Responsabilità disciplinare dei magistrati (Cass. n. 1768/2013)

Redazione 25/01/13
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Svolgimento del processo

V. T. era stato chiamato a rispondere dell’illecito di cui al D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 1, e art. 2, comma 1, lett. q), poichè, nella qualità di magistrato in servizio presso il Tribunale di Roma, nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni, ritardava in modo reiterato, grave ed ingiustificato il deposito di numerosi provvedimenti. In particolare, al dott. T. veniva contestata la violazione dei doveri di diligenza e laboriosità, per avere ritardato il deposito di 247 sentenze civili, eccedendo oltre tre volte i termini previsti dalla legge per il compimento dell’atto, con la precisazione che il ritardo in 147 casi non superava i 220 giorni; in 56 casi si collocava tra 220 e 320 giorni; in 32 casi tra 321 e 420 giorni; in 9 casi tra 421 e 520 giorni; in un caso era stato di 646 giorni, in un altro caso di 730 giorni ed in ultimo caso di 741 giorni. Fatti, questi, accertati in Roma il 10 dicembre 2008.

Da tale incolpazione il dott. T. veniva assolto dalla Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura con sentenza del 30 novembre 2010 in quanto i ritardi, gravi e reiterati, potevano ritenersi giustificati per la molteplicità dei compiti che l’incolpato aveva dovuto espletare, anche di carattere straordinario alla luce della situazione venutasi a creare nell’ambito della sezione fallimentare del Tribunale di Roma, alla quale lo stesso era stato trasferito dalla sezione dei giudici per le indagini preliminari, nonchè per la complessità di alcuni dei procedimenti dei quali si era dovuto occupare quale giudice delegato.

Avverso questa sentenza il Ministero della giustizia proponeva ricorso che veniva accolto da queste Sezioni unite, con sentenza del 13 settembre 2011, atteso lo scostamento della Sezione disciplinare dall’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale in tema di illecito disciplinare di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. q), e segnatamente dalla qualificazione della ingiustificatezza dei ritardi gravi e reiterati come condizione di inesigibilità, nella specie non valutata.

In sede di rinvio, con sentenza n. 35 del 2012, la Sezione disciplinare ha dichiarato il dott. T. responsabile della incolpazione ascrittagli e gli ha inflitto la sanzione della censura.

La Sezione disciplinare ha preso in esame essenzialmente il quadro dei ritardi superiori all’anno, posto che proprio con riferimento ai ritardi ultrannuali, nella giurisprudenza delle Sezioni unite e in particolare nella sentenza di cassazione con rinvio, si è affermata la possibilità che l’illecito sia escluso, ove i ritardi siano anche reiterati, solo nel caso di inesigibilità di un diverso comportamento da parte dell’incolpato. All’esito di tale esame, la Sezione, premesso che non era in contestazione la gravità e la reiterazione dei ritardi, e cioè degli elementi di fatto sui quali si era formato il giudicato, ha rilevato che le sentenza depositate con ritardo superiore all’anno non erano quaranta, come affermato nella sentenza delle Sezioni unite, ma quindici; ciò tuttavia, ad avviso della Sezione, non poneva in discussione nè la gravità nè la reiterazione dei ritardi.

Quanto alla giustificatezza la Sezione ha osservato che l’incolpato non ha allegato fatti o circostanze assolutamente eccezionali, tali da far ritenere inesigibile l’ottemperanza ai termini di deposito dei provvedimenti da lui redatti, almeno nel senso del non superamento del termine di un anno di ritardo. La Sezione ha quindi esaminato il quadro delle giustificazioni addotte dall’incolpato sia con riferimento alla situazione dell’ufficio giudiziario presso il quale egli era in servizio, sia in relazione al carico di lavoro su di lui gravante, posto in comparazione con quello degli altri colleghi nel medesimo periodo, per giungere alla conclusione che la situazione del dott. T. non si caratterizzava in termini di assoluta eccezionalità. In particolare, per quanto ancora rileva, la Sezione disciplinare ha escluso che la patologia addotta dall’incolpato (artropatia psoriasica) integrasse il carattere dell’eccezionalità, tale da giustificare il superamento dell’anno nel deposito delle sentenze.

