Regolamento di competenza: forum contractus (Cass. n. 15087/2013)

Redazione 17/06/13
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Fatto e diritto

Ritenuto che il Tribunale di Terni, dopo avere fatto precisare le conclusioni, con ordinanza depositata il 26 aprile 2012 ha dichiarato la propria competenza per territorio a decidere sulla causa di opposizione al decreto ingiuntivo richiesto dalla s.r.l. Euroufficio per la fornitura di materiali di cancelleria, cosi respingendo l’eccezione di incompetenza sollevata dall’opponente N.S. , ed ha dato i provvedimenti per l’ulteriore corso del processo innanzi a sé;
che il Tribunale – premesso che N.S. , convenuta in senso sostanziale, ha il proprio domicilio in Pisa e che il luogo dove l’obbligazione di pagamento deve essere adempiuta è Roma, città nella quale la società opposta ha la propria sede – ha precisato che l’opposta ha dedotto che l’obbligazione è sorta a Terni, dove sono stati scelti, acquistati e pagati i materiali oggetto della controversia, e che tale assunto è convalidato dalla visura dell’Ufficio del registro delle imprese, da cui risulta che a Terni si trova un capannone della Euroufficio, dove viene esercitata l’attività di commercio all’ingrosso di articoli di cartoleria;
che avverso questa ordinanza N.S. ha proposto regolamento di competenza, con atto notificato il 23 maggio 2012, sulla base di un motivo;
che l’intimata società Euroufficio ha resistito, depositando una memoria;
che il pubblico ministero ha concluso per iscritto, ai sensi dell’art. 380-ter cod. proc. civ., chiedendo il rigetto del ricorso e dichiararsi la competenza del Tribunale di Terni. Considerato che dal ricorso per decreto ingiuntivo della s.r.l. Euroufficio emerge che appaiono indicati come luoghi rilevanti ai fini della individuazione del giudice soltanto (omissis) , sede della società creditrice, e (omissis) , ove N.S. esercita la propria attività di impresa, mentre non vi è alcun richiamo a Terni come luogo in cui è sorta o deve essere eseguita l’obbligazione dedotta in giudizio;
che, soltanto a fronte dell’eccezione di incompetenza per territorio formulata dall’opponente, l’opposta ha dedotto, nella comparsa di risposta, che a Terni “sono stati scelti, acquistati e pagati i materiali oggetto della controversia”;
che questa allegazione difensiva dell’opposta, che tenderebbe ad individuare in Terni il forum, contractus, è stata contestata dall’opponente, sul rilievo che l’ordinativo è avvenuto per telefono e via internet e che essa non aveva necessità di recarsi presso il magazzino della Euroufficio per approvvigionarsi di comune materiale per ufficio o cancelleria;
che – come correttamente evidenziato dalla ricorrente – la visura catastale prodotta in giudizio dimostra che la società creditrice ha nella città di Terni una sede operativa, ma, di per sé, non vale a dare la prova che il contratto di cui qui si controverte sia stato stipulato proprio a Terni;
che non risultando le circostanze che, in applicazione del citato art. 20 cod. proc. civ., consentono di radicare la causa presso il giudice prescelto dall’attore, non essendo provato che a Terni vi sia il forum contractus, va dichiarata la competenza, alternativamente, del Tribunale di Pisa, dove è domiciliato il debitore, o di Roma, dove l’obbligazione deve essere eseguita; e ciò facendosi applicazione del principio secondo cui in causa relativa a diritti di obbligazione, qualora la domanda venga proposta davanti a giudice diverso da quello del foro generale di cui agli artt. 18 e 19 cod. proc. civ., ed il convenuto ritualmente contesti la competenza di tale giudice anche secondo gli alternativi criteri di collegamento contemplati dall’art. 20 cod. proc. civ. (forum contractus e forum destinatae solutionis), la competenza medesima può essere affermata solo quando, alla stregua delle prove fornite dall’attore, o, in difetto, sulla scorta degli atti, risultino le circostanze che consentono, in applicazione del citato art. 20, di radicare la causa presso il giudice prescelto dall’attore (Cass., Sez. 1, 13 giugno 1984, n. 3537; Cass., Sez. 2, 11 gennaio 1990, n. 33; Cass., Sez. 3, 17 dicembre 1999, n. 14236; Cass., Sez. 3, 20 marzo 2007, n. 6652; Cass., Sez. 3, 4 luglio 2007, n. 15110);
