Querela di falso: non rientra tra le liti nelle quali l’amministratore può agire o resistere in giudizio senza autorizzazione del condominio (Cass. n. 12599/2013)

Redazione 22/05/13
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Il Collegio

Rilevato che la controversia, in quanto relativa a querela di falso, non rientra tra quelle nelle quali l’amministratore condominiale può resistere o agire senza espressa autorizzazione assembleare (cfr. Cass. SU 18331/10);

ritenuto che, mancando nella specie detta autorizzazione, va assegnato termine all’amministratore del controricorrente Condominio (omissis) in Arzano per munirsi di essa:

P.Q.M.

Dispone rinvio a nuovo ruolo, assegnando al Condominio sopraindicate termine di giorni 90, decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza, per il deposito di delibera del Condominio di autorizzazione dell’amministratore a resistere all’impugnazione.

Sì comunichi integralmente il testo da1l’ordinanza.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della seconda sezione civile il 16 aprile 2013

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