Pubblico impiego e trattamento di fine rapporto (Cons. Stato n. 5470/2011)

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Massima

La disposizione di legge che ha esteso la disciplina privatistica del trattamento di fine rapporto ai pubblici dipendenti assunti dopo la data del 10 gennaio 1996 è applicabile, in via immediata, pur in assenza della prevista disciplina contrattuale, in quanto, per tali situazioni in cui non esiste un ente che già provvede al pagamento del trattamento, deve ritenersi che l’amministrazione (datore di lavoro) sia tenuta alla erogazione.

 

 

1.     Premessa

 

Con la decisione in commento i giudici del Consiglio di Stato hanno precisato che la disposizione di legge che ha provveduto alla estensione della disciplina privatistica, concernente il c.d. TFR, ovvero il trattamento di fine rapporto, ai dipendenti pubblici assunti dopo il 10 gennaio 1996 e che, inoltre, ha previsto il pagamento di tale indennità da parte delle amministrazioni (1) è applicabile immediatamente.

 

2.     La normativa

 

La L. 19 gennaio 1939, n. 295, art. 3 dispone che, “ove risulti effettuato il pagamento di somma prescritta o, in genere, risultino pagate una o più rate non dovute di stipendi ed assegni equivalenti, di pensione ed indennità che ne tengano luogo, o di uno qualsiasi degli assegni indicati dal D.L. 2 agosto 1917, n. 1278, l’Amministrazione, se non abbia altro mezzo immediato per conseguire il rimborso, può trattenere il pagamento delle rate successive, ed in genere di qualunque altro credito che venga a maturarsi anche oltre il limite del quinto e fino al massimo di un terzo, previa comunicazione scritta del relativo V provvedimento amministrativo”.

In seguito alla privatizzazione del pubblico impiego avvenuta con il decreto legislativo 29/1993 (2) i rapporti di lavoro degli enti pubblici (3) vengono regolati dalla disciplina privatistica.

Seguendo tale impostazione la Corte (4) ha precisato che la citata normativa, ossia la legge 295/1939, articolo 3, è inapplicabile agli enti pubblici (5) e che tali enti, in relazione a crediti retributivi prescritti, hanno l’onere di eccepire la prescrizione.

 

3. Conclusioni

 

La generale disciplina privatistica del rapporto di lavoro dell’ente pubblico comporta l’applicabilità dell’articolo 2040 cod. civ. lo spontaneo pagamento di somme dovute per un debito prescritto è irripetibile.

Questo soprattutto per quanto concerne le retribuzioni ed il trattamento di fine rapporto; in base alla disciplina privatistica, la disposizione di cui all’articolo 3 della legge 295/1939, rimane inapplicabile.

In applicazione di quanto previsto dall’articolo 2940 c.c.lo spontaneo pagamento del debito è irripetibile.

Può, quindi, affermarsi che in seguito alla privatizzazione del pubblico impiego disposta dalle sopra menzionate normative i rapporti di lavoro degli enti pubblici sono regolati dalla disciplina privatistica.

Nello spazio di applicazione di tale disciplina, ove un ente pubblico paghi somme dovute a titolo di retribuzione e trattamento di fine rapporto per un debito prescritto, la legge 295/1996 è inapplicabile; essendo applicabile l’articolo 2940 il pagamento risulta, quindi, irripetibile.

Nella sentenza che qui si annota si può leggere testualmente che “Quanto al diritto alla liquidazione degli interessi e della rivalutazione monetaria richiesta a partire dalla maturazione del credito , il Collegio condivide la sentenza di primo grado nella parte in cui è stata riconosciuta la carenza di un obbligo di legge del Comune alla corresponsione dell’indennità premio di servizio e la qualificazione del pagamento spontaneo non come riconoscimento di debito, ma semplicemente come atto di liberalità. E’, pertanto, infondata la pretesa tendente ad ottenere la corresponsione di interessi e rivalutazione monetaria su somme corrisposte per mera liberalità”.

 

 

Manuela Rinaldi
Avvocato foro Avezzano Aq, Direttore Amministrativo Fondazione Studi Giuridici “Cassinelli – Buccini” c/o COA Avezzano; Docente in corsi di Alta Formazione Professionale; Docente nel corso di preparazione all’esame da avvocato c/o Tribunale di Avezzano organizzato dal COA di Avezzano unitamente alla  Fondazione Studi Giuridici “Cassinelli – Buccini”; già docente a contratto a.a. 2009/2010 Diritto del Lavoro e Diritto Sindacale Univ. Teramo, facoltà Giurisprudenza, corso Laurea Magistrale ciclo unico, c/o sede distaccata di Avezzano, Aq; Tutor di Diritto del Lavoro c/o Università Telematica Internazionale Uninettuno (UTIU) Docente prof. A. Maresca

 

 

_________
(1) Ovvero degli enti che già provvedono al pagamento dei trattamenti di fine rapporto
(2) Del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165,  artt. 2 e 55; poi art. 2 comma 2 ed art. 51; poi d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82; per completare “poi” l’opera con la c.d. Riforma Brunetta nel 2009.
(3) Ad eccezione di particolari ipotesi,  specificamente indicate dalla normativa.
(4) Cfr. Cass. civ., 5 agosto 2004 n. 15120.
(5) In particolare, gli enti portuali.

Sentenza collegata

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