Dirigenti sanitari e “regime di impiego ridotto” (Cons. Stato n. 256/2012)

Ventanni Elisa 18/07/12
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Massima

L’art. 1, comma 185 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non può essere applicato ai dirigenti sanitari, l’art. 64 comma 1 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro limita l’utilizzo del “regime di impiego ridotto”, ai dirigenti con comprovate esigenze familiari o sociali.

 

 

1. Premessa

L’art. 1, comma 185 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 prevede che: “Con effetto dalla data del 30 settembre 1996, al fine di incentivare l’assunzione di nuovo personale, ai lavoratori in possesso dei requisiti di età e di contribuzione per l’accesso al pensionamento di anzianità, di cui alla tabella B allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, dipendenti da imprese, può essere riconosciuto il trattamento di pensione di anzianità e, in deroga al regime di non cumulabilita’ di cui al comma 189, il passaggio al rapporto di lavoro a tempo parziale in misura non inferiore a 18 ore settimanali. La facoltà di cui al presente comma e’ concessa, previa autorizzazione dell’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, ferme restando le decorrenze dei trattamenti previste dall’ordinamento vigente, a condizione che il datore di lavoro assuma nuovo personale per una durata e per un tempo lavorativo non inferiore a quello ridotto ai lavoratori che si avvalgono della predetta facoltà. A questi ultimi l’importo della pensione è ridotto in misura inversamente proporzionale alla riduzione dell’orario normale di lavoro, riduzione comunque non superiore al 50 per cento. La somma della pensione e della retribuzione non può in ogni caso superare l’ammontare della retribuzione spettante al lavoratore che, a parità di altre condizioni, presta la sua opera a tempo pieno”.


 

2. Applicazione del contratto collettivo Nazionale di Lavoro per la disciplina del rapporto di lavoro part-time del dirigente.

Nel caso in questione la problematica che si pone è la possibilità o meno di applicare il rapporto di lavoro a tempo parziale come opportunità di prosecuzione del servizio per un dirigente sanitario.

C’è da premettere che il rapporto di lavoro a tempo parziale disciplinato dalla legge 29 dicembre 1988, n. 554 in principio non poteva essere applicato ai dirigenti. L’art. 15 comma 4 del C.C.N.L degli enti pubblici escludeva la costituzione dei rapporti a tempo parziale, “per tutte quelle funzioni che, per la loro correlazione con l’organizzazione generale del lavoro dell’ente, indipendentemente dalla qualifica, non permettevano la configurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale” ed, inoltre, “in linea di principio, per i dipendenti appartenenti all’ottava ed alla nona qualifica“.

Successivamente l’art. 1, comma 57 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ha disciplinato il campo di applicazione del lavoro part-time ritenendo che: “il rapporto di lavoro a tempo parziale non poteva essere costituito relativamente a tutti i profili professionali appartenenti alle varie qualifiche o livelli dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ad esclusione del personale militare, di quello delle Forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco“. Un ampia lettura dell’articolo ha portato la giurisprudenza ad avere una valutazione biunivoca dell’applicazione o meno del rapporto di lavoro part-time alla figura dirigenziale.

Parte della giurisprudenza, infatti riteneva oltrepassata la tesi della impossibilità di applicazione del lavoro part-time ai dirigenti (Tar Lombardia, sez. II Milano, 13 dicembre 1997, nn. 2197 e 2198). Mentre altra parte, riteneva esclusi i dirigenti da tale applicazione, sul presupposto delle caratteriste proprie delle funzioni dirigenziali, ritenendo incompatibile il rapporto di lavoro a tempo parziale con la responsabilità per il raggiungimento del risultato che caratterizza la dirigenza.

Neanche con l’art. 1 comma 185 della legge n. 662 del 23 dicembre 1966, si può parlare di una piena possibilità di applicazione del rapporto di lavoro part-time al dirigente. In quanto l’art. 1 limita la stessa ad una necessità di corretto funzionamento degli uffici e dei servizi pubblici: “al fine di incentivare l’assunzione di nuovo personale, ai lavoratori in possesso dei requisiti di età e di contribuzione per l’accesso al pensionamento di anzianità”.

