Responsabilità extracontrattuale: il risarcimento dei danni è dovuto solo per l’equivalente pro-quota (Cass. n. 20733/2012)

Redazione 23/11/12
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Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 6-12-1994 P.O. conveniva in giudizio O.P. e C.R., per sentirli condannare ai risarcimento dei danni arrecati al muro di confine tra le rispettive proprietà dal propagarsi delle radici di alcune piante di pino esistenti nell’immobile dei convenuti, nonché ad effettuare le necessarie potature delle fronde sporgenti all’interno della proprietà dell’attore.
Nel costituirsi, la O. contestava la fondatezza della domanda, chiedendo in via riconvenzionale che venisse accertato che il muro in questione era di sua proprietà esclusiva, eventualmente per usucapione, e che venisse pronunciata la condanna dell’attore al pagamento delle somme dovute ex artt. 873 e ss. c.c., per la realizzazione di tre volumetrie in appoggio o in aderenza al muro della convenuta, nonché al risarcimento dei danni provocati allo stesso muro da tali costruzioni.
Il C. eccepiva in limine il proprio difetto di legittimazione passiva, asserendo di non essere proprietario dell’immobile confinante con quello dell’attore.
Con sentenza depositata il 13-7-2000 il Giudice di Pace di Cecina condannava la O. a pagare all’attore, a titolo risarcitorio, la somma di lire 5.000.000, ponendo a carico della stessa convenuta l’obbligo ex art. 896 c.c. di provvedere alla manutenzione delle piante poste al confine tra le proprietà delle parti; rigettava la domanda riconvenzionale proposta dalla O.; dichiarava la carenza di legittimazione passiva del C.
Con sentenza depositata il 23-6-2005 il Tribunale di Livorno, ****************** di Cecina, rigettava sia l’appello principale proposto dalla O. che quello incidentale proposto nei confronti di quest’ultima dal P.; accoglieva, invece, l’appello proposto dal C., condannando l’attore al pagamento delle spese sostenute dal predetto convenuto.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre O.P., sulla base di cinque motivi.
P.O. non ha svolto attività difensive.

 

