Protezione internazionale: dovere di cooperazione (Cass. n. 563/2013)

Redazione 10/01/13
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Svolgimento del processo e motivi della decisione

La ricorrente, cittadina straniera, di nazionalità (omissis), è giunta in Italia il 28 aprile 2008 e, dopo essere stata inviata da Lampedusa al C.P.T.A. di Gradisca d’Isonzo, ha formulato richiesta di protezione internazionale, presso la Questura di Gorizia, il 7/5/2008. Davanti alla Commissione territoriale di Gorizia, ha dichiarato di essere originaria dell’(omissis); di essere di etnia (omissis) e di fede cristiana cattolica; di essersi trasferita nello Stato di (omissis); a maggioranza islamica, ancora minorenne e di aver perso entrambi i genitori, rimanendo completamente sola e senza una rete familiare di sostegno; di aver lasciato la (omissis) all’età di 19 anni per le violenze e persecuzioni consistenti in particolare nell’essere stata rapita, nell’aver causato l’arresto e la condanna di uno dei suoi rapitori, nell’aver subito reiterate minacce di morte provenienti da appartenenti al medesimo gruppo criminale, con il fine di farle ritrattare le accuse in modo da scagionare il rapitore arrestato. Ha dichiarato, inoltre, che il ritiro dell’accusa avrebbe determinato il suo immediato arresto con conseguenze gravi in un paese a maggioranza islamica, considerato che si trovava priva di sostegni familiari. Ha concluso affermando di essere scappata perché in pericolo di vita. La Commissione territoriale ha respinto la domanda il 22/7/2008, così come il Tribunale di Trieste. La Corte d’Appello, con il provvedimento impugnato ha confermato la pronuncia di primo grado sulla base delle seguenti affermazioni:
a) sul motivo di reclamo fondato sul fatto che il giudice di primo grado avrebbe ingiustificatamente ritenuto inattendibili le dichiarazioni della richiedente e non avrebbe richiesto officiosamente informazioni sulla drammatica situazione di violenza indiscriminata nella quale versa la …, la Corte d’Appello ha osservato che, quand’anche il racconto della cittadina straniera fosse stato vero, sarebbe stato comunque inidoneo ad integrare le ragioni di persecuzione richieste dalla Convenzione di Ginevra del 1951, in quanto i presunti rapitori dovevano ritenersi delinquenti comuni, peraltro debitamente perseguiti dalle autorità locali, essendo irrilevante, al riguardo, la circostanza che essi, successivamente avessero cercato con minacce di farla ritrattare; di conseguenza sarebbe stato irrilevante anche il clima d’instabilità socio-politica della … perché non potendosi inferire la situazione individuale da quella generale del paese d’origine;
b) in ordine al diritto d’asilo, non vi sarebbe ragione di discostarsi dall’orientamento di legittimità secondo il quale il diritto d’asilo non ha un contenuto più ampio di quello discendente dallo status di rifugiato politico.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la cittadina straniera affidandosi ai seguenti motivi:
a) nel primo motivo si censura la violazione, ai sensi dell’art. 360 n. 4 cod. proc. civ., dell’art. 112 cod. proc. civ., per l’omessa statuizione sulla domanda di protezione sussidiaria avanzata in primo grado e reiterata nel reclamo in grado d’appello nel quale è stato ampiamente esposto che il danno grave per la richiedente si sarebbe concretizzato sia nel pericolo di vita che nel rischio di trattamento inumano e degradante, dovuto alla condizione di violenza indiscriminata attualmente presente in … ed, in particolare, nell’area del (…) (ove la richiedente è nata) e nello Stato di … ove si è trasferita, essendo la cittadina straniera un soggetto particolarmente vulnerabile, in quanto donna sola e senza rete familiare. Aggiunge la ricorrente che la situazione del (…) si è notevolmente aggravata negli ultimi anni a causa dell’applicazione della legge della Sharia e la comparsa di gruppi d’ispirazione talebana, come attestato anche da una risoluzione del Parlamento Europeo (n. B7-0254.210) sulle atrocità di massa perpetrate in … nonché per il riaccendersi della crisi del … nel 2010 (informativa proveniente dalla Commissione Nazionale d’Asilo, avvisi Mae e report Amnesty International);
b) nel secondo motivo si censura la medesima violazione di legge in ordine all’omessa statuizione sulla domanda ritualmente formulata di protezione umanitaria, (di anni uno) fondata sull’evidente esigenza di carattere umanitario sottesa alla fattispecie in esame, sia sotto il profilo del rispetto degli obblighi costituzionali dello Stato italiano (art. 2 e 32 Cost.) sia sotto il profilo degli obblighi internazionali desumibili dagli art. 2, 3 e 5 della Cedu (diritto alla vita, alla libertà, alla sicurezza) nonché fondati sulle altre Carte internazionali dei diritti (art. 14 della Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo; art. 33 della Convenzione di Ginevra e le Convenzioni a tutela delle donne). Si aggiunge, in concreto che il rimpatrio esporrebbe la richiedente a concreto pericolo di vita catapultandola di fatto in un contesto ove documentate sono le continue violazioni dei diritti umani specie a danno delle donne;
c) nel terzo motivo si censura invece il vizio di ultrapetizione in cui sarebbe incorsa la Corte d’Appello di Trieste per aver statuito sulla non richiesta misura dell’asilo politico;
d) nel quarto motivo si censura il difetto di motivazione in ordine alla dedotta inesistenza di pericolo rilevante ai fini del riconoscimento delle misure tipiche di protezione internazionale, nonché per la dedotta irrilevanza delle condizioni del paese di origine. Al riguardo la parte ricorrente evidenzia che è stato omesso qualsiasi accertamento istruttorio in ordine alla condizione di persecuzione e pericolo per la vita della richiedente in connessione con la decisiva ricostruzione della condizione socio politica generale del paese. Le dichiarazioni della cittadina straniera avrebbero richiesto l’accertamento della situazione in cui versa attualmente una donna esposta alle ritorsioni di un gruppo criminale e alle conseguenze della denuncia di falso in una regione a religione islamica tradizionale come quella di … nonché la verifica officiosa della dedotta condizione di violenza indiscriminata sia nello Stato di … che nella regione del (…) ove è ubicato l’(…) . Precisa inoltre di aver prodotto documentazione (un Rapporto di Amnesty International) nel quale si evidenziava la reiterata violazione dei diritti umani da parte delle autorità di sicurezza e da parte delle forze militari nel (…) , oltre alla diffusione delle violenze sessuali nei confronti delle donne da parte di funzionari statali e cittadini privati rimaste del tutto impunite in particolare negli stati, come quello di …, ove vige la Sharia;
e) nel quinto motivo si censura la violazione degli art. 5 e 6 del d.lgs n. 251 del 2007, per avere escluso la sussistenza delle condizioni di accoglimento della domanda di protezione internazionale sul rilievo che il gruppo dal quale erano partite le minacce anche di morte non era riconducibile allo Stato né si poteva ritenere che potesse influenzare le autorità di polizia o di sicurezza. Al riguardo la parte ricorrente osserva che ai sensi delle norme sopracitate non è necessario che le violenze, le minacce di morte e i soprusi siano ricollegabili allo Stato o ad organi ad esso comunque riferibili, essendo sufficiente che le autorità pubbliche non possano o non vogliano fornire protezione adeguata. Inoltre la Corte d’Appello non avrebbe dato rilevanza alcuna alla situazione individuale e alle circostanze personali esposte, quali la condizione sociale, l’età ed il sesso al fine di valutare se, in base ad esse, gli atti possano configurarsi come persecuzione o danno grave, essendo stato trascurato anche che la medesima aveva già subito persecuzioni e minacce. Oltre a ciò la Corte ha omesso di accogliere le richieste istruttorie volte ad avere un’informativa aggiornata e precisa sullo stato dei diritti umani in … e sul regime giuridico vigente nello Stato di …. Il ricorso è manifestamente fondato.
I primi tre motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto censurano la totale ed ingiustificata omissione dell’esame delle domande di protezione sussidiaria e di protezione umanitaria da parte della Corte d’Appello ed il superfluo accertamento (in difetto di domanda) sull’esistenza del diritto d’asilo costituzionale. Le censure sono pienamente fondate perché nella pronuncia impugnata, quanto alle misure di protezione internazionale si fa esclusivo riferimento (implicito) al rifugio politico, mediante il generico richiamo alla “Convenzione di Ginevra del 1951? al solo fine di escludere che, nella specie, le persecuzioni, le violenze e le minacce descritte dalla ricorrente siano riconducibili all’autorità pubblica; ed all’asilo (non richiesto in via autonoma dalla richiedente) riferendo peraltro di un orientamento non più attuale della Corte di Cassazione ed intrinsecamente incompatibile con il sistema pluralistico della protezione internazionale introdotto e regolato dalle Direttive UE 2004/83/CE e 2005/85/CE, e attuato mediante il d.lgs n. 251 del 2007 e 25 del 2008. Giova rammentare, al riguardo, che, alla luce dell’attuale orientamento della giurisprudenza di legittimità, si è ritenuto che “il diritto di asilo è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo status di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, adottato in attuazione della Direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004, e di cui all’art. 5, comma sesto, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. Ne consegue che non vi è più alcun margine di residuale diretta applicazione del disposto di cui all’art. 10, terzo comma, Cost., in chiave processuale o strumentale, a tutela di chi abbia diritto all’esame della sua domanda di asilo alla stregua delle vigenti norme sulla protezione. (Cass. ord. 10686 del 2012). Ne consegue l’avvenuto definitivo superamento del precedente indirizzo restrittivo del diritto d’asilo (limitato alla facoltà d’ingresso al fine di richiedere lo status di rifugiato), affermatosi in un contesto normativo Europeo e nazionale del tutto diverso.
La Corte D’Appello di Trieste, in conclusione, ha trattato esclusivamente del rifugio politico (e del tutto inutilmente ed erroneamente dell’asilo politico) ignorando integralmente le domande gradate formulate ritualmente fin dal primo grado.
I rimanenti due motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto fondati sull’omesso esercizio del dovere di cooperazione istruttoria del giudice civile nei procedimenti riguardanti le domande di protezione internazionale, sia in ordine alla condizione individuale esposta, sia in ordine alla situazione socio politica dell’area geografica di provenienza.
Nella sentenza impugnata si afferma che le stesse dichiarazioni della parte anche se veritiere od attendibili, non integrano le condizioni per l’accoglimento della domanda perché evidenziano una situazione riconducibile alla delinquenza comune, peraltro, perseguita dalle autorità di polizia. Partendo da questo assunto, la Corte d’Appello di Trieste afferma, da un lato, che le persecuzioni e le minacce non sono riconducibili all’autorità statuale, dall’altro che la situazione d’instabilità della … è irrilevante perché “non è possibile inferire la situazione individuale da quella generale del paese d’origine”. Quanto alla prima affermazione, come esattamente indicato nell’ultimo motivo di ricorso, si omette ogni considerazione in ordine all’accertamento del comportamento (di tolleranza, collusione o contrasto) delle autorità statuali rispetto a situazioni di violenza diffusa quale quella allegata dalla parte richiedente anche attraverso documentazione derivante da organismi non governativi (Amnesty International), ignorando completamente l’obbligatorietà di tale accertamento alla luce degli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 251 del 2007. Quanto alla seconda affermazione, essa risulta affermata in modo apodittico mancando ogni riferimento alle fonti o alle informazioni assunte officiosamente o desunte dalla produzione allegata, dalle quali la conclusione è stata tratta. Così operando la Corte d’Appello ha ricondotto le dichiarazioni della ricorrente ad un contesto di violenza comune e ad una situazione generale non priva del controllo delle autorità di sicurezza e di polizia omettendo di verificare in concreto l’attendibilità delle predette dichiarazioni che si riferiscono a persecuzioni e minacce di morte conseguite ad un rapimento a fine di violenza, in un contesto socio politico qualificato dalla ricorrente come di grave vulnerabilità per una ragazza giovane e senza riferimento familiare, di appartenenza religiosa diversa da quella dell’area geografica di riferimento (lo Stato di …), a causa della diffusione di pratiche violente nei confronti delle donne, realizzate in un contesto di tolleranza o quanto meno di grave insufficienza degli interventi delle pubbliche autorità. Pertanto per poter ricondurre motivatamente le dichiarazioni