Con il Contratto Collettivo del Lavoro sottoscritto in data 8 giugno 2000, al comma 1 dell’art. 64 si è affermato che “le parti, pur prendendo atto che nell’art. 20, comma 1, punto 18 bis, della legge 488/1999, l’istituto del part-time non è consentito ai dirigenti sanitari, concordano sulla necessità ed urgenza di affrontare il problema dell’utilizzazione di tale istituto esclusivamente in quei casi in cui risulti comprovata una particolare esigenza familiare o sociale e  fermo rimanendo il rapporto di lavoro esclusivo, con sospensione provvisoria della eventuale libera professione intramuraria svolta”.

Gli artt. 2 e 3 del Contratto collettivo Nazionale del Lavoro indicano in maniera specifica e  tassativa i requisiti ed i limiti per l’accesso al regime di impegno ridotto:

  • assistenza ai figli fino agli otto anni di età;
  • assistenza ai parenti entro il secondo grado o, in mancanza, entro il terzo, che si trovino in particolari situazioni psico-fisiche (tossicodipendenza, alcolismo cronico o grave debilitazione psico-fisica), ai sensi dell’art. 21 del d.P.R. 28.12.1990, n. 384;
  • assistenza ai parenti di cui al punto precedente nei cui confronti sia stata attestata da una struttura pubblica o da strutture convenzionate la condizione di portatore di handicap e che abbiano iniziato l’esecuzione del progetto terapeutico di riabilitazione predisposto dalle strutture medesime, ai sensi dell’art. 22, co. 2 del d.P.R. succitato;
  • gravi e documentati motivi familiari individuati ai sensi del Regolamento interministeriale del 21.07.2000, n. 278, emanato ai sensi dell’art. 4, co. 2, della legge 08.03.2000, n. 53, recante disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità;

Pertanto nel caso di specie non rientrando l’ esigenza del dirigente in nessuno dei criteri previsti dall’art. 2 del Contratto Collettivo Nazionale, non potendosi applicare la disciplina sul lavoro a tempo parziale dettata dai commi 57 e seguenti della legge n. 662 del 1996, non potendosi applicare nemmeno l’art. 1. Comma 185,  sembra doversi escludere per il dirigente sanitario la possibilità di proseguire il servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale.


 

3. Rassegna giurisprudenziale

La Corte Costituzionale n. 21 del 27 gennaio 2000, con ordinanza restitutoria degli atti al giudice a quo ha ritenuto che la disciplina del rapporto di lavoro part-time riguarda anche i dirigenti del ruolo sanitario, in quanto secondo il giudice a quo, “le disposizioni censurate si porrebbero in contrasto con la più recente legislazione in materia di pubblico impiego, diretta a razionalizzare l’organizzazione delle amministrazioni pubbliche, in quanto non permetterebbero di realizzare una efficace politica di gestione del personale e di utilizzarlo con la necessaria flessibilità

Interessante, risulta essere anche la sentenza dell’08.03.2000 del Tribunale di Genova nella quale è stato affermato che “il diritto del dipendente pubblico di costituire un rapporto di lavoro a tempo parziale è sancito in via generale dall’art. 1, co. 57, L. n. 662/96 e non appare essere escluso, per la categoria dirigenziale del personale sanitario, dall’art. 20, co. 1, L. n. 488/99, dovendosi, infatti, ritenere che la norma si applichi alle nuove assunzioni” e, con specifico riferimento al ricorso propostogli, “non sia pertanto idonea a consentire all’amministrazione di trasformare a tempo pieno un rapporto che era già a tempo parziale“.

La IV sezione del Consiglio di Stato, invece con decisione n. 1367/2000, ha ritenuto che anche in assenza di una norma che espressamente escluda l’applicazione del lavoro part-time alla dirigenza medica, tale preclusione discende dalle caratteristiche delle funzioni dirigenziali in genere, nel presupposto che il modulo organizzativo del part-time non può ritenersi compatibile con la prevista responsabilità per il raggiungimento del risultato che caratterizza la funzione dirigenziale. (cfr.: Il Sole 24 ore sanità 17-23 aprile 2001).

Pertanto per quanto detto sopra sembra evidente ritenere come la disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale per la figura dirigenziale, in speciale modo per la figura dirigenziale sanitaria lasci ancora spazio ad incertezze interpretative.

 

 

Elisa Ventanni
Dott.ssa – Praticante avv. Perugia

Sentenza collegata

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