Rapporto di pubblico impiego dei militari della Guardia di finanza: la retribuibilità del lavoro straordinario è in via di principio condizionata all’esistenza di una previa e formale autorizzazione (Cons. Stato n. 1186/2013)

Redazione 26/02/13
Scarica PDF Stampa

FATTO

Con ricorso proposto innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana i signori ********** e altri, come sopra indicati, agivano contro il Ministero Economia e Finanze per ottenere l’ingiunzione di pagamento delle ore di straordinario autorizzate non retribuite né compensate, quali appartenenti alla Guardia di Finanza.

In data 29 marzo 2006 il Presidente del tribunale ingiungeva il pagamento richiesto da ciascun ricorrente a carico del Ministero intimato, con decreto ingiuntivo n. 2 del 2006.

Contro tale atto il Ministero proponeva opposizione evidenziando che tali somme non erano dovute perché si trattava di prestazioni di lavoro straordinario oltre i limiti massimi di categoria previsti da apposito decreto interministeriale, con l’effetto che essi avevano diritto solo ai riposi compensativi da richiedere e da fruire nel trimestre successivo; secondo il Ministero soltanto un ricorrente, ******************, aveva chiesto tempestivamente il riposo compensativo senza poterne fruire per motivi di servizio; secondo il Ministero i calcoli delle somme erano errati; in ogni caso veniva eccepita la prescrizione di eventuali diritti maturati in epoca antecedente il quinquennio precedente la proposizione del ricorso.

Il giudice di primo grado, pur accogliendo il ricorso in opposizione e revocando il decreto, ingiungeva al Ministero il pagamento degli importi indicati specificamente in motivazione al punto 4.3, oltre interessi.

Secondo il primo giudice, non era condivisibile la tesi del Ministero secondo cui i dipendenti potevano godere solo del riposo compensativo, che doveva essere tempestivamente chiesto. Nella specie, era emerso che solo un dipendente sui vari ricorrenti aveva chiesto in tempo tale beneficio che tuttavia non gli era stato concesso per motivi di servizio.

Secondo la sentenza appellata, sulla base di una lettura costituzionalmente orientata della fattispecie ai sensi dell’art. 36 Costituzione, non si può non tener conto che per lo status di militare e cioè di personale assoggettato a vincoli particolari di subordinazione gerarchica tale personale è tenuto a svolgere il proprio servizio sulla base di ordini di servizio ai quali non può sottrarsi.

Con riguardo alla eccezione di prescrizione, il primo giudice la rigettava sia perché proposta in modo del tutto generico, sia perché erano stati azionati diritti per compensi di lavoro straordinario effettuato dal 1996 al 2004 e risultavano agli atti domande interruttive del 2001, idonee alla interruzione della prescrizione.

Avverso tale sentenza, ritenendola errata e ingiusta, propone appello il ministero dell’Economia e Finanze, sostenendo quanto segue.

In primo luogo l’appello richiama i numerosi provvedimenti (art. 44 del Nuovo regolamento Interno della Guardia di Finanza, la circolare 288000/6212 del 28 settembre 2001 del Comando Generale della Guardia di Finanza, il DPR 11 settembre 2007 n.170, la circolare 330811/2007 del 10 ottobre 2007, il radiomessaggio 344380/08 del 20 ottobre 2008),secondo i quali la procedura del recupero delle ore di straordinario effettuate in eccedenza rispetto a quelle retribuite è attivata di norma ad iniziativa dell’interessato, che ha facoltà e l’onere di presentare apposita istanza ai propri superiori gerarchici chiedendo di essere autorizzato a fruire del riposo compensativo.

Circa l’autorizzazione allo svolgimento del lavoro straordinario, l’appellante Ministero invoca la giurisprudenza, anche di questa Sezione, sulla base della quale l’autorizzazione è un provvedimento formale di tipo preventivo, con il quale si verificano in concreto le ragioni di pubblico interesse che giustificano il ricorso a prestazioni eccedenti l’orario di lavoro, anche per evitare i limiti di spesa fissati alle previsioni di bilancio in quanto deve esservi un preventivo impegno di spesa; in definitiva, l’autorizzazione preventiva al lavoro straordinario non è sostituibile in alcun modo con gli ordini di servizio.

