Responsabilità civile della P.A.

Redazione 05/07/11
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N. 03887/2011REG.PROV.COLL.

N. 07512/2006 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7512 del 2006, proposto da ***

contro

***

nei confronti di

***

per la riforma

della sentenza del T.A.R. TOSCANA – FIRENZE: SEZIONE I n. 00351/2006, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO SERVIZIO SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI AREA INTERPORTUALE

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 31 maggio 2011 il consigliere ******************** e uditi per le parti gli avvocati **************, per delega dell’avvocato *********, *****, per delega dell’avvocato *******, e ******, per delega dell’avvocato *********;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1). Con ricorso proposto avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Toscana la soc. Liburnia a r.l. – che aveva partecipato alla procedura concorsuale indetta dall’ Interporto ******************* s.p.a. per l’affidamento a trattativa privata del servizio di sicurezza degli accessi all’interporto di Livorno/Guasticce – impugnava per motivi di violazione di legge ed eccesso di potere in diversi profili i seguenti atti della procedura di gara:

– esclusione della ricorrente dal sorteggio effettuato in data 24 novembre 2005, nonché mancata esclusione dalla gara delle ******à ****, Vigilantes Livorno e ********;

– affidamento del servizio alla Fedelpol s.a.s di ************* & C.;

– per quanto possa occorrere, delibera del Consiglio di amministrazione della stazione appaltante del 22 novembre 2005 e relativa nota di comunicazione n. 894 in pari data, nonché altra nota n. 901 del 24 novembre 2005;

– ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ivi compreso l’ eventuale contratto di estremi non conosciuti.

La soc. Liburnia formulava, altresì, domanda per il risarcimento subito in conseguenza degli illegittimi atti e comportamenti.

Con la sentenza n. 351 del 2006 il Tribunale amministrativo :

– riconosceva il titolo della società Liburnia a partecipare al sorteggio unitamente alle altre imprese con offerta economica equivalente;

– annullava gli atti di gara impugnati;

– respingeva la domanda di risarcimento danno “essendo stata la stessa formulata in termini estremamente generici”.

1.1). Avverso detta sentenza ha proposto appello Fedelpol s.a.s., che ha contraddetto le conclusioni del Tribunale amministrativo e chiesto la riforma della sentenza stessa .

1.2). La soc. Liburnia si è costituita in giudizio ed ha proposto appello incidentale autonomo avverso di capi della sentenza inerenti:

– alla riconosciuta ammissibilità alla gara delle offerte presentate dalle società Federpol, Vigilantes Livorno ed ****;

– alla reiezione della domanda risarcitoria;

– alla statuizione di compensazione fra le parti delle spese di giudizio.

Si è altresì costituito in giudizio Interporto ******************* s.p.a. che, in memoria di replica, ha eccepito, in rito, l’inammissibilità dell’appello incidentale autonomo della soc. Liburnia e, nel merito, l’infondatezza dei motivi dedotti.

1.3). Con atto depositato il 5 maggio 2011 la soc. Federpol ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione dell’appello agli effetti dell’art. 35 Cod. proc. amm.

1.4). Con memoria depositata il 12 maggio 2011, la soc. Liburnia ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisone delle doglianze formulate nel ricorso incidentale riferite all’ammissione delle altre tre imprese alla fase di sorteggio dell’aggiudicatario ed ha, invece, insistito nei motivi inerenti alla domanda risarcitoria ed alla statuizione di compensazione delle spese relative al primo grado di giudizio.

All’udienza del 31 maggio 2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

2) L’appello principale va dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 31, comma 1, lett. c), Cod. proc. amm., essendo venuto meno, per i motivi indicati nella nota depositata il 5 maggio 2011, l’interesse della soc. Fedelpol alla decisione del ricorso.

2.1). Va altresì dichiarata – in relazione alle sopravvenienze indicate dalla soc. Liburnia della memoria del 12 maggio 2011 – l’improcedibilità dell’appello incidentale della soc. Liburnia nella parte recante le contestazioni mosse in ordine all’ammissione alla fase di sorteggio di altre imprese invitate alla trattativa privata per l’affidamento del servizio di vigilanza.

2.2). Devono, quindi, qui formare oggetto di esame i residui capi dell’appello incidentale della soc. Liburnia, che si qualifica come autonomo rispetto all’impugnativa principale e non resta condizionato dalla declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione dell’appellante principale.

2.2). L’infondatezza nel merito dei motivi dedotti esime il collegio dall’esame dell’eccezione di inammissibilità dell’appello formulata dall’ Interporto *******************.

