Avvocati: sulla liquidazione del compenso (Cass. n. 18175/2013)

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Massima

Il giudice di merito, in tema di compensi professionali forensi, deve verificare in concreto l’attività difensiva che il professionista ha dovuto apprestare in relazione alle particolarità del caso specifico.

Ciò in modo da stabilire se, allo scopo di determinare le competenze dovute all’avvocato, l’importo oggetto della domanda, possa costituire parametro di riferimento idoneo, ovvero se lo stesso si rilevi inadeguato rispetto all’effettivo valore della causa.

 

1.     Premessa

Nella decisione in commento del 26 luglio 2013 n. 18175, la Corte di Cassazione, nella sezione lavoro, ha precisato che in tema di compensi professionali forensi, tenuto che, ex DM n. 585/1994 (1), nella liquidazione degli onorari (2) può aversi riguardo al valore effettivo della controversia quando risulti manifestamente differente da quello presunto (3), il giudice deve verificare l’attività difensiva che l’avvocato ha apprestato in relazione alle peculiarità del caso specifico.

Allo scopo stabilire  se, al fine di determinare le competenze dovute al professionista, l’importo oggetto della domanda possa costituire un parametro di riferimento idoneo ovvero se lo stesso si rilevi inadeguato rispetto al valore della causa.

 

            1.1. La fattispecie

Con ricorso ex articolo 111 Cost. veniva impugnato il provvedimento con cui il Tribunale collegiale aveva respinto il reclamo proposto dall’avvocato avverso la liquidazione del compenso dovuto allo stesso per aver assistito un cliente dinanzi al TAR Lazio.

Il professionista aveva chiesto un compenso pari ad €. 75.000,00 oltre accessori.

Il Tribunale aveva riconosciuto congrua la somma di €. 6.550,00.

Il ricorso per cassazione del professionista è articolato su un motivo con due profili.

Il fallimento M. non ha svolto attività difensiva.

Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio, proponendo l’accoglimento del ricorso.

L’avvocato ha denunciato vizi di motivazione e violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del d.m. n. 127/04 e dell’art. 10 c.p.c., ricordando che l’art. 6 prevede che nella liquidazione degli onorari a carico del soccombente, il valore della causa è determinato a norma del Codice di Procedura Civile.

 

2. Conclusioni

I giudici della Corte hanno precisato che il provvedimento impugnato deve essere cassato e la cognizione rimessa ad altra sezione del tribunale di Roma, che si atterrà al principio di diritto evidenziato nelle motivazioni della decisione del 26 luglio 2013, e formulerà nuova motivazione in riferimento alle circostanze di fatto esposte nel ricorso e nel reclamo.

Nella decisione che si commenta si legge testualmente che ……. “ Le censure, qui sommariamente riassunte, sono fondate. Anche alla luce della sua sommaria e stereotipata motivazione, il provvedimento collegiale trascura di considerare le implicazioni delle disposizioni di legge valorizzate in ricorso, utili al fine dell’individuazione del valore della lite da considerare per la liquidazione.

Esso, alla stregua della normativa richiamata, è errato nella parte in cui afferma che nella determinazione non si può tener conto di eventuali connessioni con altri giudizi.

Questa affermazione di principio collide con quanto la S.C. ha affermato in ordine alla rilevanza dell’effettivo valore della controversia (Cass. n. 1805/12; n. 13229/10)”.

 

Manuela Rinaldi   
Avvocato foro Avezzano Aq – Dottoranda in Diritto dell’Economia e dell’Impresa Università La Sapienza, Roma, Proff. Maresca – Santoro Passarelli; Tutor di Diritto del Lavoro c/o Università Telematica Internazionale Uninettuno (UTIU) Docente prof. A. Maresca; Docente in corsi di Alta Formazione Professionale e Master; già docente a contratto a.a. 2009/2010 Diritto del Lavoro e Diritto Sindacale Univ. Teramo, facoltà Giurisprudenza, corso Laurea Magistrale ciclo unico, c/o sede distaccata di Avezzano, Aq; Docente in Master e corsi di Alta Formazione per aziende e professionisti.

 

 

_________ 

(1)     Articolo 6.
(2)     A carico del cliente.
(3)     A norma del codice di procedura civile.

Sentenza collegata

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