Nessuno si è costituito per gli appellati.

Alla udienza pubblica del 19 febbraio 2013 la causa è stata trattenuta in decisione.

 

DIRITTO

L’appello è fondato.

Come ha statuito più volte questo Consesso (ex plurimis, Consiglio di Stato sez. IV, 26 marzo 2012, n. 1749), anche nel rapporto di pubblico impiego dei militari della Guardia di finanza trova applicazione la regola per la quale la retribuibilità del lavoro straordinario è in via di principio condizionata all’esistenza di una previa e formale autorizzazione allo svolgimento di prestazioni eccedenti l’ordinario orario di lavoro, la quale svolge una pluralità di funzioni, tutte riferibili alla concreta attuazione dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento cui, ai sensi dell’art. 97 cost., deve essere improntata l’azione della p.a., anche militare, e che implica la verifica in concreto della sussistenza delle ragioni di pubblico interesse che rendono necessario il ricorso a prestazioni lavorative eccedenti l’orario normale di lavoro e al tempo stesso rappresenta lo strumento più adeguato per evitare, per un verso, che mediante incontrollate erogazioni di somme per prestazioni di lavoro straordinario si possano superare i limiti di spesa fissati dalle previsioni di bilancio, con grave nocumento dell’equilibrio finanziario dei conti pubblici e, per altro verso, che i pubblici dipendenti siano assoggettati a prestazioni lavorative che, eccedendo quelle ordinarie individuate come punto di equilibrio fra le esigenze dell’amministrazione e il rispetto delle condizioni psico-fisiche del dipendente, possano creare nocumento alla salute e alla dignità della persona.

Sulla scorta di un costante indirizzo giurisprudenziale, dal quale questo Collegio non ritiene di doversi discostare, deve escludersi che l’Amministrazione sia di norma tenuta a pagare le ore di lavoro straordinario prestate in eccedenza al limite massimo previsto dal monte ore autorizzato e senza che risulti comprovata l’effettiva autorizzazione preventiva a svolgere il lavoro extra orario: per questo genere di prestazioni eccedenti infatti il militare ha solo il diritto eventualmente a fruire di corrispondenti riposi compensativi.

Inoltre, la formale preventiva autorizzazione al lavoro straordinario deve costituire per l’Amministrazione anche lo strumento per un’opportuna e adeguata valutazione delle concrete esigenze dei propri uffici quanto al loro concreto funzionamento, alla loro effettiva capacità di perseguire i compiti ed espletare le funzioni attribuite dalla legge, nonché alla organizzazione delle risorse umane ed alla loro adeguatezza, onde evitare che il sistematico ed indiscriminato ricorso alle prestazioni straordinarie costituisca elemento di programmazione dell’ordinario lavoro di ufficio.

Nella specie, è del tutto mancata la previa autorizzazione allo svolgimento del lavoro straordinario, né possono ritenersi sufficienti gli ordini di servizio, al fine di riconoscere il beneficio anche economico.

In carenza di autorizzazione preventiva da parte dell’amministrazione di appartenenza, non si configura il diritto del dipendente pubblico al compenso per lavoro straordinario ma, nel caso di specie, in ragione del peculiare status di militare e della conseguente esigenza di assicurare lo svolgimento di funzioni e compiti essenziali, va riconosciuto il diritto del lavoratore al godimento dei riposi compensativi per il lavoro straordinario effettivamente (tra tante, Consiglio Stato sez. IV, 12 maggio 2008, n. 2170).

Anche per i militari appartenenti alla Guardia di finanza la prestazione di lavoro straordinario deve essere previamente autorizzata dall’organo competente, essendo insufficiente a tal fine che essa sia stata svolta in esecuzione di un ordine di servizio del superiore (Consiglio Stato, sez. IV, 24 aprile 2009, n. 2620).

