Provvedimento di sospensione della licenza di guardia giurata (Cons. Stato, n. 4983/2013)

Redazione 11/10/13
Scarica PDF Stampa

FATTO

1. – Con ricorso al TAR Campania – sede di Salerno, notificato il 17 gennaio 2002, il *****************, guardia giurata alle dipendenze della ditta “La Vigile”, poi “Supervigile s.r.l.”, impugnava il decreto prefettizio n. 696/2001/6d del 20.12.2001 con cui si disponeva la sospensione del titolo di polizia di guardia giurata e relativa licenza di porto d’armi a tariffa ridotta “fino all’esito del procedimento penale instaurato a suo carico”.
2. – Il TAR accoglieva il ricorso dichiarando carente la motivazione del provvedimento.
3. – Propone appello il Ministero censurando la sentenza che si sarebbe spinta a censurare nel merito il provvedimento sanzionatorio impugnato, ampiamente discrezionale.
In presenza di denuncia della guardia giurata per gravi reati, quali la truffa e il falso, compete all’Amministrazione valutare se sussistono ancora i requisiti di cui all’art. 138, comma 1, R.D.773 del 1931. Correttamente, inoltre, sarebbe stato esercitato il potere di sospensione del decreto di nomina a guardia giurata ex art. 10 T.U.L.P.S. , in presenza di fatti la cui gravità era tale da poter comportare l’applicazione della revoca del titolo, ex art. 11 dello stesso Testo unico e, pertanto, a maggior ragione, la sua sospensione.
4. – All’udienza del 21 giugno 2013, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1 – L’appello non è fondato.
1.1 – Pur condividendo le pronunce giurisprudenziali invocate dal Ministero appellante, con riguardo ai limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione di atti amministrativi discrezionali, fondati su apprezzamenti di merito circa la permanenza di requisiti di carattere generale, quale la “buona condotta”, che rappresenta un “concetto giuridico a contenuto indeterminato”, alla cui individuazione contribuisce lo stesso potere ricostruttivo dell’interprete, in difetto di tipizzazioni e tassatività indicate dal legislatore il Collegio ritiene, tuttavia, che, nella fattispecie, il giudice di primo grado abbia correttamente dichiarato il difetto di motivazione del provvedimento impugnato.
1.2 – Il provvedimento di sospensione della licenza di guardia giurata, ai sensi dell’art. 10 T.U.L.P.S., è finalizzato a prevenire abusi dell’autorizzazione di polizia e non richiede il venir meno del requisito della buona condotta, così come nell’ipotesi di revoca del titolo, ex art. 11 del medesimo testo unico.
La sospensione ha durata interinale ed un’evidente scopo cautelare, nell’attesa di approfondimento e certezza sui fatti, onde prevenire la commissione di abusi del titolo.
1.3 – Nel caso in esame, il provvedimento impugnato dal ******* si fonda sulla sola circostanza che egli è stato deferito per il reato di truffa e falso alla Procura della Repubblica (in data 23.11.2001, con informativa n. 1255/1 della stazione C.C. di Nocera Inferiore); da qui la conseguenza che ne trae il Prefetto, ossia che egli abbia tenuto un comportamento in contrasto con gli obblighi connessi alle funzioni esercitate, che avrebbe fatto venir meno i requisiti di cui all’art. 11 TULPS.
1.4 – Il primo giudice ha ritenuto che “la mera attribuzione di un fatto penalmente rilevante, in conseguenza di una denuncia dell’interessato per dei presunti reati di truffa e falso non meglio circostanziati, non costituisce, in assenza di univoci e dettagliati indizi ( e prima che sia intervenuta la sentenza di condanna), elemento determinante e sufficiente per ritenere insussistente il requisito della buona condotta di cui al combinato disposto degli artt. 11 e 138, comma 1, R.D. n. 773/1931”.
Ritiene, ancora, il primo giudice che la prova della “possibilità di abuso” che ex art. 10 R.D. n. 773/1931 legittima il potere di sospensione del titolo, non può dirsi fornita con il generale riferimento ad una denuncia per reati di truffa e falso non meglio circostanziati e dettagliati.
1.5 – Il Collegio condivide tali valutazioni nel caso di specie, in cui la motivazione del provvedimento è assolutamente scarna, non riferisce nel dettaglio le circostanze dei fatti posti a base della misura sanzionatoria ed è privo di valutazione con riguardo alla “possibilità di abuso del titolo di polizia”, la cui prevenzione rappresenta la ratio del potere prefettizio esercitato.
Infine, quanto alla specificità del potere cautelare di cui all’art. 10 T.U.L.P.S., rispetto al potere di revoca di cui all’art. 11 dello stesso testo unico, parimenti ritiene il Collegio che non la carenza dei requisiti cui l’autorizzazione è subordinata andava dimostrata dall’Amministrazione, ma la specifica finalità preventiva di abusi del titolo, che sebbene rappresenti un “minus” rispetto al venir meno dei requisiti, come sostiene l’appellante, tuttavia esige una specifica motivazione.
1.6 – In conclusione, l’appello va respinto.
1.7 -Nulla spese, non essendosi costituito l’appellato.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2013

Redazione