“Intrallazzi” del Presidente della Provincia: concussione oppure abuso d’ufficio? (Cass. pen. n. 4933/2012)

Scarica PDF Stampa

 

Massima

Il politico che faccia “dimettere” un dirigente di un ente al fine di “far posto” ad un proprio fedelissimo, commette il reato di abuso d’ufficio.

Il cambio al vertice di un ente “pilotato” da un politico, quindi, è abuso d’ufficio e non concussione.

 

 

1.     Premessa

 

Con la decisione in commento i giudici della sezione sesta penale della Suprema Corte di Cassazione hanno precisato che “nel caso in cui un politico faccia dimettere un dirigente allo scopo di far posto ad un suo fedelissimo, incorre nel reato di abuso d’ufficio.

Con la sentenza 4933 del 2012, infatti, la Corte ha annullato, con rinvio, una sentenza di assoluzione di un politico (1) sospettato di aver sostituito un dirigente con altro soggetto, suo “fedelissimo”.

 

 

2.     Il caso concreto

 

Il presidente dell’ente locale, approfittando delle proprie funzioni, aveva “portato” alle dimissioni di un dirigente al fine di favorire un altro soggetto.

Sia il Tribunale che la Corte di Appello avevano assolto il politico, prosciolto dall’accusa per il reato di abuso d’ufficio perché “il fatto non costituisce reato”.

Secondo quanto precisato in appello, l’imputato non “avrebbe influito sulle dimissioni rassegnate dal dirigente”; la decisione che ha portato alla esclusione della responsabilità del soggetto imputato non ha, però, considerato le testimonianze in base alle quali, dopo “il cambio pilotato al vertice dell’ente”, i finanziamenti pubblici sarebbero tornati ad affluire verso l’istituto.

Per cercare di “risolvere” tale situazione il PM presso la Corte d’Appello promuove ricorso per Cassazione.

Il ricorso è fondato; così i giudici di legittimità.

 

 

3. Conclusioni

 

La Corte di Cassazione è, infatti, di tutt’altro avviso: accoglie il ricorso del procuratore ed ordina il rinnovo del giudizio.

In base a quanto precisato dalla Cassazione, nella valutazione circa la colpevolezza o meno del politico, il giudice del rinvio dovrà prendere in esame “ogni prova legittimamente acquisita nel processo e valutare il tutto secondo le regole della logica”.

Da accertare i tre fatti oggetto di prova, ossia:

–         se l’imputato abbia dato ordine di sospendere i pagamenti in favore dell’ente;

–         se il manager abbia presentato le dimissioni per effetto dell’ordine abusivo impartito dall’imputato stesso;

–         se l’imputato abbia agito per soddisfare un interesse privato.

Per i giudici della Corte di Cassazione, nel caso in cui i sopra menzionati fatti fossero provati, vi sarebbe il reato di concussione.

Per ciò, annullamento della sentenza e rinvio ad altra sezione della Corte di Appello.

 

  

Manuela Rinaldi  
Avvocato foro Avezzano Aq – Dottoranda in Diritto dell’Economia e dell’Impresa Università La Sapienza, Roma, Proff. Maresca – Santoro Passarelli; Tutor di Diritto del Lavoro c/o Università Telematica Internazionale Uninettuno (UTIU) Docente prof. A. Maresca; Docente in corsi di Alta Formazione Professionale e Master; già docente a contratto a.a. 2009/2010 Diritto del Lavoro e Diritto Sindacale Univ. Teramo, facoltà Giurisprudenza, corso Laurea Magistrale ciclo unico, c/o sede distaccata di Avezzano, Aq; Docente nel corso di preparazione all’esame da avvocato c/o Tribunale di Avezzano organizzato dal COA di Avezzano unitamente alla  Fondazione Studi Giuridici “Cassinelli – Buccini”; Direttore Amministrativo Fondazione Studi Giuridici “Cassinelli – Buccini” c/o COA Avezzano

 

 

 

_________
(1) Nello specifico il presidente di un ente locale. 

Sentenza collegata

36897-1.pdf 111kB

Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati

Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto.

Rinaldi Manuela

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento