Nomina del sovrintendente della Polizia penitenziaria (Cons. Stato, n. 5611/2011)

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Massima

La nomina a vice sovrintendente è conferita con decreto del Ministro della giustizia secondo l’ordine della graduatoria risultante dagli esami di fine corso.

 

 

1. Premessa


La pronuncia in esame stabilisce che la nomina da sovrintendente deve avvenire applicando l’art. 16 del d.lgs. 30 ottobre 1992, n. 443, il quale prevede che la nomina a vice sovrintendente è conferita con decreto del Ministro della giustizia secondo l’ordine della graduatoria risultante dagli esami di fine corso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo.

La nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti si consegue:

a) nel limite del 40 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, mediante concorso interno per esame scritto, consistente in risposte a questionario articolato su domande tendenti ad accertare il grado di preparazione culturale e professionale, e successivo corso di formazione professionale della durata non inferiore a tre mesi, riservato al personale appartenente al ruolo degli agenti ed assistenti che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio e che non abbia riportato nell’ultimo biennio un giudizio complessivo inferiore a «buono» e sanzione disciplinare più grave della deplorazione.

b) nel limite del restante 60 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione tecnico-professionale, di durata non inferiore a tre mesi, riservato agli assistenti capo che ricoprono, alla predetta data, una posizione in ruolo non inferiore a quella compresa entro il doppio dei posti riservati per tale concorso e che non abbiano riportato nell’ultimo biennio un giudizio complessivo inferiore a buono e sanzione disciplinare più grave della deplorazione.

Inoltre, il d.lgs. 443/1992 individua le modalità di svolgimento dei concorsi, la determinazione della prova d’esame e i titoli da ammettere a valutazione ove previsti, la composizione delle commissioni esaminatrici, nonché i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi e degli esami di fine corso sono fissati con decreto del Ministro della giustizia, ossia il D.M. 8 febbraio 2006, n. 47.

 

2. Modalità, commissione per concorso da sovrintendente


La nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti del Corpo della polizia penitenziaria, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, si consegue:

a) nel limite del 40% dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, mediante concorso interno per esame scritto, consistente in risposte a questionario articolato su domande tendenti ad accertare il grado di preparazione culturale e professionale e successivo corso di formazione professionale della durata non inferiore a tre mesi;

b) nel limite del restante 60% dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, mediante concorso interno per titoli, e superamento di un successivo corso di formazione tecnico-professionale, di durata non inferiore a tre mesi, riservato agli assistenti capo che ricoprono, alla predetta data, una posizione in ruolo non inferiore a quella compresa entro il doppio dei posti riservati per tale concorso.

I concorsi previsti dall’articolo 16 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 sono indetti con provvedimento del direttore generale del personale e della formazione. Il bando deve indicare:

a) il numero dei posti messi a concorso e le sedi disponibili;

b) i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso;

c) le modalità di presentazione delle domande di partecipazione;

d) le materie oggetto della prova d’esame ovvero le categorie di titoli ammessi a valutazione ed i punteggi massimi attribuibili a ciascuna di esse;

e) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.

La commissione esaminatrice per lo svolgimento della prova d’esame, è composta da un Presidente scelto tra i funzionari dell’Amministrazione Penitenziaria con qualifica dirigenziale e da altri tre funzionari con qualifica non inferiore alla VIII ovvero appartenente all’area C, posizione economica C2, ovvero appartenente ai ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore a commissario capo penitenziario.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell’Amministrazione Penitenziaria con qualifica non inferiore alla VIII ovvero appartenente all’area C, posizione economica C2, ovvero appartenente ai ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore a commissario capo penitenziario, in servizio presso il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria.

Qualora il numero dei candidati superi i mille, la commissione, con successivo decreto, può essere suddivisa in una o più sottocommissioni con l’integrazione, per ciascuna sottocommissione, di un numero di componenti, unico restando il presidente, pari a quello della commissione originaria e di un segretario aggiunto con qualifica non inferiore alla posizione economica C2 e corrispondenti.

Per supplire ad eventuali temporanee assenze o impedimenti di uno dei componenti o del segretario della commissione e delle sottocommissioni, può essere prevista la nomina di uno o più componenti supplenti e di uno o più segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice e delle sottocommissioni o con successivo provvedimento.

La commissione è nominata con decreto del Direttore Generale del personale e della formazione.

 

 

Rocchina Staiano Docente all’Univ. Teramo; Docente formatore accreditato presso il Ministero di Giustizia e Conciliatore alla Consob con delibera del 30 novembre 2010
Avvocato, Componente, dal 1 ° novembre 2009 ad oggi, della Commissione Informale per l’implementamento del Fondo per l’Occupazione Giovanile e Titolare di incarico a supporto tecnico per conto del Dipartimento della Gioventù.

Sentenza collegata

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Staiano Rocchina

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