Sul rimborso spese al dipendente (Cass. n. 2419/2012)

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Massima

In tema di rimborsi spese al lavoratore, al datore di lavoro spetta l’onere della prova circa l’esclusione dall’imponibile contributivo degli importi erogati.

Ai fini probatori della non imponibilità, quindi, il datore di lavoro non deve produrre un documento specifico per ciascun lavoratore su base giornaliera. 

 

 

1.     Premessa

 

Con la decisione in commento i giudici della sezione lavoro della Suprema Corte, intervenendo sull’annosa questione circa la contabilità per i rimborsi chilometrici dei lavoratori, ha precisato che non si evince da alcuna parte una volontà del legislatore di imporre, per i citati rimborsi, una documentazione con specifici ed analitici contenuti (1).

Da ciò la Corte ha evidenziato che l’onere della prova del datore di lavoro che invochi l’esclusione dall’imponibile contributivo, delle erogazioni in favore dei dipendenti, viene assolto  mediante documentazione circa i rimborsi dei km considerando:

–         il mese di riferimento;

–         i km percorsi nel mese;

–         il tipo di mezzo utilizzato dal dipendente;

–         l’importo corrisposto a titolo di rimborso del costo km in base alla tariffa ACI.

I giudici hanno, altresì, specificato che non è necessaria l’analitica specificazione dei clienti visitati e il riepilogo dei chilometri percorsi, come, invece, richiesto dall’INPS.

 

 

2. Conclusioni

 

Nella decisione in oggetto la Corte ha, ritenuto i motivi di ricorso meritevoli di accoglimento, facendo osservare, anzitutto, che nell’ambito della evoluzione della disciplina concernente la retribuzione imponibile ai fini contributivi, il legislatore ha sempre previsto l’esclusione dei rimborsi spese, nel caso in cui siano documentati a “piè di lista”, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 12 della legge n., 153 del 1969, e documentati, per quanto concerne il vitto, l’alloggio, il viaggio ed il trasporto, a norma delle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 314 del 1997.

Secondo quanto precisato dalla Corte, quindi, il legislatore non richiede una documentazione estremamente analitica.

Per i giudici di legittimità, una sentenza di merito che sia fondata su tali specifici ed analitici adempimenti documentali non si è “informata” circa le citate disposizioni che regolamentano la materia; quindi, deve essere cassata.

 

Manuela Rinaldi   
Avvocato foro Avezzano Aq – Dottoranda in Diritto dell’Economia e dell’Impresa Università La Sapienza, Roma, Proff. Maresca – Santoro Passarelli; Tutor di Diritto del Lavoro c/o Università Telematica Internazionale Uninettuno (UTIU) Docente prof. A. Maresca; Docente in corsi di Alta Formazione Professionale; Docente nel corso di preparazione all’esame da avvocato c/o Tribunale di Avezzano organizzato dal COA di Avezzano unitamente alla  Fondazione Studi Giuridici “Cassinelli – Buccini”; Direttore Amministrativo Fondazione Studi Giuridici “Cassinelli – Buccini” c/o COA Avezzano;già docente a contratto a.a. 2009/2010 Diritto del Lavoro e Diritto Sindacale Univ. Teramo, facoltà Giurisprudenza, corso Laurea Magistrale ciclo unico, c/o sede distaccata di Avezzano, Aq.

 

 

 

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(1) Fino ad oggi l’INPS inseriva i rimborsi nel reddito imponibile con aggravio di costi per datori e dipendenti – in assenza di idonea documentazione che comprovasse i chilometri percorsi ed anche i clienti visitati.

Sentenza collegata

36819-1.pdf 135kB

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