Rapporto di lavoro – Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro – Infortunio – Responsabilità – D.P.R. n. 547/1955 (Cass. pen. n. 34068/2011)

Redazione 12/09/11
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Fatto

1. La Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Avellino con la quale, per quanto qui rileva, era stata accertata la responsabilità di S.E. per aver cagionato, nella qualità di amministratore unico della società cooperativa a r.l. W., lesioni guaribili oltre i 40 giorni al lavoratore C.V.; il medesimo era stato condannato ad un mese di reclusione. Il (omissis) il C., mentre insieme ad un altro dipendente della W., era intento a caricare su di un container montato su un autocarro delle scatole di pelati, lavorando su di una pedana instabile e con poco spazio di manovra, perdeva l’equilibrio e cadeva, procurandosi un trauma cranico con frattura del temporale destro e contusioni in varie parti del corpo.

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato. Deduce erronea applicazione di legge facendo presente che pochi minuti prima dell’incidente un compagno di lavoro del C. lo aveva invitato a smettere di lavorare perché affetto da cefalea e vertigini, ma questi aveva voluto continuare a caricare; il pervicace ed anomalo comportamento del lavoratore escludeva la responsabilità del datore di lavoro. Lamenta inoltre che la Corte di appello, pur avendo escluso la violazione della normativa antinfortunistica, non abbia poi ritenuto improcedibile il reato di lesioni non più aggravate e che non sia stata inflitta solo la pena pecuniaria in luogo di quella detentiva.

Diritto

1. Deve essere dichiarata la estinzione del reato ascritto all’imputato per intervenuta prescrizione.

1.1 Il ricorso infatti non può ritenersi inammissibile, nonostante la manifesta infondatezza delle censure proposte con il primo e secondo motivo; in particolare il primo motivo ripropone censure alle quali ha già risposto la Corte di appello, ed il secondo non tiene conto che è stata accertata nei confronti dell’imputato la violazione del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 15 che fa carico al datore di lavoro di assicurare lo spazio necessario al lavoro da svolgere; non manifestamente infondato è invece il terzo motivo di ricorso, dal momento che con l’appello era stata espressamente richiesta la applicazione della sola pena pecuniaria, e su tale punto la sentenza impugnata non ha fornito risposta alcuna.

Deve dunque prendersi atto della intervenuta prescrizione del reato, essendo lo stesso stato commesso il (OMISSIS), ed essendo da tale a quella della presente decisione ampiamente decorso il termine massimo di sette anni e mezzo di cui all’L. n. 251 del 2007, anche tenuto conto del periodo di 5 mesi e giorni 10 di sospensione del dibattimento per causa imputabile all’imputato o al suo difensore.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché estinto il reato per intervenuta prescrizione.

Redazione