Remissione in termini: va concessa se l’imputato non ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento e l’“incolpevole ignoranza” non ne costituisce più presupposto di applicazione (Cass. pen. n. 26278/2013)

Redazione 17/06/13
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Ritenuto in fatto

1. Il G.I.P. del Tribunale di Pordenone emetteva decreto penale di condanna nei confronti di ****, A.M. e C.F. per il reato di cui agli artt. 113 e 650 cod. pen. Il decreto penale veniva notificato a C.F. allo studio del difensore avv. C. presso cui l’imputato aveva eletto domicilio.
Il difensore avvisava C. con lettera raccomandata che, tuttavia, veniva consegnata (a causa del mutamento di residenza del condannato) il 9/5/2012, quando il termine per proporre opposizione era scaduto.
Il G.I.P., con ordinanza del 12/6/2012, respingeva l’istanza di remissione nel termine proposta ai sensi dell’art. 462 cod. proc. pen.. Secondo il Giudice, la scelta di eleggere domicilio presso lo studio del difensore escludeva la condizione di “incolpevole ignoranza” che sta alla base del disposto dell’art. 175, comma 2, cod. proc. pen., in quanto presuppone un onere di diligenza a carico della parte; per di più, la scadenza del termine dipendeva anche dal ritardo nell’invio da parte del difensore della raccomandata con cui aveva comunicato al condannato la notifica del decreto penale.
2. Ricorre per cassazione F.C., deducendo inosservanza o erronea applicazione della legge processuale ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen..
L’incolpevole ignoranza non è più un presupposto della restituzione nel termine per impugnare il provvedimento, a seguito della riforma dell’art. 175 cod. pen.. Le notifiche al difensore d’ufficio, poi, non sono idonee a costituire una presunzione di conoscenza effettiva da parte dell’interessato.
In un secondo motivo il ricorrente deduce vizio della motivazione: dal testo non si rinviene alcuna indicazione delle prove che permetterebbero di affermare che C. aveva avuto effettiva conoscenza del provvedimento, risultando documentalmente provato il contrario.
Il ricorrente conclude per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
3. Il Procuratore generale, nella requisitoria scritta, chiede l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato.
A seguito della riforma dell’art. 175 cod. proc. pen. operata dal d.l. 21 febbraio 2005, n. 17, conv. con modificazioni, nella legge 22 aprile 2005, n. 60, la “incolpevole ignoranza” non costituisce più il presupposto di applicazione dell’istituto della restituzione in termini, che deve essere concessa nel caso in cui l’imputato non abbia avuto effettiva conoscenza del provvedimento. L’A.G., per respingere l’istanza, deve quindi ritenere provata l’effettiva conoscenza.
Ciò premesso, la notificazione del decreto penale effettuata al difensore di ufficio nominato domiciliatario in fase preprocessuale non può ritenersi di per sé idonea a dimostrare l’effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento in capo all’imputato, salvo che la conoscenza non emerga aliunde ovvero non si dimostri che il difensore di ufficio è riuscito a rintracciare il proprio assistito e ad instaurare un effettivo rapporto professionale con lui (Sez. 1, n. 8225 del 10/02/2010 – dep. 02/03/2010, Zamflr, Rv. 246630); in effetti, numerose pronunce hanno sottolineato il diverso effetto della nomina di un difensore di fiducia e di quella di un difensore di ufficio, in quanto solo la prima presuppone l’effettivo esercizio dell’attività difensiva.
Nel caso di specie, comunque, il ricorrente ha documentalmente, provato di non avere avuto conoscenza del decreto penale emesso nei suoi confronti prima della ricezione della raccomandata inviatagli dal difensore d’ufficio: ciò è ritenuto pacifico dallo stesso Giudice che ha emesso l’ordinanza impugnata.
Resta da sottolineare che il ritardo con cui il difensore d’ufficio ha inviato la raccomandata al cliente e quello con cui la missiva è stata consegnata a seguito del mutamento di residenza di C. costituiscono eventi irrilevanti ai fini della decisione: la norma, così come modificata per adeguare la normativa italiana al dettato della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, richiede esclusivamente la conoscenza effettiva del provvedimento da parte dell’interessato e da tale conoscenza, o dalla mancanza di essa, fa discendere gli effetti descritti.
L’ordinanza impugnata deve, quindi, essere annullata con rinvio.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al G.I.P. del Tribunale di Pordenone.

Redazione