Con ricorso depositato in data 18 maggio 2012 il dott. T. ha chiesto la cassazione della predetta sentenza sulla base di quattro motivi; il Ministero della Giustizia non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

1. Il ricorso si articola in quattro motivi.

1.1. Con il primo motivo, rubricato “violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per omessa motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato”, il ricorrente censura la sentenza impugnata con riferimento alla mancanza di motivazione in ordine alla affermata irrilevanza della patologia, la cui esistenza era ampiamente dimostrata in atti, in ordine alla configurabilità di una situazione eccezionale. Il ricorrente si duole altresì che la Sezione disciplinare non abbia disposto un accertamento tecnico sul punto. In proposito, il ricorrente richiama il contenuto delle certificazioni prodotte nel corso del giudizio disciplinare, le quali denotavano, proprio nel periodo in cui erano maturati i ritardi contestati, l’esistenza di un quadro patologico significativo e comunque incidente sulla funzionalità delle mani, sottoposte a ripetuti interventi chirurgici che, pur se ambulatoriali, avevano comunque comportato la prescrizione di periodi di riposo di 20 o 30 giorni.

1.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta “violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per contraddittorietà della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato”, atteso che in questo, da un lato, si è data per accertata la sua laboriosità, diligenza e scrupolosità, e, dall’altro, lo si è ritenuto meritevole di sanzione disciplinare per il dato oggettivo della esistenza di ritardi oltre una certa soglia. E ciò tanto più sarebbe contraddittorio, dal momento che il D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 1, prevede che in tanto possano essere applicate le sanzioni di cui agli artt. 2, 3 e 4, in quanto sia ravvisabile la violazione dei doveri di diligenza e correttezza prescritti al magistrato.

1.3. Con il terzo motivo il ricorrente eccepisce la incostituzionalità del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 1, e art. 2, comma 1, lett. q), ove interpretati nel senso di ritenere l’illecito sussistente a prescindere dall’elemento psicologico. La detta normativa contrasterebbe, ad avviso del ricorrente, con l’art. 24 Cost., precludendo al magistrato la possibilità di difendersi dimostrando la mancanza di colpa, che sarebbe nella specie irrilevante.

1.4. Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia violazione dell’art. 6 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ove la normativa interna venga intesa nel senso di configurare una responsabilità disciplinare oggettiva, precludendo all’incolpato la possibilità di mostrare la mancanza di colpa.

2. Il secondo, il terzo e il quarto motivo, che per ragioni di ordine logico vanno esaminati per primi e congiuntamente, in quanto riguardano il principio di diritto applicato dalla Sezione disciplinare in sede di rinvio, sono infondati.

2.1. Giova premettere che nella giurisprudenza di queste Sezioni Unite si sono consolidati i seguenti principi: a) il ritardo nel deposito delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali integra l’illecito disciplinare di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. q), qualora sia – indipendentemente da ogni altro criterio di valutazione – oltre che reiterato e grave, anche ingiustificato, come tale intendendosi – in ogni caso – il ritardo che leda il diritto delle parti alla durata ragionevole del processo di cui all’art. 111 Cost., comma 2, e art. 6, paragrafo 1, della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali; b) diversamente da quanto avveniva nella vigenza del R.D.Lgs. n. 511 del 1946, art. 18, perchè tale illecito sia integrato, non rilevano – quali condizioni per la sua stessa configurabilità – nè la compromissione del prestigio dell’Ordine giudiziario o il venir meno della fiducia e della considerazione di cui il magistrato deve godere, nè la sussistenza di scarsa laboriosità o di negligenza dello stesso magistrato, nè la valutazione della complessiva organizzazione dell’ufficio di appartenenza e di tutte le funzioni svolte dal magistrato oltre quelle interessate da detto ritardo, in quanto nessuno di tali elementi è previsto dalla fattispecie tipica del nuovo illecito disciplinare; c) tali circostanze di fatto – laboriosità o no del magistrato incolpato, suo carico di lavoro, organizzazione dell’ufficio giudiziario di appartenenza, funzioni giurisdizionali concretamente svolte – ed altre ancora, possono rilevare, se adeguatamente dimostrate, quali indici di “giustificazione” del ritardo, vale a dire quali situazioni ostative a carattere soggettivo od oggettivo che determinino la concreta “inesigibilità” del rispetto dei termini stabiliti per il deposito dei provvedimenti giurisdizionali; d) in ogni caso, la soglia di giustificazione deve ritenersi sempre superata in concreto, qualora il ritardo leda il su richiamato diritto delle parti alla durata ragionevole del processo;

