Sicurezza sul lavoro e infortuni: la responsabilità civile del datore di lavoro (Cass. n. 12201/2011)

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Massima
Per quanto concerne la responsabilità del datore di lavoro nei confronti del lavoratore per i danni da infortunio sul lavoro a causa dell’inadempimento all’obbligo di sicurezza ex art. 2087 c.c., devono applicarsi le norme civilistiche, ossia l’articolo 1218 c.c..Tra tali norme anche quella sul concorso di colpa del creditore, ex art. 1227, primo comma c.c.; questo differentemente dal regime di tutela previdenziale degli infortuni sul lavoro, in base al quale l’istituto assicuratore ha l’obbligo di pagare la rendita per intero anche nella ipotesi di concorso del prestatore di lavoro nella causazione dell’evento.

SICUREZZA SUL LAVORO E INFORTUNI: LA RESPONSABILITA’ CIVILE DEL DATORE DI LAVORO


1. Premessa

Con la sentenza che qui si commenta i giudici della Suprema Corte di Cassazione, nella sezione lavoro, tornando su uno degli “argomenti caldi” del diritto del lavoro, ossia la sicurezza e la tutela del lavoratore nei luoghi di lavoro, hanno precisato che la responsabilità del datore di lavoro ex articolo 2087 c.c. ha natura contrattuale, poiché il contenuto del contratto individuale di lavoro è integrato per legge (1) dalla disposizione che impone l’obbligo di sicurezza e lo inserisce nel sinallagma contrattuale.
Come da giurisprudenza sul tema (2) il riparto degli oneri probatori nella domanda di danno differenziale da infortunio sul lavoro deve essere posta negli stessi termini nel citato articolo 1218 c.c.
Da ciò la conseguenza che il prestatore di lavoro dovrà aver cura di allegare e di provare l’esistenza della obbligazione lavorativa, del danno e il nesso causale di questo con la prestazione.
Il datore di lavoro, dal canto suo, dovrà provare che il danno è, invece, dipeso da una causa a lui non imputabile, e, quindi, di aver adempiuto al proprio obbligo di sicurezza, apportando ogni misura al fine di evitare il danno.


2. La normativa di riferimento

In base a quanto previsto dall’articolo 2087 c.c., concernente la tutela delle condizioni di lavoro, “l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.
La citata norma pone, come noto, a carico dell’imprenditore, l’obbligo di adottare le misure necessarie per tutelare l’integrità fisica e morale dei lavoratori (3).
L’imprenditore, in base a quanto previsto dal sopra menzionato articolo 2087 c.c., è responsabile per culpa in eligendo (4) e anche per culpa in vigilando, consistente nella mancata vigilanza sul rispetto, da parte dei lavoratori, delle misure di sicurezza adottate.
La responsabilità che deriva dalla violazione degli obblighi disposti dall’art. 2087 è di natura contrattuale ma non è escluso un concorso anche di responsabilità extracontrattuale, in quanto il diritto alla salute è un diritto soggettivo assoluto (5).


3. Conclusioni

Nella decisione in oggetto viene precisato come le norme dettate in tema di infortuni sul lavoro, per quanto concerne la prevenzione degli stessi, sono tese ad impedire l’insorgenza di situazioni pericolose e dirette alla tutela del prestatore non solo dagli incidenti derivanti dalla disattenzione dello stesso, ma anche da quelli che siano ascrivibili ad imperizia, imprudenza o negligenza dello stesso.
Il datore di lavoro è sempre responsabile dell’infortunio avvenuto, sia nel caso di omissione delle adozioni della misure di protezione, sia nel caso di mancanza nella vigilanza delle citate misure.
Non può essere attribuita alcuna esimente per il datore che abbia provocato un infortunio sul lavoro a causa della violazione delle relative prescrizioni, all’eventuale concorso di colpa del prestatore, atteso che la condotta di quest’ultimo potrà comportare l’esonero totale del datore da responsabilità, solamente nel caso in cui la stessa presenti i caratteri della inopinabilità, esorbitanza ed abnormità rispetto all’attività lavorativa e alle direttive impartite.
Da ciò ne consegue che qualora il comportamento del prestatore di lavoro non presenti i sopra citati caratteri, può rilevare come concausa dell’evento, e, quindi, la responsabilità del datore sarebbe proporzionalmente ridotta.


Manuela Rinaldi

Avvocato foro Avezzano (Aq)
Direttore Amministrativo Fondazione Studi Giuridici “Cassinelli – Buccini” c/o COA Avezzano
Docente in corsi di formazione professionale; già docente a contratto a.a. 2009/2010 Diritto del Lavoro e Diritto Sindacale Univ. Teramo, facoltà Giurisprudenza, corso Laurea Magistrale ciclo unico, c/o sede distaccata di Avezzano (Aq)

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(1) Ai sensi e per gli effetti di quanto precisato dall’art. 1374 c.c.
(2) Cfr. sul punto Cass. civ., sez. lavoro, 24 febbraio 2006, n. 4184; Cass. civ., sez. lavoro, 11 aprile 2006, n. 8386; Cass. civ., sez. lavoro, 25 maggio 2006, n. 12445; Cass. civ., sez. III, 20 aprile 2007, n. 9512; Cass. civ., sez. lavoro, 8 maggio 2007, n. 10441; Cass. civ., sez. lavoro, 19 luglio 2007, n. 16003; Cass. civ., sez. lavoro, 14 aprile 2008, n. 9817.
(3) Sul punto si veda l’articolo 32 della carta costituzionale.
(4) Deve, cioè, scegliere lavoratori competenti e capaci.
(5) A presidio del rispetto dell’obbligo di sicurezza vi sono anche numerose norme penali, contenute nel codice penale, e, nello specifico, gli articoli 437 e 451.

Sentenza collegata

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