Recluta inidonea per l’accesso all’Arma dei Carabinieri a causa del sovrappeso (Cons. Stato n. 2427/2012)

Redazione 24/04/12
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Fatto

Con sentenza in forma semplificata 31 dicembre 2007, n. 7420, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione I bis, respingeva il ricorso proposto dalla signorina E. G. contro il provvedimento adottato il 13 giugno 2007 dal Comando generale dell’Arma dei Carabinieri che – all’esito di una verifica circa il mantenimento dei requisiti psico-fisici, operata nell’ambito di una procedura di selezione per l’accesso all’Arma, riservata alle reclute dell’Esercito – la aveva riscontrata inidonea in quanto affetta da “disarmonia somatica per alterazione dei parametri volumetrici” e conseguentemente esclusa dal concorso.
La G. impugnava la sentenza deducendo:
la violazione e falsa applicazione del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 del 2000 e della direttiva tecnica del 15 gennaio 2005;
la omessa pronuncia sulla invalidità del provvedimento impugnato, che sarebbe carente di motivazione;
la violazione dell’art. 1 della direttiva tecnica del 19 aprile 2000; (direttiva_2000)
la illegittimità del carattere definitivo del giudizio di inidoneità ai sensi dell’art. 7, comma 4, del bando di concorso.
All’udienza pubblica del 27 marzo 2012 l’appello veniva chiamato e trattenuto in decisione.

 

Diritto

1. L’appello è infondato e va perciò respinto.
2. Secondo la ricostruzione della normativa vigente in materia all’epoca dei fatti, così come correttamente operata dalla sentenza impugnata, l’accertamento dell’idoneità al servizio militare è disciplinato in primo luogo dal citato decreto ministeriale n. 114 del 2000, il quale rinvia a successive direttive tecniche che con esso fanno sistema.
Al decreto ministeriale hanno fatto seguito due coppie di direttive tecniche, dapprima in data 19 aprile 2000 e poi in data 5 dicembre 2005. Le direttive del 2005 hanno con tutta evidenza carattere onnicomprensivo ed esaustivo: diversamente da quanto assume l’appellante, esse non integrano, ma sostituiscono completamente le precedenti. Pertanto, solo alle direttive del 2005 occorre fare riferimento.
Nel caso di specie, l’accertamento sanitario ha condotto ad attribuire alla G. un IMC pari a 29,06: trattandosi di un indice superiore a 28, ne è seguita l’attribuzione del coefficiente 4 in relazione al profilo specifico, con la conseguente valutazione di inidoneità. Infatti, secondo le direttive ricordate, il limite di IMC per i soggetti di sesso femminile è 28 o 26; la possibilità di superare detti limiti dipende da una accertata prevalenza della massa muscolare, che qui non risulta e non viene neppure allegata dalla parte privata (se non in un inciso alla pag. 9 dell’appello, brevissimo e comunque non sviluppato).
3. Ciò premesso, il provvedimento di esclusione era vincolato, ai sensi del bando di concorso (si veda l’allegato 5, n. 1, lett. b); non implicava alcuna valutazione complessiva della cartella clinica della candidata; poteva senza contraddizione esibire un dato del peso diverso da quello accertato in occasione dell’arruolamento del 2004 (accertamento che doveva invece intendersi tuttora idoneo per l’altezza, che con il decorso del tempo può solo diminuire; mentre è irrilevante la misura della circonferenza toracica); in conclusione, non richiedeva nessuna ulteriore motivazione particolare (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 10 maggio 2011, n. 2760). Né poteva essere contrastato con i risultati di altre misurazioni svolte in sedi private (farmacia) o pubbliche (A.S.L.; Esercito), perché l’accertamento che rileva – nell’interesse proprio dell’Amministrazione ed eventualmente anche a tutela della parità di trattamento con gli altri candidati – non può essere se non quello effettuato dall’Amministrazione competente medesima, nelle strutture previste e secondo le modalità e i tempi prescritti. Solo potrebbe essere contestata – e con gli strumenti idonei – la regolarità della procedura di accertamento in sé: il che l’appellante non sembra fare, se non per un accenno del tutto generico (alla pag. 11 si parla di “rapporti a dir poco grossolani tra … misurazioni”).
4. Non sussiste l’allegata violazione dell’art. 1 della direttiva tecnica del 2000, che – secondo l’appello – avrebbe potuto condurre a dichiarare la temporanea inidoneità della G.. E ciò non solo e non tanto perché – come sopra detto – le direttive del 2000 non sono più in vigore. Le corrispondenti direttive del 2005 riportano previsione analoga, ma riferita ai militari sotto le armi, in relazione a un possibile provvedimento di riforma. In altri termini, una dichiarazione di inidoneità temporanea, quando non ne sia espressamente prevista la possibilità (che il bando contempla per le sole candidate in stato di gravidanza), è incompatibile con le scansioni tipiche di una procedura selettiva, che non può non concludersi secondo l’accertamento alternativo della presenza o della mancanza della idoneità richiesta.
5. Infine, quanto alla pretesa illegittimità del bando di concorso, nella parte in cui considera definitivo il giudizio conseguente all’esito dell’accertamento attitudinale, questa è del tutto infondata: nell’ambito della discrezionalità propria del bando stesso, la clausola esclude la possibilità di una reiterazione della verifica all’interno della procedura in corso, ma non limita l’accesso ai mezzi di tutela giurisdizionale secondo i consolidati canoni che consentono al Giudice di sindacare l’esercizio della discrezionalità tecnica.
6. Non essendo l’Amministrazione costituita, nulla deve disporsi in ordine alle spese di giudizio.

 

P.Q.M.

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Redazione