e) quando, per quantità di casi ed entità del ritardo, risulti superata in concreto tale soglia di giustificazione, il comportamento del magistrato è di per sè espressione di colpa, quantomeno in relazione alla incapacità di organizzare in modo idoneo il proprio lavoro (in tal senso, v. Cass., S.U., n. 8488 dei 2011, e pronunce ivi richiamate, nonchè, successivamente, Cass., S.U., n. 528 del 2012).

Nella sentenza da ultimo citata, si è altresì rilevato, con specifico riferimento al tema della ingiustificabilità del ritardo, come la stessa non costituisca un ulteriore elemento della fattispecie, ma ne rappresenti un elemento esterno che gravità nell’area delle situazioni riconducibili alle condizioni di inesigibilità (in tal senso, v. anche la sentenza di cassazione con rinvio n. 18697 del 2011, emessa nel presente giudizio disciplinare, nonchè Cass., S.U., n. 18699 del 2011).

Si tratta quindi di un elemento funzionale alla delimitazione degli obblighi giuridicamente determinati sul piano normativo con lo scopo di temperarne il rigore applicativo quando, per circostanze specificamente accertate, la sanzione apparirebbe irrogata non iure, potendosi parlare quindi anche di causa di giustificazione non codificata rilevante sul piano oggettivo o su quello soggettivo (Cass., S.U., n. 528 del 2012, cit.). In tale quadro, si è attribuito un particolare rilievo ai ritardi di grande entità nel deposito dei provvedimenti, per il fatto che essi comportano la violazione del principio di ragionevole durata del processo riconducibile alla garanzia costituzionale del giusto processo (art. 111 Cost.) e conseguentemente risultano intollerabili per la inerente lesione degli interessi delle parti e del regolare corso della giustizia. Si è anche indicato (mediante valorizzazione di indicazioni della Corte Europea dei diritti dell’uomo relative alla durata di un giudizio di legittimità) nel superamento del termine di un anno l’elemento che può determinare tale specifica intollerabilità del ritardo (cfr. Cass., S.U., n. 18699 del 2011, cit.). In casi di tale particolare gravità dei ritardi la possibilità che essi siano scriminati si restringe ed è richiesto a tal fine il concorso di fattori eccezionali e proporzionati alla particolarità gravità che, alla stregua dell’ordinamento giuridico, deve attribuirsi alla violazione (cfr. le sentenze già richiamate, nonchè Cass., S.U., n. 28801 del 2011).

2.2. Sono quindi infondate le censure concernenti la asserita affermazione della responsabilità disciplinare pur in presenza di una positiva esclusione di rilievi di neghittosità o trascuratezza a carico del ricorrente.

Le censure risultano formulate sulla base della erronea premessa che la configurabilità del contestato illecito disciplinare presupporrebbe la violazione dei doveri funzionali di laboriosità e di diligenza; violazione, nel caso di specie, positivamente esclusa dalla Sezione disciplinare.

