Pubblicare i propri scatti sui social non significa perdere i diritti di proprietà sugli stessi. (Tribunale di Roma, n. 12076/2015)

Redazione 01/06/15
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Il Caso: un ragazzo realizzava un breve reportage sul fenomeno delle baby-cubiste nelle discoteche della capitale e pubblicava l’operato sulla propria pagina Facebook. Gli scatti venivano poi “rubati” dai media e diffusi. I genitori del minore chiedevano il risarcimento danni per gli scatti rubati. Infatti, le immagini venivano usate all’interno di interviste sul tema e da alcuni programmi tv di rilievo nazionale, senza indicare né la fonte né l’autore delle stesse.

 

Il collegio si sofferma sulla natura delle immagini e stabilisce che, seppur non si trattasse di c.d. “opere fotografiche”, in cui emerge la personale impronta dell’autore, comunque erano meritevoli di una tutela più ampia. 

Relativamente al diritto d’autore, le foto devono ritenersi coperte da copyright. Nonostante la pubblicazione delle stesse nella pagina personale di un social network non rappresenta di per sé una “prova della titolarità dei diritti di proprietà intellettuale del contenuto”, tale elemento, tuttavia, in mancanza di prova contraria, “può assurgere a presunzione grave, precisa e concordante della titolarità dei diritti fotografici in capo al titolare della pagina del social network nella quale sono pubblicate”.

Il Giudice specifica, infine, che l’impostazione “pubblica” data dagli utenti su Facebook riguarda “esclusivamente le informazioni” e non anche i “contenuti coperti da diritti di proprietà intellettuali degli utenti, rispetto ai quali l’unica licenza è quella non esclusiva e trasferibile concessa a Facebook”.

Il Collegio riconosce quindi al minore il risarcimento sia del danno patrimoniale che di quello morale connesso alla mancata indicazione della paternità delle foto, condannando in solido giornalista e direttore pro tempore del quotidiano, nonché il soggetto che aveva girato le foto al giornale. 

 

Di seguito la sentenza del Tribunale di Roma, sez. IX Civile, 1/6/2015, n. 12076

 


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