della cittadina straniera ad una situazione episodica di delinquenza comune, alla luce delle circostanze esposte e delle contrastanti allegazioni di parte sul contesto generale, sarebbe stato necessario acquisire ai sensi dell’art. 8 del d.lgs n. 25 del 2008, le informazioni mediante i canali istituzionali indicati dalla norma, con la facoltà d’integrazione mediante altre fonti qualificate. Il quadro esposto dalla parte, in ordine alla condizione dell’area geografica nella quale si è consumato il racconto posto a base delle domande di protezione internazionale è, infatti, totalmente diverso da quello sul quale, senza compiere gli accertamenti obbligatoriamente imposti al giudice dal procedimento in questione, si fonda la decisione impugnata. Tale conclusione è stata assunta senza il preventivo accertamento (e la giustificazione espressa del suo esito): a) del contesto politico sociale nell’area di riferimento e dell’esistenza di forme di guerra civile o di conflitto armato; b) del grado di diffusione della violenza di genere nello stato di … ove la ricorrente potrebbe essere rimpatriata, nonché dell’area geografica nella quale è precedentemente vissuta (…) , c) della condizione specifica delle donne sole, specie se già vittime di violenze e di minacce, d) del grado d’intervento e controllo delle autorità pubbliche di fronte a tali forme di violenza specie se diffusa. Oltre a tale decisiva omissione nel provvedimento impugnato è carente anche un esame critico della documentazione di parte e delle informazioni assunte nel giudizio di primo grado, mancando qualsiasi giustificazione probatoria alle conclusioni assunte. Così operando, la Corte ha del tutto disatteso il fermo e consolidato orientamento di legittimità, relativo all’esistenza e all’articolazione non del mero potere o facoltà ma dell’obbligo di cooperazione istruttoria officiosa in questa tipologia di provvedimenti. Secondo tale orientamento “Ai fini dell’accertamento della fondatezza di una domanda di protezione internazionale, il giudice di merito non può poggiare la propria valutazione sulla esclusiva base della credibilità soggettiva del richiedente, essendo tenuto, ai sensi dell’art. 8, comma 3 del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, ad un dovere di cooperazione che gli impone di accertare la situazione reale del paese di provenienza mediante l’esercizio di poteri-doveri officiosi d’indagine e di acquisizione documentale, peraltro derivanti anche dall’adozione del rito camerale, in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate sul paese di origine del richiedente asilo che la Commissione Nazionale, ai sensi del comma 3 dell’art. 8 sopra citato, fornisce agli organi giurisdizionali chiamati a pronunciarsi su impugnazioni di decisioni negative. (Cass. 10202 del 2011 e 17576 del 2010; più di recente 16202 del 2012). Nell’ipotesi in cui le fonti istituzionali previste dalla norma risultino insufficienti o di difficile ricezione, il giudice si può avvalere di fonti integrative purché qualificate ed inerenti all’oggetto della ricerca (Cass. 16202 del 2012). Incorre, di conseguenza, nel vizio di violazione di legge, una pronuncia che non fondi la valutazione dell’attendibilità delle dichiarazioni della parte sul paradigma indicato dall’art. 3 del d.lgs 251 del 2007, sia al fine di una valutazione positiva che negativa delle stesse, e che, infine, fondi la decisione su giudizi relativi al contesto socio politico del paese di provenienza o sull’esercizio corretto dei pubblici poteri, quando questo sia contrastato dalle allegazioni di parti, senza aver dato atto di aver adempiuto ai sensi dell’art. 8 all’obbligo di richiedere le informazioni necessarie ad una effettiva ed attuale valutazione della situazione prospettata.
In conclusione il ricorso deve essere accolto con cassazione del provvedimento impugnato e rinvio alla Corte d’Appello di Trieste, in diversa composizione perché, esamini specificamente le domande relative alla protezione sussidiaria e alla protezione umanitaria richieste dalla ricorrente e pretermesse nel provvedimento impugnato, alla luce dei principi, in tema di onere della prova, accertamento e valutazione dei fatti esposti nella parte motiva.

 

P.Q.M.

 

La Corte, cassa con rinvio il provvedimento impugnato e rinvia alla Corte d’Appello di Trieste in diversa composizione.

Redazione