua volta ricorso incidentale, affidato a tre motivi.

Motivi della decisione

1. I ricorsi proposti in via principale e incidentale avverso la stessa decisione sono riuniti ex art. 335 cod. proc. civ..

1.1. La Corte di appello ha affidato le ragioni del rigetto delle domande di D.E. – quanto alla ex moglie e ai due figli dell’originario convenuto – alla considerazione della dimostrata estraneità dei predetti alla successione della parte e – quanto allo Stato Italiano e alla Repubblica Ellenica – al rilievo della carenza di prova della loro legittimazione passiva; e ciò vuoi perchè non erano dimostrati i presupposti per la devoluzione dell’eredità allo Stato (potendosi configurare una legittimazione dello Stato Italiano ex art. 586 cod. civ. solo in mancanza di altri successibili ed essendo prevista un’analoga limitazione anche dall’ordinamento greco), vuoi perchè neppure vi erano indicazioni sulla cittadinanza (italiana o greca) dell’ E., vuoi perchè, in ogni caso, entrambi gli Stati, in base alle rispettive normative, avrebbero risposto di eventuali obbligazioni solo nei limiti del valore dei beni acquistati (mentre dell’acquisto di beni, nella specie, non vi era alcuna prova).

Dalla constatazione – emergente da quanto sopra – che non vi erano soggetti ai quali potesse essere attribuita la titolarità, dal lato passivo, dell’obbligazione risarcitoria, la Corte di appello ha, quindi, tratto la considerazione che l’originaria attrice non aveva alcun interesse relativamente all’accoglimento delle domande e istanze, formulate nel corso del giudizio: donde il rigetto dell’impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse.

2. La ricorrente principale formula due motivi, deducendo:

2.1. violazione di norme di diritto e nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 per non essersi la Corte di appello attenuta al decisimi della Cassazione, senza neppure prendere in considerazione la richiesta subordinata dello Stato ellenico sulla “sospensione” del giudizio per lo svolgimento di ulteriori indagini in ordine ad eventuali altri successibili;

2.2. omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5) per avere la Corte di appello affermato l’intervenuto giudicato sulla sentenza impugnata “ferme restando le statuizioni della sentenza di primo grado, che in quanto confermate in appello e in cassazione, devono considerarsi passate in giudicato” (così a pag. 13 della sentenza impugnata), senza considerare che solo la decisione sull’ari poteva considerarsi passata in giudicato.

3. Nessuno dei suddetti motivi merita accoglimento.

3.1. Quanto al primo motivo – enunciante violazione della legge processuale e sostanziale – si osserva che l’unica specifica denuncia è quella con cui si deduce la violazione dell’art. 384 cod. proc. civ. per inottemperanza da parte del giudice del rinvio al dictum della Cassazione in punto di quantificazione della pretesa risarcitoria.

La censura si rivela eccentrica rispetto al decisum della sentenza impugnata, la quale muove dal rilievo dell’intervenuta modificazione della situazione processuale, conseguente alla morte dell’originario convenuto e dalla mancata dimostrazione della legittimazione alla successione dei soggetti nei cui confronti il processo era stato riassunto. Invero, essendosi verificato un fatto nuovo, quale la morte dell’originario destinatario della pretesa risarcitoria, il giudice del rinvio non poteva che prenderne atto, disponendo l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei legittimati alla successione; per altro verso, essendo risultati (pacificamente) estranei alla successione i congiunti, odierni resistenti e non essendo neppure stata fornita la prova della devoluzione dell’eredità a uno dei due Stati, chiamati in causa, neppure poteva esservi statuizione alcuna sul quantum della pretesa risarcitoria.

E’ ben vero che il giudizio di rinvio è la prosecuzione del giudizio di cassazione; ma proprio perchè tale, occorreva che l’attrice riassumesse il giudizio nei confronti del soggetto effettivamente legittimato a succedere all’originario convenuto.

E’ appena il caso di aggiungere che è priva di qualsiasi fondamento normativo la censura di parte ricorrente in punto di mancata sospensione del giudizio di rinvio in attesa che venisse intrapresa sul suolo greco la procedura di identificazione di eventuali successibili. A tacere del fatto che trattavasi di istanza subordinata dello Stato ellenico, del cui mancato accoglimento non sarebbe, comunque, legittimata a dolersi l’odierna ricorrente.

Il motivo va rigettato.

3.2. Il secondo motivo, denunciante vizio di motivazione, si appunta su un inciso della decisione impugnata, laddove – subito dopo il decisivo rilievo della carenza di interesse all’impugnazione – la Corte di appello rileva il passaggio in giudicato delle statuizioni della sentenza di primo grado “confermate in appello e in cassazione”.

Il motivo è inammissibile; e ciò, innanzitutto, perchè, secondo un canone indiscusso, il vizio di motivazione, denunciabile come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, può concernere esclusivamente l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia, non anche l’interpretazione e l’applicazione delle norme giuridiche, dal momento che – ove il giudice del merito abbia correttamente deciso le questioni di diritto sottoposte al suo esame, sia pure senza fornire alcuna motivazione o fornendo una motivazione inadeguata, illogica o contraddittoria – la Corte di Cassazione, nell’esercizio del potere correttivo attribuitole dall’art. 384 c.p.c., comma 2 deve limitarsi a sostituire, integrare o emendare la motivazione della sentenza impugnata (Cass., Sez. Unite, 25 novembre 2008, n. 28054).

Va aggiunto che il rilievo della Corte d’appello, su cui si incentra il motivo, costituisce soltanto un obiter dictum estraneo alla ratio del decisum, la cui confutazione non potrebbe, comunque, condurre alla cassazione della sentenza.

In definitiva il ricorso principale va rigettato.

4. La Repubblica Ellenica, in via incidentale, denuncia:

4.1. error in procedendo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 ovvero vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 per non avere la Corte di appello dichiarato estinto il giudizio ex art. 393 cod. proc. civ.;

4.2. error in procedendo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 ovvero vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 per non avere la Corte di appello dichiarato inammissibile l’appello ex art. 331 cod. proc. civ.;

4.3. violazione o falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ. (art. 360 c.p.c., n. 3) per non avere la Corte di appello condannato D.E. al rimborso delle spese in suo favore.

5. I primi due motivi sono oggettivamente condizionati e sono, quindi, assorbiti dal rigetto del ricorso principale.

Il terzo motivo è manifestamente infondato.

In materia di spese processuali, l’identificazione della parte soccombente è rimessa al potere decisionale del giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità, con l’unico limite di violazione del principio per cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa. (Cass. 16 giugno 2011, n. 13229); il che, nella specie, non si è verificato.

In conclusione anche il ricorso incidentale va rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità sono interamente compensate tra la ricorrente principale e quella incidentale, in considerazione della reciproca soccombenza; mentre nei rapporti con le altre parti, seguono la soccombenza e sono, dunque, poste a carico della ricorrente principali. La relativa liquidazione è effettuata come in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al D.M. n. 140 del 2012.

P.Q.M.

La Corte, decidendo sui ricorsi riuniti, rigetta il ricorso principale e quello incidentale; compensa interamente le spese del giudizio di legittimità nei rapporti tra la ricorrente principale e quella incidentale; condanna la ricorrente principale al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in favore di R. U., E.P.A.F. e E. P.A. in Euro 4.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi) oltre accessori come per legge e in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri in Euro 4.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 23 maggio 2013.

Redazione