Procedimenti aventi ad oggetto l’equa riparazione da durata irragionevole del giudizio: sono sottoposti alle norme sulla legge “Pinto” (Cass. n. 1261/2013)

Redazione 18/01/13
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Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 12 luglio 2010 presso la Corte d’appello di Perugia, O.I.E., L.R. e M.A. hanno proposto, ai sensi della L. n. 89 del 2001, domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale sofferto a causa della non ragionevole durata del giudizio di equa riparazione introdotto davanti alla Corte d’appello di Roma con ricorso depositato nel mese di luglio 2005, concluso con decreto di parziale accoglimento depositato nel mese di settembre 2006 e definito, a seguito di ricorso per cassazione notificato nel mese di ottobre 2007, con ordinanza depositata nel mese di febbraio 2010.

L’adita Corte d’appello ha dichiarato la domanda inammissibile ritenendo non esperibile il rimedio di cui alla L. n. 89 del 2001, in relazione a procedimenti relativi alla denunciata violazione della durata ragionevole di giudizi presupposti, non discendendo tale proponibilità dalla Convenzione Europea dei diritti dell’uomo ed essendo l’eventuale ritardo nella definizione dei procedimenti ex L. n. 89 del 2001, compensabile dal giudice del procedimento.

Per la cassazione di questo decreto O.I.E., L.R. e M.A. hanno proposto ricorso sulla base di un unico motivo, cui ha resistito, con controricorso, l’intimata Amministrazione.

Motivi della decisione

1. Il collegio ha deliberato l’adozione della motivazione semplificata nella redazione della sentenza.

2. Con l’unico motivo del ricorso le ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, e degli artt. 6, 13 e 41 della CEDU, nonchè dell’art. 111 Cost., richiamando numerosi decreti emessi dalla stessa Corte d’appello di Perugia, con i quali l’eccezione di inammissibilità del rimedio ex L. n. 89 del 2011, in relazione a procedimenti introdotti ai sensi di tale legge, e stata rigettata, rilevandosi che la citata legge non consente in alcun modo di distinguere i procedimenti di equa riparazione da quelli ai quali la medesima legge si applica e di sottrarli, quindi, al regime di ragionevole durata, che discende direttamente dalla Convenzione Europea e dalla Costituzione italiana.

3. Il ricorso è fondato.

Questa Corte ha avuto modo di pronunciarsi più volte in ordine alla applicabilità del procedimento disciplinato dalla L. n. 89 del 2001, ai procedimenti introdotti sulla base della legge stessa, per i quali deve ritenersi predicabile l’operatività del termine ragionevole di durata e del conseguente regime indennitario in caso di sua violazione.

Come affermato di recente (Cass. 16 ottobre 2012, n. 17686; Cass. 13 aprile 2012, n. 5924 e altre conformi), il giudizio di equa riparazione, che si svolge presso le ***** d’appello ed eventualmente, in sede di impugnazione, davanti a questa Corte, è un ordinario processo di cognizione, soggetto, in quanto tale, alla esigenza di una definizione in tempi ragionevoli, esigenza, questa, tanto più pressante per tale tipologia di giudizi, in quanto finalizzati proprio all’accertamento della violazione di un diritto fondamentale nel giudizio presupposto, la cui lesione genera di per se una condizione di sofferenza e un patema d’animo che sarebbe eccentrico non riconoscere anche per i procedimenti ex L. n. 89 del 2001. Nè appare condivisibile l’assunto che il giudizio dinanzi alla Corte d’appello e l’eventuale giudizio di impugnazione costituiscano una fase necessaria di un unico procedimento destinato a concludersi dinanzi alla Corte Europea, nel caso in cui nell’ordinamento interno la parte interessata non ottenga una efficace tutela all’indicato diritto fondamentale, atteso che il procedimento interno rappresenta una forma di tutela adeguata ed efficace, sempre che, ovviamente, si svolga esso stesso nell’ambito di una ragionevole durata.

Quanto alla determinazione della ragionevole durata di un procedimento di equa riparazione, nelle numerose sentenze emesse nel 2012 (vedi, segnatamente, la n. 5924/12, cit.), questa Corte ha ritenuto che ove, come nel caso di specie, venga in rilievo un giudizio “Pinto” svoltosi anche dinanzi alla Corte di cassazione, la durata complessiva dei due gradi debba essere ritenuta ragionevole ove non ecceda il termine di due anni.

4. Il ricorso deve, quindi, essere accolto, essendo erronea la decisione della Corte territoriale che ha ritenuto inammissibile il procedimento di equa riparazione per la irragionevole durata di un procedimento di equa riparazione relativamente a giudizio presupposto di altra natura.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito.

Nel caso di specie, infatti, risulta che il ricorso è stato depositato presso la Corte d’appello di Roma nel mese di luglio 2005;

che l’unico grado di giudizio di merito si è concluso con decreto depositato nel mese di settembre 2006; che il giudizio di cassazione è stato introdotto con ricorso notificato nel mese di ottobre 2007 ed è terminato con ordinanza depositata nel mese di febbraio 2010.

La durata complessiva del procedimento di equa riparazione è stata dunque di circa quattro anni e sette mesi. Detratto il termine ragionevole, stimato in due anni, nonchè il termine di undici mesi intercorso tra il deposito del decreto e la proposizione della impugnazione, ulteriore rispetto al termine breve previsto per il ricorso per cassazione, la durata non ragionevole risulta essere stata di circa un anno e otto mesi.

Alla luce dell’accertata irragionevole durata del giudizio, a ciascuna delle ricorrenti spetta, dunque, un indennizzo che va liquidato sulla base di Euro 750,00 per anno, e quindi in complessivi Euro 1.250,00, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo.

Alle ricorrenti compete altresì il rimborso delle spese dell’intero giudizio, liquidate nella misura indicata in dispositivo.

Le spese del giudizio di merito devono essere distratte in favore dei difensori delle ricorrenti, ******** *********************** e ************************, dichiaratisi antistatali, e quelle del giudizio di legittimità in favore del solo ***************, dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

Fa Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore di ciascuna delle ricorrenti, della somma di Euro 1.250,00, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo; condanna il Ministero alla rifusione delle spese dell’intero giudizio che liquida, per il giudizio di merito, in Euro 806,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, 311,00 per diritti e 445,00 per onorari, e, per il giudizio di legittimità, in Euro 606,25, di cui Euro 506,00 per compensi ed Euro 100,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Dispone la distrazione delle spese del giudizio di merito in favore dei difensori delle ricorrenti, ******************************** e ************************, dichiaratisi antistatali, e di quelle del giudizio di legittimità in favore del solo ***************, dichiaratosi antistatario.

Redazione