Processo amministrativo: a prescrizione del credito di lavoro del pubblico dipendente non può essere eccepita, per la prima volta, in appello dalla pubblica amministrazione (Cons. Stato n. 1581/2013)

Redazione 18/03/13
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FATTO e DIRITTO

1. – La ASL n. 7 di Catanzaro (ex USL n.7) ha impugnato la sentenza del TAR di Catanzaro n. 2343/2003, che ha accolto in parte il ricorso dei dottori *************, *********, ********, ******** per la condanna al pagamento di somme dovute a titolo di prestazione di lavoro straordinario per il periodo 1° gennaio 1991/31 dicembre 1994, con accessori come per legge.

2. – La sentenza è motivata dal fatto che l’attività corrispondente alle ore di lavoro straordinario è stata prestata in esecuzione di un servizio pubblico indispensabile. Tuttavia il pagamento dello straordinario è riconosciuto limitatamente al periodo tra il 1° gennaio 1991 al 31 dicembre 1993 in quanto, con il CCNL del 5 dicembre 1996 (validità, 1 gennaio 1994/31 dicembre 1996), l’istituto dello straordinario è stato abrogato per i dirigenti medici. 

3. – L’Amministrazione appellante deduce che l’ipotetico credito riconosciuto dalla sentenza del TAR per prestazione di lavoro straordinario per il periodo 1991/1993 suddetto è, in ogni caso, prescritto fin dal 1998, mentre il ricorso è stato proposto solo nel 2000.

4. – I ricorrenti in primo grado, attuali appellati, si costituiscono con memoria e appello incidentale sostenendo che l’eccezione relativa alla prescrizione del credito è inammissibile essendo stata proposta per la prima volta in appello. In ogni caso essa è infondata dal momento che gli interessati hanno adottato atti interruttivi fin dal 22 dicembre 1994, con successiva diffida del 1999. Gli appellati presentano contestualmente appello incidentale contestando la sentenza in quanto limita il pagamento dello straordinario solo fino al 31 dicembre 1993 sull’erroneo presupposto che per l’anno 1994 il CCNL abbia soppresso l’istituto dello straordinario per la Dirigenza medica; la sentenza non considera l’art. 58 del CCNL, che, al terzo comma, prevede che l’istituto del lavoro straordinario è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 1997.

5. – La causa è passata in decisione alla udienza pubblica del 30 novembre 2012.

6. – Il Collegio giudica infondati sia l’appello principale sia quello incidentale.

6.1.- L’appellante principale solleva come unico motivo di appello la prescrizione del credito, a suo dire, ipotetico, preteso dai ricorrenti in primo grado e riconosciuto in parte dal TAR, affermando, sulla base di una risalente giurisprudenza, che le pubbliche amministrazioni possono ed anzi devono far valere anche solo in appello le prescrizioni che non fossero state dedotte in primo grado (C.d.S. Sezione IV, 29 ottobre 2002, n. 5908). La giurisprudenza più recente, da cui la sezione non intende discostarsi, applica coerentemente anche al processo amministrativo l’art. 345, comma 2, del codice di procedura civile. con la conseguenza che la prescrizione del credito di lavoro del pubblico dipendente non può essere eccepita, per la prima volta, in appello dalla pubblica amministrazione (C.d.S., Sez. V, 12 dicembre 2009, n. 7802; Sez. VI, 5 dicembre 2008, n. 6012; Sez. VI, 29 novembre 2006, n. 6977).

6.2. – L’unico motivo che sostiene l’appello principale è pertanto da respingere. Non è fondata neppure l’altra limitata eccezione sollevata con riferimento alla decorrenza della rivalutazione monetaria che ricomprende i crediti maturati fino al 31 dicembre 1994, nonostante che la sentenza abbia riconosciuto il debito solo per gli emolumenti da straordinario dovuti fino al 31 dicembre 1993, come sostiene l’appellante. Il TAR ha invece ragione di sostenere che il computo della rivalutazione per le somme non ancora pagate per il credito maturato entro il 1993 corre per l’anno 1994 e poi si interrompe in applicazione dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994, che estende ai crediti di origine retributiva il regime limitativo previsto in precedenza per i soli crediti di natura previdenziale. Non sono sollevati altri motivi di appello.

6.3. – L’appello incidentale deve essere anch’esso respinto. Il richiamo all’art. 58 del CCNL in discussione che prevede l’abrogazione dello straordinario solo a decorrere dal 1 gennaio 1997 non è pertinente nel contesto del contratto di lavoro che vige dal 1 gennaio 1994. Secondo la giurisprudenza recente di questa Sezione, che da qui confermata, il pagamento dello straordinario presuppone atti di autorizzazione e di programmazione da parte dell’Amministrazione, che mancano in questo caso. Pertanto, nel contratto di lavoro decorrente dal 1° gennaio 1994, il tipo di attività svolto dai ricorrenti in primo grado è piuttosto riconducibile alle attività previste dall’art. 65 del CCNL, che, nel disciplinare l’istituto della retribuzione di risultato dei dirigenti di primo e secondo livello, prescrive che essa compensa anche l’eventuale superamento dell’orario di lavoro per il raggiungimento dell’obiettivo assegnato, nel quale possono ben rientrare le attività svolte senza una previa autorizzazione “allo scopo di assicurare all’utenza un servizio indispensabile” come quelle svolte dai ricorrenti in primo grado e appellanti incidentali in questo giudizio. Si può infatti escludere che quelle attività possano configurare il presupposto per il pagamento di straordinari nella vigenza del Contratto di lavoro decorrente dal 1994, che prevede e distingue diverse ipotesi di superamento dell’orario di lavoro con diversi regimi di compensazione.

7. – In conclusione l’appello principale deve essere dichiarato inammissibile, mentre quello incidentale è respinto nel merito.

8. – Nell’andamento della vicenda processuale si ravvisano giusti motivi per compensare le spese per il giudizio di appello.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,

dichiara inammissibile l’appello principale e respinge l ‘appello incidentale.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2012

Redazione