Come è noto, nell’ambito del rapporto di pubblico impiego, la circostanza che il dipendente abbia effettuato prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, non è da sola sufficiente a radicare il suo diritto alla relativa retribuzione, in quanto la retribuibilità del lavoro straordinario è, in via di principio, condizionata all’esistenza di una formale autorizzazione allo svolgimento di prestazioni di lavoro eccedenti l’ordinario orario di lavoro: detta autorizzazione svolge infatti una pluralità di funzioni, tutte riferibili alla concreta attuazione dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento cui, ai sensi dell’articolo 97 della Costituzione, deve essere improntata l’azione della pubblica Amministrazione.

Come chiarito dalla giurisprudenza, tale principio deve trovare applicazione, pur nel quadro di opportuni bilanciamenti, anche per il rapporto di pubblico impiego dei militari.

Se è vero, infatti, che il particolare status di questi ultimi, non solo non consente loro in via generale di contestare l’organizzazione degli uffici e dei servizi cui sono addetti e le concrete modalità di svolgimento delle loro prestazioni, ma in sostanza li obbliga alla effettiva e completa prestazione lavorativa loro ordinata, non può però ammettersi che mediante gli ordini di servizio (vale a dire quei peculiari provvedimenti dell’Amministrazione militare attraverso i quali viene, anche quotidianamente, organizzato il lavoro d’ufficio, fissando le puntuali modalità di esecuzione) siano di fatto frustrate le finalità di garanzia del buon andamento dell’Amministrazione (come sopra delineate, che interessano necessariamente anche l’Amministrazione militare) cui indubbiamente risponde il provvedimento di previa autorizzazione.

In sostanza, la tesi ermeneutica dei dipendenti, accolta dal primo giudice, non può essere condivisa in quanto finirebbe per attribuire di fatto – in violazione del principio di legalità e di imparzialità – potestà autorizzatorie alla corresponsione di compensi per lavoro straordinario in eccedenza (con ovvi conseguenti riflessi sulla spesa e sulla gestione del personale) a soggetti che, in base alla ripartizione di funzioni propria della scala gerarchica, tale specifica competenza non hanno e non possono avere.

Ciò non significa, naturalmente, che il militare – tenuto in base ad ordine a prestare servizio straordinario pur avendo raggiunto il tetto orario prefissato – non abbia oggi, e a differenza di quanto avveniva nel passato, diritto ad una piena reintegrazione: infatti in tale ipotesi, in cui per le ragioni anzidette non può operare il sinallagma retributivo, la tutela dell’integrità psicofisica del dipendente viene assicurata dall’istituto del riposo compensativo.

Del resto, proprio per la peculiarità dello status di militare e per l’esigenza di assicurare l’effettivo svolgimento di funzioni e compiti che non ammettono in alcun modo una interruzione, l’Amministrazione appellante, come ha dedotto in atti, ha effettivamente provveduto a disciplinare l’ipotesi di prestazioni orarie aggiuntive e del riposo compensativo (articolo 44 del D.M. 30 novembre 1991 concernente “Nuovo regolamento di Servizio Interno della Guardia di Finanza”, come modificato alla luce del D.P.R. n. 170/2007) prevedendo, in particolare, che per le prestazioni di lavoro straordinario non retribuibili in quanto eccedenti il monte ore finanziato il dipendente ha diritto a corrispondenti ore di riposo compensativo, di cui può fruire, previa apposita richiesta da formulare all’ufficio di appartenenza e secondo le esigenze di servizio, entro il 31 dicembre dell’anno successivo.

Per le considerazioni sopra svolte, l’appello va accolto e, in conseguente riforma dell’appellata sentenza, va respinto il ricorso originario.

Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio del doppio grado.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, così provvede:

accoglie l’appello e, in riforma dell’appellata sentenza, respinge le richieste dei dipendenti nei confronti del Ministero appellante.

Spese compensate per il doppio grado.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2013

Redazione