Come si è già rilevato, ai fini della integrazione dell’illecito di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. q), diversamente da quanto avveniva nella vigenza del R.D.Lgs. n. 511 del 1946, art. 18, non rilevano, tra l’altro, la sussistenza di scarsa laboriosità o di negligenza del magistrato, dovendosi piuttosto porre l’accento sul dato obiettivo della lesione del diritto delle parti alla durata ragionevole del processo di cui all’art. 111 Cost., comma 2, e all’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali; lesione che è di per sè idonea ad incidere anche sul prestigio della funzione giurisdizionale.

La Sezione disciplinare ha recepito i richiamati recenti orientamenti espressi da queste Sezioni Unite in ordine alla consistenza dell’illecito in esame, con specifico riferimento alla connessione ritenuta esistente tra la individuazione, quale illecito disciplinare, del ritardo, con le caratteristiche prima evidenziate della reiterazione, della gravità e della ingiustificatezza, nel deposito dei provvedimenti giurisdizionali e l’esigenza di assicurare la ragionevole definizione dei giudizi, secondo la regola propria del giusto processo, che è tale se è svolto in un tempo ragionevole, alla determinazione del quale concorre anche il lasso di tempo impiegato dal magistrato per il deposito del provvedimento a seguito della decisione.

Nè potrebbe obiettarsi che in tal modo verrebbe a gravarsi il magistrato di una responsabilità di tipo oggettivo, atteso che, come rilevato, la soglia di giustificazione deve ritenersi superata in concreto qualora il ritardo leda il su richiamato diritto delle parti alla durata ragionevole del processo, costituendo in tal caso il comportamento del magistrato di per sè espressione di colpa, quantomeno in relazione alla incapacità di organizzare in modo idoneo il proprio lavoro (in tal senso, v. Cass., S.U., n. 8488 del 2011, cit.).

2.3. Manifestamente infondata risulta quindi la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 2, lett. q), nella interpretazione ad esso data dalle Sezioni unite di questa Corte e dalla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura.

Nella recente sentenza n. 13795 del 2012 queste Sezioni unite hanno avuto modo di affermare che la richiamata interpretazione non introduce affatto, e per di più contra legem, una presunzione di ingiustificabilità del ritardo superiore all’anno. Con le richiamate sentenze si è infatti individuato un criterio volto ad orientare l’interpretazione degli elementi costitutivi dell’illecito contestato, e segnatamente quello della gravità e quello della ingiustificatezza. Esaminando congiuntamente i due requisiti, infatti, in presenza di una previsione normativa che indica un criterio idoneo ad escludere la gravità del ritardo (“si presume non grave, salvo che non sia diversamente dimostrato, il ritardo che non eccede il triplo dei termini previsti dalla legge per il compimento dell’atto”), si è individuato un criterio temporale che, non solo vale a connotare in termini di gravità il ritardo, ma che opera anche sul piano delle ragioni che possono essere addotte a giustificazione dello stesso. E tale criterio non irragionevolmente è stato individuato nel termine di un anno, atteso che se si considera siffatto periodo idoneo alla conclusione di un intero grado di giudizio, lo stesso deve di norma, e salvo condizioni di inesigibilità, il cui onere probatorio grava sul magistrato, essere ritenuto sufficiente per il deposito di un provvedimento.

Nè – si è osservato – potrebbe obiettarsi che in tal modo si verrebbero a configurare due tipologie di illecito ai sensi del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. q), – e cioè il ritardo infrannuale, suscettibile di essere giustificato anche senza fare ricorso a condizioni di inesigibilità, e quello ultrannuale, per il quale opererebbe come causa di giustificazione unicamente la inesigibilità della condotta prescritta -, atteso che la condotta disciplinarmente illecita continua ad essere caratterizzata dalla concorrenza dei tre requisiti della reiterazione, della gravità e della ingiustificatezza dei ritardi, mentre la entità del ritardo rileva nel senso che, in presenza di una condotta reiterata, la illiceità della condotta può essere esclusa solo allorchè vengano addotte situazioni di inesigibilità.