che ne deriva la declaratoria di invalidità del decreto ingiuntivo opposto, in quanto emesso da giudice incompetente, atteggiandosi il requisito della competenza come una vera e propria condizione di ammissibilità del decreto (cfr. Corte cost., sentenza n. 410 del 2005);
che tra i provvedimenti conseguenti che questa Corte rego-latrice è tenuta ad emettere, ai sensi dell’art. 49, secondo comma, cod. proc. civ., vi è anche quello riguardante la sorte della sentenza emessa dal Tribunale di Terni in esito al giudizio di opposizione;
che la questione si pone perché il giudizio a quo ha avuto una scansione particolare:
– il Tribunale, dopo avere fatto precisare le conclusioni all’udienza del 17 gennaio 2012, ha deciso, con l’ordinanza qui impugnata depositata in data 26 aprile 2012, la sola, questione di competenza (in senso affermativo), ma non per la necessità di dovere impartire i provvedimenti per l’ulteriore istruzione della causa (secondo il modello delineato dall’art. 279 cod. proc. civ.), tanto che con la citata ordinanza del 26 aprile 2012 i mezzi di prova richiesti non sono stati ammessi e la causa è stata rinviata per una nuova precisazione delle conclusioni (evidentemente sul merito della regiudicanda) e per la discussione orale, ai sensi dell’art. 281-sexies cod. proc. civ.;
l’udienza per la precisazione delle conclusioni e per la discussione è stata fissata al 3 maggio 2012, quindi ad una data anteriore alla scadenza del termine di trenta giorni, di cui all’art. 47 cod. proc. civ., per la proposizione del ricorso per regolamento necessario di competenza avverso l’ordinanza del 26 aprile 2012, da cui sarebbe derivata la sospensione del processo pendente, prevista dall’art. 48 cod. proc. civ. al fine di impedire proprio che la causa sia decisa da un giudice eventualmente incompetente;
il Tribunale, al termine della suddetta udienza, ha emesso la sentenza 3 maggio 2012, n. 325, con la quale ha rigettato l’opposizione proposta dalla N. contro il decreto ingiuntivo;
non consta che avverso la sentenza del Tribunale sia già stata proposta impugnazione ordinaria (ed i termini per appellare devono ritenersi sospesi in applicazione del terzo comma dell’art. 43 cod. proc. civ. in tema di regolamento facoltativo di competenza, giacché la situazione verificatasi, per effetto della segmentazione delle pronunce e dell’emanazione della seconda, quella sul merito, a ridosso della prima, è assimilabile a quella che si ha quando il giudice pronuncia sulla competenza insieme con il merito);
che, tanto premesso, nella vicenda procedimentale sopra delineata – nella quale il giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo, fatte precisare le conclusioni, ha affermato, con ordinanza, la propria competenza e, subito dopo, prima della scadenza del termine per l’impugnazione di questa con il regolamento necessario di competenza, ha deciso con sentenza, in esito ad una nuova udienza per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale, il merito della causa – tra i provvedimenti conseguenti all’accoglimento dell’istanza di regolamento di competenza, di cui all’art. 49 cod. proc. civ., che questa Corte regolatrice è chiamata ad adottare, vi è, oltre alla declaratoria di invalidità del decreto ingiuntivo opposto, anche la declaratoria della perdita di efficacia, ex art. 336, secondo comma, cod. proc. civ., della sentenza sul merito della regiudicanda, trattandosi di un effetto espansivo conseguente al dictum sulla incompetenza del giudice a quo;
che le spese del regolamento, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, mentre le spese del giudizio di merito vanno rimesse al giudice dinanzi al quale la causa ordinaria sarà riassunta.

P.Q.M.

La Corte:
– accoglie il ricorso e dichiara la competenza per territorio del Tribunale di Roma o di Pisa;
– annulla il decreto ingiuntivo opposto e dichiara la perdita di efficacia della sentenza del Tribunale di Terni 3 maggio 2012, n. 325, di rigetto dell’opposizione al decreto ingiuntivo;
– condanna la resistente s.r.l. Euroufficio al rimborso delle spese processuali sostenute dalla ricorrente, liquidate in complessivi Euro 1.700. di cui Euro 1.500 per compensi, oltre ad accessori di legge;
– rimette le spese del giudizio di merito al Tribunale competente, dinanzi al quale la causa dovrà essere riassunta nel termine di legge.

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