Provvedimento di sospensione del giudice dell’esecuzione (Trib. Brindisi) (inviata dal dott. A. I. Natali)

Redazione 10/01/13
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Esecuzione – rigetto richiesta di sospensione – mancata introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio

reclamointeresse ad agire per il debitore – mancanza – inammissibilità

 

Nel caso in cui il procedimento esecutivo non sia stato sospeso, l’unico soggetto avente interesse ad agire, ai fini di una pronuncia di merito sull’opposizione deve essere individuato nell’opponente-debitore, dal momento che il diniego della cautela consente la regolare prosecuzione della procedura a vantaggio delle altre parti, per cui in difetto dell’introduzione del merito difetterebbe l’interesse ad agire ai fini del reclamo

 

 

Esecuzione – accoglimento dell’istanza di sospensione – mancata introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio – utilitas sub specie dell’estinzione del giudizio – reclamo

interesse ad agire per il creditore – configurabilità

 

Data l’espressa previsione dell’art. 624, co. 3°, c.p.c. – applicabile, nei limiti della sua compatibilità – anche alla sospensione disposta ex art. 618 c.p.c.., il debitore opponente potrebbe optare per l’istanza di estinzione ai sensi di tale ultima norma, per cui, onde prevenire il provvedimento ex art. 624, co. 3°, c.p.c., “ogni altro interessato” – e, dunque, anche l’eventuale creditore opposto – ha interesse ad instaurare il giudizio di merito sull’opposizione

 

 

Esecuzione –

sospensione – provvedimento c.d. anticipatorio – non configurabilità – ultrattività degli effetti – non ammissibilità

 

Il provvedimento di sospensione del giudice dell’esecuzione non è integralmente anticipatorio, producendo effetti solo sul processo esecutivo, sospendendolo, ed è di tale natura da richiedere necessariamente – ai fini della stabilizzazione degli effetti – un esito ulteriore: esito, che, a seguito dell’introduzione dell’art. 624, co.3°, c.p.c., deve essere individuato, in via alternativa, nella sentenza conclusiva del giudizio di opposizione ovvero nell’estinzione della procedura esecutiva.

 

 

rilevato che, con ricorso ex art. 624 e 669 terdecies c.p.c., la ricorrente interponeva reclamo avverso l’ordinanza, con la quale il G.E. aveva rigettato l’istanza di sospensione della procedura esecutiva nr. 118/2009 R.G.Es.,

 rilevato, sotto il profilo dell’interesse ad agire, il reclamante non risulta avere introdotto il giudizio di merito nel termine  a ciò assegnato. Invero, la norma demanda l’onere dell“introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo…” alla parte interessata, in tal modo rendendo plausibile la tesi per cui la legittimazione spetterebbe sia all’opponente che all’opposto.. Nondimeno, tale conclusione contrasta con la necessaria concretezza dell’interesse ad agire. Al riguardo, non si può non distinguere l’ipotesi di rigetto da quella di accoglimento dell’istanza di sospensione. Nel caso in cui il procedimento non sia stato sospeso, l’unico soggetto avente interesse ad una pronuncia sull’opposizione deve essere individuato nell’opponente-debitore, dal momento che il diniego della cautela consente la regolare prosecuzione della procedura a vantaggio delle altre parti. Orbene, l’opponente, invece, di introdurre il merito nel termine perentorio, potrebbe prestare acquiescenza al provvedimento negativo. Se, però, egli vuole far valere le proprie ragioni deve introdurre necessariamente la causa di merito. Parimenti, nella diversa ipotesi di accoglimento dell’istanza di sospensione, l’opponente, se ambisce ad ottenere una decisione idonea al giudicato sui motivi di opposizione, dovrebbe  introdurre la causa di merito nel termine all’uopo assegnato dal giudice.  In generale, data l’espressa previsione dell’art. 624, co.3°, c.p.c. – applicabile, nei limiti della sua compatibilità – anche alla sospensione disposta ex art. 618 c.p.c.., il debitore opponente potrebbe optare per l’istanza di estinzione ai sensi di tale ultima norma. Dunque, si ritiene condivisibilmente che, onde prevenire il provvedimento ex art. 624, co.3°, c.p.c., “ogni altro interessato” – e, dunque, anche l’eventuale creditore opposto – possa instaurare il giudizio di merito sull’opposizione e, ciò nel termine all’uopo concesso dal giudice dell’esecuzione col provvedimento che ha chiuso la fase in sede esecutiva;

rilevato che, però, nel caso di specie in cui la chiesta cautela è stata negata, non trova applicazione la fattispecie estintiva di cui all’art. 624 c.p.c., comma 3, (almeno nella formulazione attuale, conseguente alla riforma del 2009 che ha soppresso l’equiparazione della concessione della sospensione da parte del giudice dell’esecuzione a quella concessa dal collegio) e, quindi, il debitore opponente non può usufruire di tale eventuale utilitas. Né, sotto altro profilo, giova, nel caso di specie, il richiamo alla disciplina del rito cautelare uniforme quale dettata dall’art. 669 bis e ss c.p.c., così come novellata dalla legge n. 80/2005 ed, in particolare, la previsione relativa alla ultrattività dei provvedimenti cautelari anticipatori. Infatti, sono da considerarsi provvedimenti c.d. anticipatori, per i quali il successivo giudizio di merito deve considerarsi solo eventuale, quelli idonei  a produrre effetti sulla realtà materiale o giuridica, così da non richiedere necessariamente l’introduzione del giudizio di merito. D’altronde, in tali casi, come autorevolmente evidenziato,  é escluso che il giudice della cautela possa fissare un termine per l’inizio del giudizio di merito e, questo, ove introdotto dalla parte soccombente in sede cautelare, si conforma abitualmente quale giudizio di accertamento negativo.  Per contro, è di agevole comprensione come il provvedimento di sospensione del giudice dell’esecuzione, produca effetti solo sul processo esecutivo, sospendendolo, ed è di tale natura da richiedere necessariamente un esito ulteriore: esito, che, a seguito dell’introduzione dell’art. 624, co.3°, c.p.c., deve essere individuato, in via alternativa, nella sentenza conclusiva del giudizio di opposizione ovvero nell’estinzione della procedura esecutiva;

rilevato che – data la suddetta strumentalità e non anticipatorietà del provvedimento di sospensione – deve  ritenersi che la stabilizzazione del provvedimento di sospensione sia condizionata alla introduzione del merito;

rilevato che, dunque, la sospensione se anche concessa da questo collegio, dovrebbe considerarsi “inefficace” a seguito della mancata introduzione del giudizio di merito e che, dunque, difetta l’interesse ad agire del reclamante;

 

P.Q.M.

 

1)    dichiara inammissibile il proposto reclamo e, per l’effetto, conferma il decreto opposto;

2)    condanna il reclamante al rimborso, in solido, in favore dei reclamati delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 600,00, oltre iva e cap come per legge.

 

Si comunichi

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