Sulla previdenza sociale e l’azione di ripetizione dell’indebito (Cass. n. 10334/2012)

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Massima

Le prestazioni previdenziali che sono state indebitamente erogate dagli enti di previdenza obbligatoria prima della data del 1° gennaio 1996 sono irripetibili. 

 

1.     Premessa

 

Nella decisione in commento del 21 giugno 2012 n. 10334 i giudici di legittimità hanno precisato che le prestazioni previdenziali indebitamente erogate da enti di previdenza obbligatoria prima del 1 gennaio 1996 sono irripetibili.

Al riguardo occorre evidenziare che ciò avviene secondo i criteri di cui all’articolo 1 della legge del 23 dicembre 1996, n. 662, nello specifico ai commi 260, 261, 263 e 265 (1).

Tale normativa sostituisce la previgente disciplina (2) con la conseguenza che la ripetizione non è subordinata alla sussistenza anche dei relativi presupposti secondo la disciplina precedentemente applicabile.

La normativa sopravvenuta non deve essere applicata ai recuperi già avvenuti; pertanto, non giustifica, per quanto concerne gli stessi, le azioni di ripetizione in favore degli assicurati.

Gli articoli 2033-2040 c.c. attribuiscono, come noto, il diritto di ripetizione al soggetto che abbia effettuato una attribuzione patrimoniale in assenza (originaria o sopravvenuta) di causa o in relazione a un rapporto obbligatorio nel quale non era debitore.

L’indebito pagamento di una somma di danaro, che è poi la fattispecie che viene (principalmente) in considerazione in materia previdenziale, è disciplinato dagli artt. 2033 e 2036 cod, civ.

Dottrina sul tema ha precisato che “L’ indebito “previdenziale” ha, salvo ipotesi secondarie, la struttura di un indebito oggettivo in quanto l’attribuzione patrimoniale è priva di causa ed è erogata a soggetto, del tutto.

L’indebito in materia previdenziale e assistenziale parzialmente, privo (per la parte che supera il dovuto) di un corrispondente diritto di credito.

Benché disciplinato da una legislazione speciale e da norme di diritto pubblico, il rapporto previdenziale ha mantenuto l’originaria struttura di rapporto di assicurazione (trilaterale o bilaterale) e, pur trattandosi di un rapporto a costituzione automatica e a contenuto indisponibile e normativamente predefinito (l’autonomia individuale solo in limitatissimi casi eccezionali può incidere sul soggetto o sull’oggetto del rapporto), è stata conservata quale norma di chiusura l’art. 1886 c.c., che prevede l’applicazione del diritto privato anche alle assicurazioni sociali in assenza di disposizioni speciali. Inoltre, l’azione di ripetizione dell’indebito è di applicazione generale e la relativa disciplina rimane quindi la disciplina di riferimento ogni qualvolta non sia derogata da norme speciali, anche per quanto riguarda i rapporti di assicurazione obbligatoria”. (3)

La disciplina originaria, anteriore ai sopra menzionati  commi 260 e 261 dell’art. 1 della legge n. 662/1996, considerava irripetibili le somme percepite in buona fede dal pensionato, salvo i casi in cui fosse dimostrato il dolo del precettore e con i correttivi introdotti dalla legislazione sopravvenuta da intendersi innovativa e senza efficacia retroattiva (4).

Autorevole dottrina (5) sul tema ha precisato che il “sopravvento dei commi 260 e 261 dell’art. 1 della legge n. 662 del 1996, come interpretati dalle Sezioni unite con la sentenza n. 2333 del 1997, ha determinato «una disciplina di carattere globalmente sostitutivo di quella previgente». 

Come la Consulta (6) precisa, “questa disciplina, transitoria e speciale, non si applica per il futuro (e perciò non innova il regime dell’indebito previdenziale posto, da ultimo, dall’art. 13 della legge n. 412 del 1991), ma regola esclusivamente gli indebiti già erogati dagli enti pubblici di previdenza obbligatoria prima del 1° gennaio 1996, collegando la loro irripetibilità o (limitata) ripetibilità alla sola misura del reddito imponibile ai fini dell’IRPEF nel 1995.

E’ un criterio più semplice da gestire per gli enti previdenziali, rispetto a quello previsto dalla legislazione previgente che aveva creato non pochi problemi interpretativi, pur se è meno favorevole per i pensionati in quanto (come nelle fattispecie in esame) ha reso ripetibili indebiti erogati nel vigore di norme che ne garantivano l’irripetibilità”.

 

 

2.     Il contrasto giurisprudenziale e la risoluzione delle Sezioni Unite

 

Successivamente alla sopra menzionata normativa è intervenuta la legge n. 448/2001, che, nello specifico all’articolo 38, commi 7 ed 8, ha evidenziato come l’indebito erogato dall’INPS prima della data del 1 gennaio 2001 non fosse ripetibile nel caso in cui i percettori avevano nell’anno 2000 un reddito personale pari o comunque inferiore ad € 8.263,31.

Le citate norme, però, hanno dato luogo ad un contrasto giurisprudenziale in ordine alla disciplina da applicare agli indebiti anteriori alla data del 1 gennaio 1996.

Tale contrasto è stato risolto dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 4809 del 2005 nel senso che “ai fini della ripetibilità degli indebiti erogati prima del 1° gennaio 1996 rilevano entrambe le normative censurate: dapprima operano i commi 260 e 261 dell’art. 1 della legge n. 662 del 1996, onde l’indebito è definitivamente irripetibile se il percettore della prestazione pensionistica abbia fruito nel 1995 di un reddito imponibile ai fini dell’IRPEF inferiore o pari a 16 milioni di lire; se tale soglia è superata operano i commi 7 e 8 dell’art. 38 della legge n. 448 del 2001, per cui il recupero può ancora essere precluso se il reddito del 2000 sia stato inferiore o pari a € 8.263,31”. (7).