Motivi della decisione

1) Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 880 e 881 c.c., nonché l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Sostiene che il Tribunale ha errato nel ritenere applicabile la presunzione di comproprietà del muro di recinzione ai sensi dell’art. 880 c.c., non avendo l’attore provato di essere proprietario del fondo limitrofo a quello della convenuta. Deduce che, al contrario, come riconosciuto dal C.T.U., il muro per cui è causa ha caratteristiche che rendono applicabile la presunzione di proprietà esclusiva della ricorrente, ex art. 881 c.c.
Con il secondo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., nonché l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della prova sul quantum della pretesa risarcitoria azionata dalla controparte.
Con il terzo motivo la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione di norme di diritto, nonché dell’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla dedotta violazione del vizio di ultrapetizione della sentenza di primo grado. Rileva che con l’atto introduttivo del giudizio il P. aveva chiesto il risarcimento dei danni relativi al muro di confine, sul presupposto che questo fosse di sua proprietà esclusiva, non anche il risarcimento pro quota per il muro in comproprietà. In ogni caso, sostiene che dall’applicazione della presunzione di comunione del muro doveva eventualmente conseguire la condanna della convenuta solo proquota, e non per l’intero ammontare del danno subito dal muro stesso.
Con il quarto motivo la O. lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 61, 115 e 116 c.p.c., nonché l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Deduce che la Corte di Appello ha erroneamente valutato le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, da cui si evinceva che, in presenza degli indizi previsti dall’art. 881 c.c., la proprietà del muro di confine doveva essere attribuita alla O.
Con il quinto motivo la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 880 e 881 c.c., nonché dell’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Sostiene che, essendo pacifica la proprietà del muro di cinta in questione, doveva trovare accoglimento la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta.
2) Il primo motivo, nella parte in cui contesta l’appartenenza del fondo limitrofo all’attore, è inammissibile, proponendo una questione che, per quanto si evince dalla lettura della sentenza impugnata e dello stesso ricorso, non è stata prospettata in appello e non può, pertanto, essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità.
Le ulteriori deduzioni svolte dalla ricorrente sono prive di specificità, non indicando nemmeno quali siano le caratteristiche del muro in questione idonee a sorreggere la presunzione di proprietà esclusiva di cui all’art. §81 c.c.
3) Il secondo motivo è formulato in termini generici, non confrontandosi con le argomentazioni svolte dal Tribunale per dare conto dell’adeguatezza della quantificazione del danno operata dal primo giudice. Il giudice di appello ha spiegato, al riguardo, che l’importo liquidato deve ritenersi congruo anche in base ad una valutazione equitativa, tenuto conto della natura del pregiudizio subito dal muro e delle opere occorrenti alla sua eliminazione; e che tale valutazione equitativa risulta supportata dalle considerazioni svolte dal C.T.U., da esso ritenute pienamente condivisibili.
Tali considerazioni non hanno costituito oggetto di specifica censura da parte della ricorrente, la quale si è limitata a lamentare, in termini assertivi, la mancanza di prova sul quantum. In ogni caso, le deduzioni svolte con il motivo in esame si risolvono in inammissibili censure di merito avverso l’apprezzamento espresso dal Tribunale, che, in quanto sorretto da una motivazione esente da vizi logici, non è sindacabile in sede di legittimità.
4) Il terzo motivo, nella prima parte, è privo di fondamento, avendo il giudice di appello dato atto che nella citazione introduttiva l’attore non ha affermato, nemmeno implicitamente, di essere proprietario esclusivo del muro di confine.
Risultano invece fondate le censure mosse alla sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto che, essendo il danno interamente imputabile alla O. , l’attore, quale comproprietario del bene danneggiato, poteva richiedere alla convenuta il risarcimento dell’intero danno.
Deve evidenziarsi, al riguardo, che, in base alla speciale disciplina dettata dall’art. 882 comma 1 c.c., le riparazioni e le ricostruzioni necessarie del muro comune sono a carico di tutti i comproprietari in proporzione alle rispettive quote di comproprietà, salvo che la spesa sia stata cagionata dal fatto di uno dei partecipanti, nel qual caso l’obbligo di riparare il muro comune è posto per l’intero a chi abbia cagionato il fatto che ha dato origine alla spesa. L’obbligo sancito dall’ultima parte della norma in esame, secondo l’opinione prevalente, rappresenta un eccezionale criterio di imputazione, che prescinde dal dolo o dalla colpa dell’autore, e che si basa esclusivamente sul nesso causale tra il fatto del compartecipe e il danneggiamento del muro.
Nella specie, peraltro, non trova applicazione la menzionata disposizione codicistica, in quanto l’azione proposta dall’attore nei confronti della O. , secondo la qualificazione ad essa data dalla Corte di Appello, non posta in discussione in questa sede, è un’ordinaria azione di risarcimento danni da fatto illecito.
Orbene, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice del gravame, in tema di responsabilità extracontrattuale, qualora il danno subito dalla cosa comune sia causalmente imputabile ad uno dei comproprietari, il comproprietario del bene danneggiato può agire nei confronti del danneggiante per il risarcimento dei danni per equivalente solo pro-quota, e non per intero. Il pregiudizio patrimoniale subito dal comproprietario, infatti, corrisponde alla spesa posta a suo carico per la riparazione del bene comune; sicché in favore del predetto può essere liquidato solo l’importo su lui gravante in proporzione al suo diritto di comproprietà, e non anche la parte di esborso dovuta dal comproprietario danneggiante.
I giudici di merito, pertanto, una volta accertato che il fatto dannoso era ascrivibile alla condotta della comproprietaria O. , non avrebbero dovuto condannare la convenuta al totale dei danni subiti dal muro comune, ma avrebbero dovuto contenere la misura del risarcimento nei limiti della quota di comproprietà spettante all’attore.
5) Il quarto motivo è infondato.
Giova rammentare che le valutazioni espresse dal c.t.u. non hanno efficacia vincolante per il giudice, il quale, tuttavia, allorquando intenda disattenderle, deve fornire adeguata motivazione, indicando gli elementi che l’hanno indotto a discostarsi dal parere dell’esperto (cfr. Cass. 3-3-2011 n. 5148; Cass. 13-9-2006 n. 19661; Cass. 3-8-2004 n. 14849; Cass. 11-12-1999 n. 13863).
Nella specie, il Tribunale ha adeguatamente illustrato le ragioni per le quali ha ritenuto di dissentire dalla valutazione espressa dal C.T.U. circa l’appartenenza del muro in questione alla odierna ricorrente. Esso ha spiegato che il fatto che, come accertato dal consulente tecnico d’ufficio, una minima parte del muro di confine spiova verso la proprietà della O. , non può significare, di per sé, che l’intero manufatto – lungo circa 35 metri lineari – appartenga alla convenuta, o debba presumersi di sua appartenenza ai sensi dell’art. 881 c.c. Di conseguenza, nel rilevare che sarebbe illogico ipotizzare un regime di proprietà diverso per diversi tratti del muro, il giudice di appello ha ritenuto che, in concreto, la situazione di fatto autorizzi la presunzione di comunione di cui all’artt. 880 c.c., e non quella di proprietà esclusiva di cui al successivo art. 881 c.c.
La valutazione espressa al riguardo si sottrae al sindacato di questa Corte, essendo sorretta da una motivazione esauriente ed immune da vizi logici e giuridici. Il controllo del giudice del merito sui risultati dell’indagine svolta dal c.t.u., infatti, costituisce un tipico apprezzamento di fatto, in ordine al quale il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della sufficienza e correttezza logico – giuridica della motivazione (Cass. 13-9-2006 n. 19661).
6) Il quinto motivo è formulato in termini del tutto generici ed è, comunque, infondato, partendo dal presupposto secondo cui il muro di cui si discute sarebbe di proprietà esclusiva della convenuta; presupposto che risulta contraddetto dalle valutazioni espresse dal Tribunale, il quale, con motivazione corretta sul piano logico e giuridico e con apprezzamento in fatto non censurabile in questa sede, ha ritenuto non superata la presunzione di comunione del muro prevista dall’art. 880 c.c., rilevando che la O. , sulla quale incombeva l’onere di provare l’affermato diritto di proprietà esclusiva dei muro divisorio, non ha fornito al riguardo alcun elemento probatorio.
7) In definitiva, va dato accoglimento, per quanto di ragione, al terzo motivo di ricorso, mentre gli altri devono essere disattesi.
Di conseguenza, s’impone la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio ad altro giudice del Tribunale di Livorno, il quale dovrà attenersi al principio di diritto secondo cui, in tema di responsabilità extracontrattuale, qualora il danno subito dalla cosa comune sia imputabile ad uno dei due comproprietari, l’altro comproprietario può agire nei confronti del danneggiante per il risarcimento dei danni per equivalente solo nei limiti dell’importo corrispondente alla spesa necessaria per la riparazione su lui gravante in proporzione al suo diritto di comproprietà, e non anche per la parte di esborso dovuta dal comproprietario danneggiante.
Il giudice dei rinvio provvedere anche sulle spese dei presente grado di giudizio.

 

P.Q.M.

 

Accoglie per quanto di ragione il terzo motivo di ricorso, rigetta gli altri e rinvia anche per le spese del presente grado ad altro giudice del Tribunale di Livorno.

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