Regime del margine inapplicabile in assenza dei requisiti oggettivi e soggettivi (Cass. pen. n. 15026/2013)

Redazione 02/04/13
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Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 18 ottobre 2011 la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza del Tribunale di Massa, che aveva condannato O.F. alla pena di anni uno di reclusione, dichiarandolo responsabile del reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 3, perchè al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto, sulla base della falsa rappresentazione nelle scritture obbligatorie di elementi attivi inferiori a quelli reali, consistente nell’indicazione di avere eseguito numerose operazioni con l’applicazione del regime del margine anzichè con il regime ordinario (intracomunitario) ed avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento, consistiti nel rilascio di fatture irregolari e nella predisposizione di dichiarazioni sostitutive di atto notorio recanti la falsa indicazione dell’avvenuto assolvimento degli obblighi I.V.A. sull’acquisto intracomunitario, indicava nelle dichiarazioni I.V.A. relative all’anno di imposta 2002, presentate quale rappresentante legale della ditta Drive Service di ****************, corrente in Massa, elementi attivi per un importo inferiore a quello effettivo per l’ammontare di Euro 366.330,00 con conseguente evasione dell’imposta sul valore aggiunto per l’ammontare di Euro 133.228,00; fatto accertato in (omissis), data di scadenza del termine della presentazione. I giudici di merito hanno ritenuto che le vendite di autovetture non potevano essere soggette al regime del margine in quanto erano state acquistate non da un soggetto privato e da società commerciali, essendovi la prova che il venditore delle auto (di nazionalità tedesca) aveva detratto l’IVA, per cui al momento della rivendita il bene doveva essere assoggettato ad IVA sul totale della fattura.

2. Avverso la sentenza, l’imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione per i seguenti motivi:

1) Mancanza di motivazione in relazione alla L. 25 marzo 1995, n. 85, art. 36, e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 41, comma 5, lett. b). La Corte non avrebbe accertato se l’operatore comunitario aveva detratto l’imposta sugli acquisti in base al regime interno di detraibilità e quindi non avrebbe concretamente valutato i presupposti per l’applicazione del regime del margine. Infatti, i veicoli oggetto di scambio avevano le caratteristiche del bene usato, già tassato dallo Stato di provenienza (D.Lgs. n. 41 del 1995, art. 37, comma 2) ed alle transazioni non avrebbe potuto applicarsi la disciplina degli scambi intracomunitari di cui al D.L. n. 331 del 1993, artt. 40, 41 e 58, in quanto il prezzo di cessione era comprensivo dell’imposta applicata dal cedente e dovuta nello Stato di provenienza. Secondo il ricorrente, il regime utilizzato va applicato proprio alla cessione di beni mobili usati e si considerano acquistati da privati anche i beni che provengono da soggetti che non abbiano potuto esercitare i diritto alla detrazione IVA sugli acquisti, nonchè i beni ceduti dal soggetto passivo dell’IVA, che si trova nello Stato in regime di franchigia. Il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 41, comma 5, lett. b), implicherebbe l’obbligo di supplire alle mancanze commesse dall’emittente, mentre non possono essere sindacate le valutazioni giuridiche dell’emittente che in fattura abbia espressamente inserito la dichiarazione di non debenza dell’imposta.

2) Errata applicazione del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 3, per insussistenza dell’elemento della fraudolenza, poichè l’imputato non avrebbe realizzato alcuna falsa rappresentazione nelle scritture contabili, nè avrebbe realizzato alcuna condotta idonea ad ostacolarne l’accertamento, ma in tutte le fatture era stato indicato il regime di fatturazione prescelto.
Motivi della decisione

1. Va premesso che il regime dell’imponibile differenziale rappresenta una eccezione rispetto alla normale operazione intracomunitaria. Da ciò deriva non solo che l’importatore nazionale è tenuto ad accertare la sussistenza dei requisiti oggettivi (in merito al bene oggetto di trasferimento) e soggettivi (con riguardo alla scelta operata dalla ditta venditrice) che possono legittimare il ricorso alle norme eccezionali che prevedono il beneficio, ma anche che spetta a chi invoca l’applicazione del regime eccezionale di fornire la prova dei requisiti oggettivi e soggettivi che legittimano tale applicazione.

La sentenza impugnata ha correttamente rilevato che la qualifica di importatore professionista dell’imputato rende evidente che lo stesso avrebbe dovuto informarsi sulla sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi del ricorso al regime del margine e che lo stesso, avendo a disposizione tutte le informazioni anche documentali (fra cui i libretti di circolazione) per accertare l’effettivo regime cui erano ricorsi i venditori, doveva essere a conoscenza della insussistenza delle condizioni per l’applicazione del regime del margine ex D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, art. 36, convertito con modificazioni in L. 22 marzo 1995, n. 85, necessarie per poter fruire del derogatorio regime del margine. Peraltro i giudici di merito hanno dedotto da tale presupposti la sussistenza dell’elemento psicologico del dolo specifico di evasione, senza peraltro motivare esaurientemente circa i mezzi fraudolenti che l’ O. avrebbe posto in essere per ostacolare l’accertamento, come contestatogli nel caso di specie.

Dato che la giurisprudenza ha affermato che ai fini della sussistenza del reato di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 3, è necessario non solo che il contribuente indichi nelle dichiarazioni annuali un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi (che superino gli importi ivi indicati)e che sussista il dolo specifico del fine di evadere le imposte sui redditi o sull’IVA, ma che ciò avvenga sulla base di una falsa rappresentazione delle scritture contabili e, infine, che il soggetto si sia avvalso di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento della falsa rappresentazione (cfr. Sez. 3, n. 8962 dell’1/12/2010, *****, Rv. 249689), possono essere ravvisati profili di fondatezza nel secondo motivo di ricorso, laddove il ricorrente ha lamentato l’insussistenza dell’elemento della frode, atteso che tutte le fatture poste a base del processo recavano l’indicazione del regime di fatturazione utilizzato (c.d. regime del margine). Tuttavia, una pronuncia di annullamento con rinvio risulta ultronea, atteso che questo Collegio rileva che, considerato il tempus commissi delicti del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante l’uso di artifici, determinato al 31 luglio 2002, data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione IVA, il delitto contestato al ricorrente risulta estinto per il decorso dei termini (lunghi) di prescrizione, pur considerando la sospensione della stessa durante il giudizio di appello, ossia in data 10 febbraio 2011.

Di conseguenza la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perchè il reato è estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.

Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2012.

Redazione