 

 

3. Conclusioni

 

La normativa sopra menzionata, ossia la legge n. 662/1996, nello specifico all’articolo 1, comma 260 e seguenti (8) deve applicarsi, come giurisprudenza sul tema ha precisato (9) anche a quei pagamenti non dovuti (10) effettuati prima della data del 1 gennaio 1996, dall’Enasarco che nel periodo corrispondente era qualificabile quale ente pubblico di previdenza obbligatoria.

E’ manifestamente infondata la questione di costituzionalità della mancata previsione (11) di una differenziata disciplina dell’azione di ripetizione per gli enti che non fruiscono di contributi statali.

Ciò in quanto le modalità di finanziamento sono state incesurabilmente ritenute ininfluenti dal legislatore.

Nella sentenza che qui si commenta si legge testualmente che “………….l’obbligazione restitutoria della ricorrente conseguente all’incontroverso indebito pensionistico si e’ estinta prima dell’entrata in vigore della Legge n. 662 del 1996, ossia in data antecedente al 1 gennaio 1997.

Ritiene, pertanto, la Corte che la fattispecie debba essere assimilata a quella del pagamento effettuato anteriormente al 1 gennaio 1997, con gli effetti precisati dalle Sezioni Unite (sentenza 21 febbraio 2000, n. 30), secondo le quali, e’ vero che le prestazioni previdenziali indebitamente erogate dagli enti di previdenza obbligatoria prima del 1 gennaio 1996 sono ripetibili secondo i criteri posti dalla Legge 23 dicembre 1996 n. 662, articolo 1, comma 260, 261, 263 e 265, che al riguardo sostituiscono per intero la precedente disciplina, con la conseguenza che la ripetizione non e’ subordinata alla sussistenza anche dei relativi presupposti secondo la disciplina precedentemente applicabile; ma e’ altrettanto vero che la normativa sopravvenuta non si applica ai recuperi gia’ avvenuti, e quindi non giustifica, riguardo agli stessi, azioni di ripetizione in favore degli assicurati”.

 

  

Manuela Rinaldi  
Avvocato foro Avezzano Aq – Dottoranda in Diritto dell’Economia e dell’Impresa Università La Sapienza, Roma, Proff. Maresca – Santoro Passarelli; Tutor di Diritto del Lavoro c/o Università Telematica Internazionale Uninettuno (UTIU) Docente prof. A. Maresca; Docente in corsi di Alta Formazione Professionale e Master; già docente a contratto a.a. 2009/2010 Diritto del Lavoro e Diritto Sindacale Univ. Teramo, facoltà Giurisprudenza, corso Laurea Magistrale ciclo unico, c/o sede distaccata di Avezzano, Aq; Docente in Master e corsi di Alta Formazione per aziende e professionisti; già Docente nel corso di preparazione all’esame da avvocato c/o Tribunale di Avezzano organizzato dal COA di Avezzano unitamente alla  Fondazione Studi Giuridici “Cassinelli – Buccini”

 

 

_________

(1) 260. Nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia nonché rendite, anche se liquidate in capitale, a carico degli enti pubblici di previdenza obbligatoria, per periodi anteriori al 1o gennaio 1996, non si fa luogo al recupero dell’indebito qualora i soggetti medesimi siano percettori di un reddito personale imponibile IRPEF per l’anno 1995 di importo pari o inferiore a lire 16 milioni.

261. Qualora i soggetti che hanno indebitamente percepito i trattamenti di cui al comma 260 siano percettori di un reddito personale imponibile IRPEF per l’anno 1995 di importo superiore a lire 16 milioni non si fa luogo al recupero dell’indebito nei limiti di un quarto dell’importo riscosso.

263. Il recupero non si estende agli eredi del pensionato.

265. Qualora sia riconosciuto il dolo del soggetto che abbia indebitamente percepito i trattamenti INPS, INAIL e pensionistici di guerra, il recupero di cui ai commi 260, 261 e 264 si esegue sull’intera somma.

(2) Per intero.

(3) Sul punto cfr. Terzi A. L., L’indebito pagamento di pensione, contributi e premi. INPS e INAIL, in http://usiait.it/leggi/792-lindebito-pagamenti-di-contributi-e-premi-inps-inail.html

(4) Corte Costituzionale, sentenza n. 39 del 1993.

(5) Cfr. Buffone G., Indebito previdenziale e sua disciplina: il decalogo della Corte Costituzionale, Corte Costituzionale, sentenza 13.01.2006 n. 1, in Altalex.com del 17 gennaio 2006, http://www.altalex.com/index.php?idnot=1960

(6) Corte Costituzionale, sentenza 13.01.2006 n. 1.

(7) Cfr. Buffone G., ult. op. cit., 2006.

(8) Tenendo in considerazione sia il riferimento agli enti pubblici di previdenza obbligatoria che il valore esemplificativo della specifica menzione dell’INPS e anche dell’INAIL (comma 265)

(9) Cass. civ., Sez. Unite, 21 febbraio 2000, n. 30.

(10) Nella fattispecie concreta si faceva riferimento a quelli relativi alla integrazione al minimo della pensione.

(11) Ai fini del rispetto dell’art. 3 della Costituzione. 

Sentenza collegata

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