Reati edilizi: proscioglimento per intervenuta estinzione l’immobile abusivo dev’essere dissequestrato e restituito (Cass. pen., n. 44638/2013)

Redazione 05/11/13
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Con l’ordinanza sopra indicata la Corte di appello di Catania, decidendo in sede di esecuzione, rigettava una richiesta, avanzata da G.T. , di revoca del sequestro preventivo cui risultava sottoposto l’immobile sito in (omissis), di proprietà del T. , già soggetto all’applicazione di quella misura cautelare reale disposta nel procedimento penale nel quale al prevenuto era stato contestato il reato di cui all’art. 44 lett. B) d.P.R. n. 380 del 2001, per avere realizzato, fino al 02/10/2004, lavori edili senza il permesso di costruire.
Rilevava la Corte di appello come il sequestro dovesse essere mantenuto in quanto il procedimento penale a carico del T. si era concluso con la pronuncia della sentenza del 05/05/2011 con la quale la Cassazione aveva annullato senza rinvio il provvedimento impugnato con riferimento ai reati edilizi per essersi gli stessi estinti per prescrizione.
2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso straordinario il T. , con atto sottoscritto personalmente, il quale, formalmente con due distinti motivi, si è doluto della violazione di legge, in relazione agli artt. 240 cod. pen. e 323 cod. proc. pen., e del vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità, per avere la Corte di appello ingiustificatamente rigettato la richiesta di revoca del sequestro preventivo, nonostante i giudici di merito non avessero disposto alcuna confisca, né un siffatto provvedimento ablatorio sarebbe stato dottabile in sede esecutiva, essendo stata l’imputato prosciolto dal reato per il quale la misura cautelare era stata disposta.
3. Ritiene la Corte che il ricorso sia fondato.
L’art. 323, comma 1, cod. proc. pen. prevede che con la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, ancorché soggetta a impugnazione, il giudice ordina che le cose sottoposte a sequestro preventivo siano restituite a chi ne abbia diritto, quando non deve esserne disposta la confisca obbligatoria. A norma dell’art. 676, comma 1, cod. proc. pen., provvede il giudice dell’esecuzione laddove non vi abbia provveduto il giudice della cognizione.
Nel caso di specie l’immobile abusivo di proprietà dell’odierno ricorrente doveva essere dissequestrato e restituito al prevenuto già con la sentenza di proscioglimento per intervenuta estinzione del relativo reato edilizio di cui all’art. 44 lett. b) d.P.R. n. 380 del 2001, in quanto tale disposizione stabilisce che il giudice penale possa ordinare solamente la demolizione dell’immobile in caso di emissione di una sentenza di condanna (in questo senso v., tra le tante, Sez. 3, n. 756/11 del 02/12/2010, *********, Rv. 249154); ed essendo la confisca obbligatoria prevista dalla normativa in esame esclusivamente per gli immobili interessati da lottizzazione abusiva, anche se il relativo illecito sia dichiarato prescritto (così, da ultimo, Sez. 3, n. 17066 del 04/02/2013, ***** e altri, Rv. 255112); non potendo neppure essere ordinato il provvedimento ablatorio in base all’art. 240 cod. pen. per mancanza dei relativi presupposti applicativi.
4. L’ordinanza impugnata deve essere, dunque, annullata senza rinvio con l’adozione, a norma dell’art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen., di ogni conseguente provvedimento necessario, già adottabile in questa sede.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la restituzione dell’immobile già in sequestro all’avente diritto.

Redazione