Può essere autodichiarato il possesso di idonea polizza di rct

Lazzini Sonia 08/07/13
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la dichiarazione resa dalle imprese concorrenti sotto la propria responsabilità di essere in possesso di una idonea polizza assicurativa doveva reputarsi sufficiente ai fini dell’ammissione alla gara (salvo verifica),

atteso che la legge, ai fini della semplificazione dei rapporti fra cittadini e p.a., consente ai primi di attestare fatti e circostanze rilevanti ai fini della costituzione di rapporti di diritto pubblico mediante dichiarazioni sostitutive.

La produzione di una fotocopia della polizza costituiva, quindi, una formalità aggiuntiva non essenziale, la cui omissione non avrebbe potuto essere sanzionata mediante l’esclusione dalla gara.

Passaggio tratto dalla sentenza numero 993 del 4 aprile 2012 pronunciata dal Tar Lombardia, Milano

Con un primo profilo di censura Ricorrente Rete gas denuncia la illegittima ammissione alla gara della Società aggiudicataria in quanto essa, contravvenendo le disposizioni della lex specialis non avrebbe allegato all’offerta una copia della polizza assicurativa prevista a copertura del rischio relativo allo svolgimento dell’attività di distribuzione, sostituendola con una mera dichiarazione della compagnia assicuratrice che ne attestava il possesso.

Con il primo profilo di censura la ricorrente lamenta la mancata esclusione di Controinteressata perche la sua offerta non avrebbe contenuto la copia della polizza RCT espressamente richiesta dalla lex specialis a pena di esclusione.

Con ricorso incidentale la controinteressata ha tuttavia dedotto che la predetta previsione del disciplinare contrasterebbe con l’art. 46, comma 1 bis del D.Lgs. 163 del 2006 a mente del quale l’esclusione dalla gara può essere disposta solo per ragioni tassative puntualmente individuate dalla legge, senza che possano rilevare le contrarie disposizioni del bando o della lettera di invito.

Ricorrente Rete gas nelle sue difese ha controdedotto che la predetta norma non potrebbe essere invocata nelle gare indette per l’affidamento di concessioni di servizi le quali non rientrano nell’ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici.

L’eccezione è, tuttavia, priva di fondamento.

La regola della tassatività delle cause di esclusione è stata introdotta dal legislatore per limitare il potere delle stazioni appaltanti di introdurre nei bandi o nelle lettere di invito prescrizioni meramente formali, sanzionate con l’esclusione, che non rispondano ad alcun apprezzabile interesse dell’amministrazione né appaiano essenziali a garantire il corretto svolgimento del confronto competitivo.

Si tratta di un precetto volto ad attenuare il formalismo, spesso esasperato, delle gare pubbliche in applicazione dei principi di proporzionalità e concorrenzialità, atteso che le esclusioni basate sulla violazione di regole fini a se stesse non solo eccedono lo scopo di garantire la regolarità del confronto concorrenziale, ma restringono ingiustificatamente la platea dei concorrenti con danno al mercato ed allo stesso interesse perseguito dalla stazione appaltante.

La norma ha, quindi, portata generale estendendosi a qualunque specie di gara pubblica e, in particolare, anche alle concessioni di servizi che, in base all’art. 30 del D.Lgs. 163 del 2006, devono sì essere affidate mediante gare informali, ma sempre nel rispetto dei principi generali relativi ai contratti pubblici fra cui quello proporzionalità di cui il comma 1 bis dell’art. 46 del D.Lgs. 163 del 2006 costituisce evidente espressione.

Premesso ciò occorre notare che la dichiarazione resa dalle imprese concorrenti sotto la propria responsabilità di essere in possesso di una idonea polizza assicurativa doveva reputarsi sufficiente ai fini dell’ammissione alla gara (salvo verifica), atteso che la legge, ai fini della semplificazione dei rapporti fra cittadini e p.a., consente ai primi di attestare fatti e circostanze rilevanti ai fini della costituzione di rapporti di diritto pubblico mediante dichiarazioni sostitutive.

La produzione di una fotocopia della polizza costituiva, quindi, una formalità aggiuntiva non essenziale, la cui omissione non avrebbe potuto essere sanzionata mediante l’esclusione dalla gara.

A cura di Sonia Lazzini

Riportiamo qui di seguito il testo integrale della sentenza numero 993 del 4 aprile 2012 pronunciata dal Tar Lombardia, Milano

Sentenza collegata

39558-1.pdf 156kB

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