Reato di ingiuria dire alla collega “è arrivata la pornodiva” (Cass. pen. n. 8761/2013)

Redazione 20/03/13
Scarica PDF Stampa

Svolgimento del processo

1. Il Giudice di pace di Massa, con sentenza del 29/06/2010, condannava T.R. alla pena di Euro 400,00 di multa per il reato di ingiuria, in ipotesi commesso in danno di S. M., nonchè a risarcire il danno subito da costei, costituitasi parte civile, conseguente al reato medesimo. Il fatto si assumeva realizzato all’interno dell’ambiente di lavoro comune ai due protagonisti della vicenda (essendo entrambi dipendenti di Poste Italiane s.p.a.): il T., incontrando la collega, le aveva rivolto l’epiteto di “pornodiva”.

A seguito di gravame dell’imputato, in data 26/09/2011 il Tribunale di Massa riformava la predetta sentenza, assolvendo il T. con la formula “perchè il fatto non costituisce reato”. Riteneva il giudice di appello di condividere l’assunto difensivo secondo cui l’uomo non aveva inteso offendere la dignità della parte civile, avendo invece realizzato una condotta scherzosa, per quanto sconveniente, in un contesto di tolleranza che si era già consolidato sul luogo di lavoro. Nel ricostruire il contenuto delle deposizioni rese dinanzi al Giudice di pace dal personale di quell’ufficio, il Tribunale dava atto che:

– la M. aveva dichiarato che il 02/08/2007, giunto il T. da altro reparto nella sede dove ella era impegnata in normali incombenze, questi aveva detto “Ah, c’è anche la pornodiva sulla piazza”: a dire della querelante, non era la prima volta che l’imputato usava un frasario del genere, ed ella lo aveva rimproverato più volte già in passato, con l’altro a chiederle scusa ed a promettere di non rifarlo (le scuse erano intervenute anche nel caso in esame, ma due giorni dopo);

– P.M. aveva confermato la dinamica dell’episodio, precisando che il T. non aveva pronunciato il nome della M. ma – all’atto della frase scherzosa sulla presenza della “pornostar” – aveva indicato la parte civile con un gesto della mano;

– D.G.V. aveva a sua volta ribadito l’andamento dei fatti, sostenendo che la frase del T. era stata “C’è una pornostar qui?” ed aggiungendo che già in passato erano accaduti fatti del genere all’indirizzo della M., che aveva sempre reagito con un sorriso;

– B.A. aveva ammesso di aver fatto delle avances per scherzo alla M., che non se n’era mai adirata.

Secondo il Tribunale, ferma la materialità del reato di ingiuria nella condotta contestata, doveva comunque ritenersi che il T. si fosse riferito alla M. in quei termini “perchè sollecitato dal clima che si era creato nell’ufficio. Emerge dalle testimonianze assunte in primo grado che alla M. venivano rivolte avances con tono scherzoso da altri colleghi, ed ella tollerava sorridendo; in altre occasioni, lo stesso T. si era rivolto all’odierna parte civile con espressioni sconvenienti, rassegnandole poi scuse che non venivano mai respinte. Sembra che si fosse instaurato un clima di ilarità, per cui alcuni appellativi, che astrattamente potrebbero reputarsi sconci, venivano proferiti e si ripetevano senza lasciare conseguenze. Deve quindi ritenersi che T.R. abbia esagerato, debordato dai limiti di uno scherzo plausibile, ma che ciò abbia fatto per esuberanza e per familiarità con un certo tipo di scherzo nell’ambiente di lavoro. Il suo comportamento è quindi ascrivibile a imprudenza nello scegliere un linguaggio consono nel rivolgersi a una collega”.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore procuratore speciale della parte civile M.S..

Il ricorrente deduce che il giudice di secondo grado non avrebbe correttamente valutato le prove acquisite all’esito dell’istruttoria tenutasi dinanzi al Giudice di pace, ed avrebbe redatto una motivazione illogica. Fra l’altro, il Tribunale non avrebbe considerato le deposizioni testimoniali nel loro complesso, tenendo conto ad esempio della circostanza che il D.G. aveva si parlato dell’abitudine della M. di sorridere dinanzi a certi comportamenti, ma aveva poi precisato che ad un certo punto si era arrabbiata, e che nessuno – a parte il T. – si era mai permesso di trascendere; il P., ricordando che alla frase dell’imputato la donna non aveva ribattuto, aveva comunque smentito che ella avesse reagito con un moto di riso.

