Pubblico impiego: le controversie sono di competenza del giudice ordinario (Cons. Stato n. 3248/2012)

Redazione 30/05/12
Scarica PDF Stampa

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 2449 del 2012, proposto da:
A.B.,

contro

il Ministero della Salute, in persona del Ministro p.t. e il Ministero degli Affari Regionali per i Rapporti con le Regioni e per la Coesione Territoriale, in persona del Ministro p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
la Regione Puglia, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall’**************************, con domicilio eletto presso *************** in Roma, via Cosseria n. 2;

nei confronti di

D. M. P., n.c.;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, n. 1262 del 30 agosto 2011, resa tra le parti, concernente l’approvazione dell’elenco dei candidati idonei alla nomina di Direttore generale delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale.

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Salute, del Ministero degli Affari Regionali per i Rapporti con le Regioni e per la Coesione Territoriale e della Regione Puglia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2012 il Cons. *******’******* e uditi per le parti l’avv. B. e l’avv. D’********, per delega dell’avv. ********;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

 

1. L’appello può essere deciso, sussistendone i presupposti, con sentenza in forma semplificata, ai sensi degli articoli 60 e 74 del c.p.a., nella Camera di Consiglio fissata per l’esame della domanda cautelare.

2.- L’appello risulta infondato.

Si deve infatti ritenere che sulla questione sollevata sussista la giurisdizione del giudice ordinario.

Come è stato correttamente affermato dal T.A.R., invero, «la controversia in esame attiene alla materia del pubblico impiego contrattualizzato, materia devoluta ai sensi dell’art. 63 d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 alla giurisdizione del giudice ordinario», riguardando una procedura selettiva che «non è di natura comparativa, non essendo destinata a sfociare in una graduatoria di merito».

Non può quindi applicarsi alla fattispecie il comma 4 del suddetto art. 63, secondo il quale «restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all’articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi».

3.- Sulla questione si è pronunciato di recente anche il giudice della giurisdizione che ha affermato che la procedura di selezione avviata per il conferimento dell’incarico di direttore di un distretto socio sanitario, prevista dall’art. 3 sexies del d. lgs. n. 502 del 1992, non ha carattere concorsuale, in quanto si articola secondo uno schema che prevede non lo svolgimento di prove selettive, con la formazione di una graduatoria finale e l’individuazione del candidato vincitore, ma la scelta (di carattere essenzialmente fiduciario) di un professionista ad opera del direttore generale della Asl, nell’ambito di un elenco di soggetti ritenuti idonei da un’apposita commissione sulla base di requisiti di professionalità e capacità manageriali. Ne consegue che tutte le controversie attinenti alla procedura di selezione ovvero al provvedimento finale di conferimento dell’incarico, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto hanno ad oggetto atti adottati in base alla capacità ed ai poteri propri del datore di lavoro privato, ai sensi dell’art. 5 del d. lgs. n. 165 del 2001 (Cassazione civile, Sezioni Unite. n. 21060 del 13 ottobre 2011).

 

P.Q.M.

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Dispone la compensazione fra le parti delle spese del grado di appello.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. 

Redazione