Reati fiscali: anche la fatturazione soggettivamente inesistente può integrare il delitto di falsa fatturazione (Cass. pen., n. 44665/2013)

Redazione 05/11/13
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Svolgimento del processo

Il Tribunale di Imperia con ordinanza del 31.5.2013, accogliendo la richiesta di riesame proposta dagli indagati S.G. e M.M. (rispettivamente legali rappresentanti della A.B. Service srl e della M.G.S. srl), ha annullato il decreto di sequestro preventivo per equivalente sino alla concorrenza della somma di Euro 459.941,82, emesso dal GIP in relazione – per quanto qui ancora interessa – all’ipotesi del reato di emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti (riguardo al rapporto contrattuale tra AB Service srl e M.G.S. srl).

Per giungere a tale conclusione il Tribunale ha rilevato la mancanza di prova del fumus commissi delicti limitatamente all’elemento soggettivo.

Il Pubblico Ministero ha proposto ricorso per cassazione deducendo l’erronea applicazione della legge penale.

Il difensore dello S. ha depositato una memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso, essendo stata correttamente esclusa la sussistenza dell’elemento psicologico.

Motivi della decisione

Con l’unico motivo di ricorso il Pubblico Ministero, dopo avere riportato il contenuto delle imputazioni e riassunto i poteri del giudice del riesame, osserva che l’avere evidenziato l’inesistenza dei delitti contestati, oltre a costituire una asseverazione oltremodo anticipatoria dell’eventuale istruttoria dibattimentale, appare anche giuridicamente errata perchè il reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8 è configurabile anche nella ipotesi di fatturazione soggettivamente falsa e non è necessario il fine esclusivo di evadere le tasse. Secondo il ricorrente, il reato appare integrato anche qualora l’agente abbia emesso o utilizzato le fatture per operazioni inesistenti, oltre perchè mosso dalla finalità fiscale, anche per altri pregnanti motivi: il dolo deve essere alternativo e non eventuale. Il ricorso è fondato.

Si rende opportuna, per evidenti ragioni di chiarezza espositiva, una succinta ricostruzione della vicenda secondo l’ipotesi accusatoria:

la SDA Express spa aveva appaltato la gestione e distribuzione di spedizioni per conto terzi nelle province di Savona ed Imperia alla M.G.M. srl, che aveva subappaltato alla AB Service srl, società priva di dipendenti che pertanto, a sua volta, aveva stipulato un contratto di appalto di servizi logistici con la AB Service Coop. Srl i cui dipendenti avevano in realtà prestato la loro attività in favore della M.G.M. srl, ricevendo un inquadramento giuridico ed economico deteriore rispetto a quello dei dipendenti della MGS srl.

Per effetto di tale articolato meccanismo, secondo l’ipotesi accusatoria, risultavano violate le norme in materia di somministrazione di manodopera di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, non risultando nè la AB Service srl nè la AB Service Coop srl iscritte nell’apposito Albo; risultavano altresì violate le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000 (art. 8, comma 1 e art. 2) perchè il P. (quale legale rappresentante della AB Service Coop srl con sede in (omissis)) emetteva nell’anno 2009 fatture per operazioni soggettivamente inesistenti in favore della AB Service srl per un importo di Euro 4.628.500,00 al fine di consentirle l’evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, mentre Lo S. (quale l.r. della AB Service srl) emetteva nell’anno 2009 fatture per operazioni oggettivamente inesistenti in favore della M.G.S. srl per un importo di Euro 1.136.863,00 al medesimo fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

Il M., a sua volta, nella qualità di l.r. della M.G.S srl, al fine di evadere le imposte, avvalendosi delle fatture emesse dalla AB Service srl per l’ammontare di Euro 1.136.863,00 per operazioni inesistenti, indicava nelle dichiarazioni IVA e dei redditi anno 2009 elementi passivi fittizi.

Ciò chiarito, la questione da risolvere riguarda l’individuazione dell’elemento psicologico nel delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti.

Come già affermato da questa Corte, il dolo nel reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 17525 del 17/03/2010 Ud. dep. 07/05/2010 Rv. 246991), è costituito dal “fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto”, comprensivo del fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d’imposta e del fine di consentirli a terzi. Tale fine può anche non essere esclusivo nel senso che il reato non è escluso se commesso anche con lo scopo di trarre un profitto personale.

In altre parole, altre finalità possono concorrere con quella fiscale, ma quest’ultima deve sempre sussistere perchè, mancando il dolo di evasione, il reato non è configurabile.

Nel ritenere configurabile il reato anche in caso di fatturazione solo soggettivamente falsa, questa Corte ha altresì precisato che anche in tal caso è possibile conseguire il fine illecito indicato dalla norma in esame, ovvero consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 20353 del 17/03/2010 Ud. dep. 28/05/2010 Rv. 247110; Sez. 3, Sentenza n. 14707 del 14/11/2007 Ud. dep. 09/04/2008 Rv. 239658).

Nel caso di specie, il Tribunale di Imperia ha rilevato, con riferimento alla posizione della M.G.S. che, anche in assenza della interposizione fittizia di AB Service, srl le prestazioni in oggetto sarebbero state ugualmente fatturate da AB Service Coop srl nei confronti di MSG, il che, sempre secondo il Tribunale, sta a significare che quest’ultima avrebbe sostenuto in ogni caso dei costi effettivi suscettibili di essere iscritti nelle dichiarazioni dei redditi e che il corrispettivo dell’appalto non sarebbe stato inferiore a quello concordato con AB Service srl, ma semmai superiore. Per tali ragioni, riferendosi esclusivamente all’illecito profitto conseguito da MSG – in mancanza di dati sulla AB Service srl – ha ritenuto la mancanza di prova del fumus sotto il profilo dell’elemento soggettivo.

Cosi ragionando, però, il Tribunale si è discostato dai principi esposti perchè, dando per scontato un fatto tutto da verificare (e cioè che le prestazioni, in assenza della fittizia interposizione, sarebbero state ugualmente fatturate da AB Service Cooperativa srl nei confronti di M.S.G.), non ha valorizzato il dato fondamentale che la AB Service srl non era stata parte nel rapporto commerciale con MGS e quindi le operazioni tra le due società, inesistenti sotto un profilo soggettivo, erano finalizzate, al momento del loro compimento, ad una indebita detrazione fiscale da parte di MGS srl.

Il provvedimento va annullato con rinvio al Tribunale di Imperia per nuovo esame.

P.Q.M.

annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Imperia.

Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2013.

Redazione