Realizzazione tettoia: occorre il previo rilascio del titolo abilitativo (Tar Campania, Napoli, n. 265/2013)

Redazione 11/01/13
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FATTO e DIRITTO

Con ordinanza n. 124 del 20 maggio 1997 il Comune di Piano di Sorrento ordinava la demolizione di alcune opere realizzate in assenza di concessione edilizia da parte del ricorrente, proprietario di un terreno in località ***** di Fontanelle. In particolare si riscontrava quanto segue: “locali realizzati all’interno di una struttura (tipo capannone) di superficie mq. 102 su due livelli, locale di circa mq. 40, con ingresso indipendente; ulteriore manufatto ricavato su altro terrazzamento del fondo costituito da due locali adibiti a cantina – deposito di superficie complessiva di mq 59,82, su segnalazione dei proprietari risulta presentata istanza di condono edilizio ai sensi della legge 47/85, dalla lettura della pratica non si evince un riscontro agli abusi in quanto mancante di idonea documentazione fotografica, inoltre in posizione antistante ai locali cantina – deposito ed accorpata al medesimo risulta realizzata una tettoia di superficie pari a circa mq. 148.20, con struttura metallica e copertura in lamiere zincate”.

Il provvedimento veniva impugnato per violazione dell’art. 38 della legge n. 47 del 1985, il quale dispone la sospensione di tutti i procedimenti sanzionatori, ivi ricompresi gli ordini di demolizione, in presenza di una istanza di condono, nonché per violazione della legge n. 10 del 1977, dal momento che per la tettoia, dato il suo carattere precario, non sarebbe necessaria la concessione edilizia.

Alla pubblica udienza del 20 dicembre 2012 la causa veniva infine trattenuta in decisione.

Tutto ciò premesso il ricorso è infondato per le ragioni di seguito indicate.

Quanto ai primi tre motivi di ricorso si osserva che parte ricorrente non ha adeguatamente dedotto, attraverso la produzione di un sia pur minimo principio di prova ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., circa la coincidenza delle opere oggetto di demolizione con quelle per cui è stata presentata istanza di condono. E tale prova non è stata fornita, si specifica, né in sede procedimentale, né nella presente fase giudiziale attraverso idonea documentazione, anche fotografica.

Il complessivo motivo di ricorso va dunque rigettato.

Quanto invece alla tettoia osserva il collegio come l’opera edilizia consistente nella realizzazione di una tettoia si caratterizza secondo la giurisprudenza più recente, anche di questo TAR (sez. III, 12 marzo 2012, n. 1246), in termini di “nuova costruzione”, tale da necessitare di previo rilascio di titolo abilitativo.

Interventi come quelli di specie, secondo la stessa giurisprudenza, innovano infatti il preesistente immobile in quanto si perviene ad un manufatto del tutto nuovo per consistenza e materiali utilizzati, come tale non riconducibile a quello già esistente che anzi viene alterato sia dal punto di vista morfologico che funzionale: dinanzi a tali significative modificazioni si impone di conseguenza la verifica di compatibilità delle opere a mezzo della previa concessione edilizia (cfr. TAR Toscana, sez. III, 26 febbraio 2010, n. 516; Cons. Stato, sez. VI, 9 settembre 2005, n. 4668).

Opere siffatte – nella specie peraltro di rilevanti dimensioni, dato che essa sarebbe destinata a coprire un’intera area adibita a parcheggio – sono destinate in altre parole ad essere considerate quali importanti modificazioni del territorio e dunque alla stregua di nuove costruzioni, ai sensi dell’art. 3 del DPR n. 380 del 2001, in quanto tali suscettive di titolo abilitativo.

Anche tale motivo di ricorso deve dunque essere respinto.

In conclusione il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Il collegio ritiene di non doversi esprimere sul regime delle spese stante la mancata costituzione in giudizio del Comune intimato.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2012

Redazione