Rapina: circostanza aggravante l’uso di una pistola giocattolo (Cass. pen. n. 7973/2013)

Redazione 19/02/13
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Svolgimento del processo

Con sentenza in data 6 dicembre 2011, la Corte d’Appello di Napoli, 3^ sezione penale, in parziale riforma della sentenza del GUP del Tribunale in sede appellata da D.L.S., riconosciuta la continuazione fra i reati per cui è processo con quello di cui alla sentenza del GUP di Isernia del 28.08.09, irrevocabile il 1.10.09, rideterminava la pena in sette anni otto mesi di reclusione ed Euro 4.600,00 di multa; confermava nel resto la sentenza impugnata con la quale D.L. era stato dichiarato colpevole di rapina aggravata, in concorso con altre due persone non identificate, della pistola sottratta alla Guardia giurata R.F. (capo A) e della somma di Euro 11.503,34 in danno del Banco di Napoli di C.so Amedeo di Savoia (capo C), nonchè di lesioni personali volontarie in danno della guardia giurata (Capo B), in Napoli il 21.7.2009.

La Corte territoriale, rammentato che la prova era fondata sulla base delle dichiarazioni e dei riconoscimenti effettuati dai cassieri, dal direttore e dalla guardia giurata della banca, delle impronte papillari rinvenute sul ciclomotore usato dai rapinatori, delle immagini oggetto di videoriprese e della ammissione dello stesso D. L., osservava che le richieste di attenuanti e di riduzione di pena non erano fondate, in considerazione dei precedenti specifici e della gravità dei fatti. Andava invece accolta la chiesta continuazione con precedente condanna per rapina commessa in *******.

Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l’imputato, a mezzo del difensore, che ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi: – violazione art. 606 lett. b) ed e), per inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 81 c.p. per erronea individuazione del reato più grave tra quelli posti in continuazione nonchè per insufficienza della motivazione per aver ritenuto più grave la rapina di cui al capo C) in ragione dell’aggravante dell’uso di arma senza tenere conto che dal delitto di porto e detenzione di arma da sparo (capo D) era stato assolto e che dalla sentenza di primo grado risulta che per la minaccia era stato impiegato un temperino, sicchè reato più grave risulta essere quello costituito dalla rapina commessa in Venafro, per il quale era stata inflitta pena meno grave;

– violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e) per erroneità e contraddittorietà della motivazione nell’individuazione della pena base, che doveva essere costituita da quella inflitta dal GUP di Isernia.

Motivi della decisione

I due motivi di ricorso sono infondati perchè, come rammentato dalla Corte territoriale, la rapina commessa in Napoli è aggravata anche dall’uso di arma (non solo di un taglierino). L’assoluzione dal delitto di cui al capo D, per non essere stata provata l’effettiva natura di arma da sparo della pistola impugnata da uno dei rapinatori, non elimina la ricorrenza dell’aggravante contestata. Va ribadito che in tema di rapina, sussiste la circostanza aggravante dell’uso delle armi qualora la minaccia sia realizzata utilizzando un’arma giocattolo (Cass. Sez. 2^, 1.12.2010 n. 44037). Ed invero, se il semplice uso o porto fuori della propria abitazione di un giocattolo riproducente un’arma sprovvisto di tappo rosso non è previsto dalla legge come reato, l’uso o il porto fuori della propria abitazione di un tale giocattolo assume rilevanza penale se mediante esso si realizzi un diverso reato del quale l’uso o il porto di un’arma rappresenti elemento costitutivo o circostanza aggravante, come avviene quando il giocattolo riproducente un’arma, sprovvisto di tappo rosso, sia portato in aeromobile, in violazione della L. 23 dicembre 1974, n. 694, o quando sia usato nella commissione di delitti contro la sicurezza della navigazione aerea, di reati di natura elettorale, nei delitti di rapina aggravata (art. 628 c.p., comma 3, n. 1, prima ipotesi), di violenza e resistenza aggravata a pubblico ufficiale (art. 339 c.p.), di estorsione aggravata (art. 629 cpv c.p.), di minaccia aggravata (art. 612 cpv. c.p.), o quando venga portato indosso nella commissione del reato di furto (Cass. S.U. 6.3.1992 n. 3394; Cass. Sez. 5^, 11.3.2003 n. 16647; Cass. Sez. 5^, 11.6.2007 n. 31473).

Quindi l’assoluzione dal delitto sub D) non incide sulla logicità della motivazione per la parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto più grave la rapina di cui al capo C), con conseguente corretta quantificazione della pena. Non sussiste la denunciata violazione del divieto di reformatio in peius, perchè la pena di anni sei e mesi otto di reclusione ed Euro quattromila di multa, individuata come base da cui muovere per gli aumenti in continuazione, è già comprensiva della riconosciuta recidiva.

Il ricorso va rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Redazione