Responsabilità disciplinare dei notai: sospensione del provvedimento disciplinare se la contestazione oggetto del procedimento è la stessa di quella del processo penale pendente (Cass. n. 20350/2012)

Redazione 20/11/12
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ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso proposto da:
C. F., rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. ***********, elettivamente domiciliato nello studio dell’Avv. ************** in Roma, via Apricale, n. 31;
— ricorrente —

contro

CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI RIUNITI DI FIRENZE, PISTOIA E PRATO, in persona del presidente protempore, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a margine del controricorso, dall’Avv. *******************, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via G. Carducci, n. 4;
— controricorrente —

e nei confronti di

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI FIRENZE; PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE
– intimati –

avverso la sentenza in data l9 luglio 2011 della Corte d’appello di Firenze.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 settebre 2012 dal Consigliere relatore ********************;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore **********************************, che ha concluso per il rigetto del ricorso e, in subordine, per la sospensione del processo.
Ritenuto che la Commissione amministrativa regionale di disciplina per la circoscrizione territoriale della Toscana, con provvedimento in data 15 ottobre 2010, depositato in segreteria il 18 novembre 2010, ha irrogato al notaio dott. F. C. la sanzione disciplinare della sospensione per un anno “per avere compromesso con la propria condotta sia la propria dignità e reputazione, sia il decoro ed il prestigio della classe notarile, ai sensi di quanto stabilito dal primo comma dell’art. 147, lettera a, della legge notarile”, per l’indebita ritenzione di titoli e somme consegnatigli dalla Banca (omissis), dalla Banca (omissis) e dalla Banca (omissis) nello svolgimento del servizio, a lui affidato, di levata protesti di assegni e cambiali;
che la Corte d’appello di Firenze, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 19 luglio 2011, ha rigettato il reclamo proposto dal notaio avverso il provvedimento sanzionatorio emesso nei suoi confronti;
che per la cassazione della sentenza della Corte d’appello il dott. C. ha proposto ricorso, con atto notificato il 14 novembre 2011, sulla base di cinque motivi;
che il Consiglio notarile dei distretti riuniti di Firenze, Pistoia e Prato ha resistito con controricorso.
Considerato che — come risulta dalla documentazione depositata dal ricorrente in data 13 settembre 2012 — per gli stessi fatti che hanno dato origine al presente giudizio il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze ha esercitato l’azione penale con la richiesta al Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale di rinvio a giudizio del notaio dott. C. a seguito degli esposti della Banca (omissis), della Banca (omissis) e della (omissi)che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sez. VI-3, 18 novembre 2010, n. 23367), nel caso in cui la condotta del notaio dia luogo sia ad una contestazione disciplinare, sia ad un procedimento penale, la pendenza che quest’ultimo impone, ai sensi dell’art. 158-quinquies della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili), aggiunto dall’art. 46 del d.lgs. 1° agosto 2006, n. 249 (Norme in materia di procedimento disciplinare a carico dei notai, in attuazione dell’articolo 7, comma 1, lettera e, della legge 28 novembre 2005, n. 246), la sospensione del procedimento disciplinare, e ciò sia quando quest’ultimo si trovi ancora nella fase amministrativa, sia quando sia sfociato nella fase giurisdizionale di opposizione;
che, pertanto, avendo l’addebito disciplinare ad oggetto i medesimi fatti contestati in sede penale, si impone la sospensione del presente giudizio di cassazione sino alla definizione del processo penale innanzi al Tribunale di Firenze a carico del notaio dott. F. C.

P.Q.M.

La Corte sospende il jpresente giudizio sino alla definizione del processo penale innanzi al Tribunale di Firenze a carico del notaio dott. F. C.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 21 settembre 2012.

Redazione