Reati tributari: condanna penale per chi non rispetta le formalità contabili (Cass. pen. n. 20741/2013)

Redazione 14/05/13
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Svolgimento del processo

1. Con sentenza 24.11,2011, la Corte d’Appello di Lecce, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Brindisi sez. distaccata Fasano, riconosciuto il vincolo della continuazione con un precedente giudicato ha rideterminato in anni uno e mesi tre di reclusione la pena a C.T., ritenuto responsabile, quale titolare dell’omonima ditta, del reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10, (occultamento di documenti contabili). Ha osservato – per quanto ancora interessa in questa sede – che l’eccezione di prescrizione dei reati commessi fino ai (omissis) non poteva essere accolta perchè il delitto ha natura permanente fino al momento del controllo; ha condiviso le considerazioni del primo giudice circa l’inverosimiglianza delle giustificazioni addotte in ordine al mancato rinvenimento delle scritture contabili e inoltre ha rilevato che la mancata presentazione delle dichiarazione dei redditi e ai fini IVA costituiva prova della finalità perseguita dal C. con la sua condotta. Quanto al trattamento sanzionatolo, ha richiamato i criteri di cui all’art. 133 c.p., considerando in particolare i numerosi precedenti penali dell’imputato (specificamente indicati) ed ha ritenuto lo stesso immeritevole di benefici, in considerazione dei due provvedimenti di revoca di altrettante sospensioni condizionali della pena.

2. Il C. ricorre per cassazione contro la predetta sentenza deducendo la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b, c ed e.

Osserva che nel caso di specie non era emersa in alcun modo la volontà di occultare o distruggere le scritture contabili perchè, come risultava dal verbale di constatazione acquisito agli atti, era stato accertato un solo dato oggettivo, cioè la mancanza di parte delle scritture contabili obbligatorie per legge per gli anni indicati nel capo di imputazione; afferma in proposito di avere rappresentato agli agenti che i libri contabili degli anni 2001-2004 erano andati smarriti, quelli del 2005 erano conservati dal rag. T. e quelli del 2006 non erano stati istituiti, ma non per questo poteva escludersi, con riferimento a tale ultimo anno, un ravvedimento operoso dall’imputato, considerato che il controllo era avvenuto in data 3.7.2006. Ha osservato Inoltre che, come emerso dalla deposizione del teste E., nel corso del controllo era stato rinvenuto un CD rom contenente tutta al contabilità della ditta C., una sorta di contabilità parallela, il che dimostrava in modo inconfutabile, l’assenza di volontà di occultare il volume di affari, nonostante la non corretta tenuta delle scritture contabili, che tuttavia non ha impedito la ricostruzione del fatturato e del reddito di impresa.

In subordine, ha chiesto dichiararsi l’avvenuta prescrizione dei reati relativi alle annualità 2001-2005 e l’annullamento senza rinvio con riferimento alle condotte relative all’anno 2066, per infondatezza della notizia di reato.

Infine, ha chiesto che vengano concesse le attenuanti genetiche prevalenti sulle conteste aggravanti, che venga ridotta la pena e che vengano concessi i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione.
Motivi della decisione

Il ricorso è Inammissibile al sensi dell’art. 581 c.p.p., lett. c. La predetta disposizione prescrive chiaramente che l’impugnazione deve contenere l’enunciazione dei motivi con l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Nel caso di specie, il ricorso non contiene nessuna specifica critica della sentenza impugnata, ma si limita semplicemente a richiedere la rivisitazione del materiale istruttorio e una nuova e più favorevole determinazione del trattamento sanzionatorio: in definitiva, mira a sollecitare una diversa valutazione nel merito, il che non è consentito nel giudizio di legittimità.

Del resto la Corte di Lecce, attraverso un percorso argomentativo coerente e del tutto immune da vizi logici ha già risposto alle critiche che oggi vengono riproposte circa la valenza del CD rom rinvenuto (considerato – condividendo le argomentazioni del primo giudice – un documento e una fonte diversa da quella la cui tenuta è imposta dalla legge), circa la finalità di evasione fiscale perseguita dall’imputato, circa l’inapplicabilità della prescrizione (attesa la natura permanente del reato) e circa l’impossibilità di concedere benefici.

Non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sentenza 13.6.2000 n. 186), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 616 c.p.p., nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 3 aprile 2012. 

Redazione