Dovrebbe pertanto escludersi che un appellativo come quello contestato in rubrica abbia valenza scherzosa, essendo al contrario connotato da una obiettiva ed intrinseca carica di disprezzo verso la destinataria, sì da rendere manifesta la volontà di umiliare quest’ultima da parte del soggetto attivo; in ogni caso, il giudice di appello sarebbe incorso in errore di diritto nel mandare assolto il T. in punto di elemento soggettivo, atteso che in tema di reati contro l’onore “appare sufficiente il dolo generico, che può anche assumere la forma del dolo eventuale, in quanto basta che l’agente, consapevolmente, faccia uso di parole ed espressioni socialmente interpretabili come offensive, cioè adoperate in base al significato che esse vengono oggettivamente ad assumere, senza un diretto riferimento alle intenzioni dell’agente”.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Innanzi tutto, deve prendersi atto che l’impugnazione è stata avanzata agli effetti civili e non già – come oggi non più consentito – al fine di sollecitare la condanna penale dell’imputato:

appare infatti dirimente il rilievo che la parte civile formula la propria domanda di annullamento della sentenza in epigrafe insistendo nelle conclusioni già formulate nei precedenti gradi di giudizio, evidentemente orientate a chiedere la condanna del T. al risarcimento del danno.

Deve quindi convenirsi con il ricorrente quanto alla dedotta illogicità della motivazione. E’ infatti lo stesso giudice di appello a segnalare che nel caso di specie appare configurabile il fatto tipico dell’ingiuria, avendo l’imputato fatto uso di un termine che attiene alla sfera sessuale e idoneo a connotare negativamente la figura della persona offesa: da tale premessa, tuttavia, la motivazione della sentenza impugnata giunge a conclusioni giuridicamente non corrette e seguendo un percorso argomentativo in contrasto financo con il senso comune.

In primis, va osservato che l’assoluzione del T. perchè il fatto da lui commesso sarebbe ascrivibile a colpa appare fuorviante e non aderente alle risultanze istruttorie: egli non realizzò alcuna condotta imprudente, nel ricorrere ad un certo linguaggio piuttosto che ad espressioni confacenti all’ambiente di lavoro e alla dignità della persona offesa, ma al contrario decise – sia pure, in ipotesi, in ragione di quella sorta di condizionamento ambientale che il Tribunale ha ritenuto di ravvisare nel contesto di scherzi ed avances sopra descritto – di rivolgere alla M., in piena coscienza, un epiteto sicuramente denigratorio, valido a descriverla come una donna dai costumi sessuali disinvolti, e adusa a fare ostentazione di comportamenti normalmente da riservare a una sfera di intimità.

Al più, dunque, sarebbe stato giustificato motivare l’assoluzione del prevenuto sulla base di un presunto consenso della M. a vedere leso il proprio onore, magari perchè effettivamente abituata non solo a tollerare ma a permettere in prima persona che le si facessero “scherzi” di quel tipo; tuttavia, non sembra che fosse emersa traccia di sorta di tale consenso, reale o putativo che potesse essere nella percezione del T.. Che infatti taluno sia aduso a offendere una collega di lavoro, non giustifica affatto che quelle condotte debbano proseguire: tanto meno quando la vittima delle contumelie dimostri di non gradirle affatto, visto che ogni volta invita l’autore delle ingiurie a scusarsi (che poi quelle scuse non fossero respinte, vale semmai a dimostrare la buona educazione di chi le riceveva, non certo a fornire a chi si scusava una patente di legittimità per future condotte di analogo tenore).

Ancor meno ragionevole, sul piano della logica, è il passo della motivazione della sentenza impugnata dove si individua in un fantomatico “clima” creatosi in ufficio il preteso contesto criminogeno (ma, nella fattispecie, scriminante) in cui il T. si sarebbe trovato ad agire: che una donna possa tollerare delle avances più o meno tra il serio e il faceto, infatti, non comporta affatto che ella si debba considerare disposta a farsi prendere a male parole, così come – ancor prima – l’avere risposto con un sorriso alla condotta scherzosa di un collega non autorizza affatto un altro uomo a ritenere che le sue battute siano altrettanto tollerate, o addirittura gradite.

Si impone pertanto l’annullamento della sentenza impugnata, nei termini di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Massa per nuovo esame.

Redazione