Primo caporal maggiore VPF4 positivo ad una sostanza stupefacente: prosciolto dalla ferma e collocato in congedo illimitato (Cons. Stato n. 470/2013)

Redazione 24/01/13
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Fatto

Relatore
nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2013 il Cons. ****************** e udito per la parte appellante l’avvocato ******************;
Sentita la stessa parte ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Il signor C. E., primo caporal maggiore VPF4, è stato sottoposto il 1° settembre 2010 a un accertamento diagnostico, all’esito del quale è risultato positivo a una sostanza stupefacente. A seguito di ciò, con provvedimento del 21 giugno 2011, è stato prosciolto dalla ferma e collocato in congedo illimitato.
Il ricorso proposto dal militare contro il proscioglimento è stato respinto dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sez. I, con sentenza 26 settembre 2012, n. 8132.
Il signor E. ha interposto appello, chiedendo anche la sospensione del provvedimento impugnato.
L’Amministrazione non si è costituita in giudizio.
Alla camera di consiglio del 15 gennaio 2013, la domanda cautelare è stata chiamata e trattenuta in decisione.
Nella sussistenza dei requisiti di legge e avendone informato la parte appellante, il Collegio è dell’avviso di poter definire il giudizio in camera di consiglio con sentenza in forma semplificata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 60 e 74 c.p.a.
L’appello contesta che un episodio isolato di assunzione di sostanze stupefacenti legittimi il proscioglimento dalla ferma.
La tesi non ha pregio.
Non si discute che la vicenda ricada nella previsione dell’art. 957, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, che dispone il proscioglimento dalla ferma in caso di “esito positivo degli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool, per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico”.
Il militare interpreta la norma nel senso che l’occasionalità dell’uso non comprenderebbe l’episodio isolato di assunzione di sostanze stupefacenti. Si tratta però di una interpretazione che non può essere condivisa.
In primo luogo, essa contrasta con la lettera della disposizione, giacché finisce per ricondurre l’uso occasionale a quello saltuario, annullando così una distinzione tra fattispecie che la legge differenza invece in modo chiaro. Se l’uso occasionale è qualcosa di meno rispetto a quello (pur non abituale, ma) saltuario, è una petizione di principio affermare che il fatto assuma rilievo sul piano della norma solo se ripetuto (quante volte? verrebbe fatto di chiedere; il numero di 2, indicato in camera di consiglio dalla difesa dell’appellante, è apodittico).
Soprattutto, una interpretazione del genere rischierebbe di eludere l’intenzione del legislatore di assoggettare i militari in ferma prefissata a una disciplina più rigorosa di quella dettata per il personale in servizio permanente (si veda l’alinea dell’art. 957 citato). Al di là della nota questione del se, per l’assunzione di droghe, si possa parlare di episodio effettivamente isolato, è indiscutibile che una interpretazione “liberale”, così come sostenuta dall’appello, costringerebbe l’Amministrazione a una probatio diabolica: non occorre molta fantasia per immaginare che il militare , una volta risultato positivo al test, si astenga dall’assumere ulteriormente sostanze stupefacenti – come generalmente di fatto avviene – e superi così senza danno gli accertamenti successivi.
In definitiva, non vi sono ragioni perché il Collegio debba affermare che l’accertamento di un singolo episodio di assunzione di sostanze stupefacenti non renderebbe legittimo il proscioglimento dalla ferma del militare risultato positivo al test diagnostico. Non può essere citata in senso contrario la sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, 27 giugno 2011, n. 3854, richiamata dall’appellante, che si riferisce a fattispecie diversa (partecipazione a una procedura concorsuale per l’arruolamento nelle Forze armate) e comunque deve intendersi superata da successiva, più meditata giurisprudenza (cfr. per tutte Cons. Stato, sez. IV, 9 luglio 2012, n. 4048; ivi riferimenti ulteriori).
Dalle considerazioni che precedono discende che l’appello è infondato e va perciò respinto.
Nulla deve disporsi circa le spese, non essendo costituita in giudizio l’Amministrazione appellata.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.
Nulla quanto alle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Concl: Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2013.

Redazione