2.3). Ciò posto, è pacifico in giurisprudenza che la domanda di risarcimento dei danni è anche nel processo amministrativo regolata dal principio dell’onere della prova di cui all’art. 2697 Cod. civ., in base al quale chi vuol far valere un diritto in giudizio deve indicare e provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. (ex multis Cons. Stato, V, 28 febbraio 2011, n. 1271; VI, 8 luglio 2010, n. 4438). *****, quindi, sul danneggiato l’onere di allegare e provare gli elementi costitutivi della domanda di risarcimento del danno per fatto illecito (danno, nesso causale e colpa). La presenza di un danno risarcibile e la condanna al suo risarcimento non sono infatti una conseguenza automatica e costante dell’annullamento giurisdizionale del provvedimento e richiedono la positiva verifica, oltre che della lesione della situazione soggettiva di interesse tutelata dall’ordinamento, della sussistenza della colpa o del dolo dell’amministrazione e del nesso causale tra l’illecito e il danno subito.

In particolare poi, il risarcimento del danno conseguente a una lesione di un interesse legittimo pretensivo è subordinato, pur in presenza di tutti i requisiti dell’illecito aquiliano (condotta, colpa, nesso di causalità, evento dannoso), all’effettiva dimostrazione che l’aspirazione al provvedimento fosse in concreto destinata ad avere esito favorevole: quindi all’avvenuta e concludente dimostrazione della spettanza definitiva e ragionevolmente certa, mediante il corretto sviluppo dell’azione amministrativa, del bene sostanziale della vita collegato a un tale interesse, e comunque fermo l’àmbito proprio della discrezionalità amministrativa (cfr. Cass., SS.UU., 22 luglio 1999, n. 500; Cons. Stato. V, 12 dicembre 2009, n. 7800; VI, 30 luglio 2010, n. 5055).

Come accennato nell’esposizione del fatto, la domanda risarcitoria è stata respinta dal primo giudice “essendo stata la stessa formulata in termini estremamente generici”.

La statuizione del primo giudice è del resto conforme al contenuto del ricorso che ha introdotto il presente contenzioso, recante l’usuale editio della pretesa risarcitoria, ma senza introdurre alcuna conseguente specificazione in ordine al bene della vita leso, al nesso di casualità fra pregiudizio sofferto ed azione dell’amministrazione qualificata illegittima, nonché al quantum della pretesa del ristoro per equivalente.

La statuizione del giudice di prime cure che sanziona la sostanziale genericità della domanda non forma oggetto di contestazione, mentre la proposizione del petitum risarcitorio, del suo contenuto essenziale, per la prima volta in appello e solo in sede di note conclusive, resta precluso dal divieto di ius novorum sancito dall’art. 345 Cod.. proc. civ. ed, ora, dall’art. 104 Cod. proc. amm..

Peraltro – fermi restando i descritti profili di inammissibilità – la pretesa risarcitoria, collegata alla perdita di utile per mancata aggiudicazione del servizio, si configura infondata nel merito, non essendovi alcuna certezza quanto all’esito favorevole della gara, affidata al metodo del tutto aleatorio del sorteggio fra le ditte ammesse, e per di più in presenza della determinazione dell’Amministrazione – alla quale è stata prestata acquiescenza – di non rinnovare l’esperimento di gara ricorrendo ad una diversa forma di gestione del servizio di vigilanza dell’interporto.

2.4). La soc. Liburnia si duole, infine, della mancata condanna alle spese delle parti convenute secondo il canone della soccombenza

Il primo giudice ha disposto la compensazione delle spese fra le parti attesa la reciproca soccombenza.

Si tratta di ipotesi espressamente presa in considerazione dall’art. 92, secondo comma, Cod. proc. civ. in presenza della quale è consentita la compensazione della spese del giudizio; pertanto la statuizione del primo giudice si sottrae alla censura di irragionevolezza e di violazione della regola processuale di rendere indenne la parte vittoriosa dagli oneri sostenuti per la presenza in giudizio.

In relazione ai profili particolari della controversia spese ed onorari del presene grado di giudizio possono essere compensati fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) in definitiva pronunzia:

– dichiara improcedibile l’appello principale;

– dichiara l’appello incidentale in parte improcedibile ed in parte lo respinge;

– compensa fra le parti spese ed onorari del presente grado di giudizio;

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2011 con l’intervento dei magistrati:

*****************, Presidente

********************, ***********, Estensore

****************, Consigliere

**************, Consigliere

***************, Consigliere

 

 

 

L’ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/06/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

 

 

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