E’ agevole rilevare che siffatta interpretazione non incide in alcun modo sulla configurazione dell’illecito, ma mira ad offrire canoni suscettibili di omogeneità applicativa in presenza di situazioni idonee ad incidere sul diritto delle parti alla ragionevole durata del processo e, di riflesso, sullo stesso prestigio della magistratura.

Nè potrebbe configurarsi violazione dei principi di legalità, di tipizzazione dell’illecito disciplinare e di colpevolezza atteso che la individuazione di criteri obiettivi di interpretazione dell’illecito disciplinare come tipizzato dal legislatore non solo non integra una lesione del principio di legalità, ma è attività imposta dalla presenza di espressioni legislative che, evocando concetti quali quelli di gravità e di ingiustificatezza, richiedono l’intervento dell’interprete. Nè può sostenersi che la violazione del principio di legalità sarebbe integrata per il fatto che risulterebbe mutato il bene giuridico tutelato dalla norma in tema di ritardi – ravvisabile, per effetto della richiamata interpretazione, nella ragionevole durata del processo – atteso che la norma continua ad operare, ovviamente, sul piano disciplinare e l’accertamento della violazione non comporta in alcun modo una ricaduta automatica sul diverso piano del diritto ad un indennizzo per la irragionevole durata del processo ai sensi della L. n. 89 del 2001. Il riferimento alla ragionevole durata del processo, giova ribadire, opera solo sul piano della valutazione delle giustificazioni addotte a fronte di ritardi che si protraggono per un lasso di tempo sufficiente, secondo uno standard affermato dalla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo e di questa stessa Corte, per la definizione di un intero grado di giudizio. Peraltro, è innegabile che un reiterato e grave ritardo nel deposito dei provvedimenti, oltre ad incidere direttamente sui diritti delle parti, è idoneo ad arrecare pregiudizio anche al prestigio della funzione giurisdizionale e alla considerazione sociale dell’operato della magistratura.

Nè, infine, potrebbe ipotizzarsi una violazione del principio di colpevolezza. Il reiterato superamento del termine indicato dal D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. q), (il triplo dei termini previsti dalla legge per il compimento dell’atto), invero, vale già a connotare la condotta del magistrato in termini di possibile esposizione ad azione disciplinare e a porre il magistrato stesso nella condizione di dover giustificare la propria condotta. La individuazione di una soglia di ritardo rispetto alla quale la scriminante, per poter operare, deve attingere il livello della inesigibilità non viola quindi il principio di colpevolezza, neanche sotto il profilo della non prevedibilità della sanzionabilità della condotta nel momento in cui la stessa è stata tenuta.

3. Il primo motivo di ricorso è infondato.

La Sezione disciplinare ha infatti preso atto della documentazione medica prodotta dall’incolpato e, con motivazione immune da vizi in sede di legittimità, ha ritenuto che le condizioni di salute non fossero tali da consentire di ravvisare quel fatto eccezionale del deposito oltre l’anno dei provvedimenti oggetto di contestazione.

Il ricorrente si duole del fatto che il giudice disciplinare non abbia disposto l’espletamento di un accertamento tecnico d’ufficio in ordine alla consistenza della patologia e alla sua incidenza causale quanto al ritardo nel deposito dei provvedimenti di cui al capo di incolpazione; tuttavia, la censura non può essere condivisa sia perchè la documentazione medica non è stata prodotta nel corso della istruttoria disciplinare, sia e soprattutto perchè il ricorrente non ha neanche allegato di essersi dovuto assentare dal lavoro per effetto della indicata patologia ricorrendo all’istituto del congedo ordinario per malattia. In sostanza, la Sezione disciplinare ha esaminato il problema posto dalla documentata patologia e ne ha escluso il valore esimente, con giudizio insindacabile in sede di legittimità.

4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato perchè infondato.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando a Sezioni Unite, rigetta il ricorso.

Redazione