Previdenza: il ricorso amministrativo sospende il termine prescrizionale annuale per ottenere l’indennità di maternità (Cass. n. 19329/2012)

Redazione 08/11/12
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Svolgimento del processo

Con sentenza depositata il 14/1/2008 la Corte d’Appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Cosenza, ha condannato l’lNPS a corrispondere a L. M. l’indennità di maternità per astensione obbligatoria e facoltativa post partum in relazione al parto dell’8/8/94 respingendo l’eccezione di prescrizione annuale proposta dall`Inps ed ha confermato la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato improcedibile la domanda di liquidazione dell`indennità di disoccupazione agricola.
La Corte territoriale ha rilevato, con riferimento all’indennità di maternità per astensione obbligatoria (periodo dall’8/5/95 all’8/10/94 con ultimo atto interruttivo al 18/10/1994), che considerato il tempo trascorso occorrente per la definizione della procedura (giorni 180), alla data di notifica del ricorso di primo grado (10 marzo 1996) non risultava decorso il termine preserizionale “e che” riguardo all’indennità di maternità per astensione facoltativa (periodo 9 novembre 1994/9 maggio 1995) la domanda amministrativa era stata inoltrata il 3 febbraio 1995 per cui, in relazione alla sospensione del termine per tutta la durata del procedimento in sede amministrativa alla data di notifica del ricorso giudiziario (10 marzo 1996) non era decorso il termine di prescrizione.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’INPS formulando un unico motivo di impugnazione.
Si e costituita L. M. depositando controricorso.

 

Motivi della decisione

Deve, in primo luogo, essere respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla resistente “mancando il necessario collegamento tra il ricorso e il rilascio della procura” in quanto il ricorso stesso e la procura erano privi della data.
Da un lato, infatti, la procura è stata rilasciata in calce al ricorso con la conseguenza che deve presumersi in base l’”id quod plerumque accidit” rilasciata in data posteriore alla pubblicazione della sentenza impugnata e quindi sussiste il requisito della specialità. Dall’altro lato la riproduzione della stessa in calce alla copia, certificata conforme all’originale, notificata alla resistente oltre la certezza che sia stata altresì conferita in data anteriore alla notificazione del ricorso (cfr. Cass. n. 462/1999, n. 1861/2001 e n. 13443/2003).
Con l’unico motivo l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) dell’art. 6 L. n. 138/1943 in riferimento agli artt. 97 RDL n. 1827/1935 e 46, comma 10, L. n. 88/1989.
Lamenta che la Corte territoriale ha accolto la tesi secondo cui il termine di prescrizione annuale dell’indennità di maternità (art. 6 L. n. 138/1943) rimane sospeso per la durata del procedimento amministrativo. Osserva che secondo la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. Cass. n. 4346/2008) i casi di sospensione della prescrizione sono tassativi e insuscettibili di applicazione analogica o interpretazioni estensive. Ne consegue che in relazione all’indennità di maternità per astensione obbligatoria si era già maturata la prescrizione (ultimo atto interruttivo il 18/10/94) e che in relazione all’indennità di maternità facoltativa si erano prescritti i ratei maturati fino al l0 marzo l995 (notifica del ricorso in sede giurisdizionale 10/3/1996).
ll motivo è infondato.
Deve essere, infatti, richiamata la recente pronuncia di questa Corte (cfr. Cass. SS.UU. n. 5572 del 6/4/2012) che, risolvendo il contrasto di giurisprudenza circa gli effetti sospensivi del decorso del termine di prescrizione, da riconoscersi alla domanda di prestazione previdenziale, ha affermato che in tema di prestazioni di previdenza e assistenza, la prescrizione è sospesa, oltre che durante il tempo di formazione del silenzio rifiuto sulla richiesta all’istituto assicuratore ex art. 7 della legge n. 533 del 1973, anche durante il tempo di formazione del silenzio rigetto sul ricorso amministrativo condizionante la procedibilità della domanda giudiziale ex art. 443 cod. proc. civ.. essendo ancora valido il principio di settore, enucleabile dall’art. 97 del r.d.l. n. 1827 del 1935 e conforme ai principi costituzionali di equità del processo ed effettività della tutela giurisdizionale, per cui il decorso del termine di prescrizione è sospeso durante il tempo di attesa incolpevole dell’assicurato; ne consegue che la prescrizione del diritto all’indennità di maternità, soggetta al termine annuale ai sensi degli artt. 6 della legge n. 138 del 1943 e 15 della legge n. 1204 del 1971, è sospesa per i centoventi giorni di formazione del silenzio rifiuto di cui all’art. 7 della legge n. 533 del 1973 e per i centottanta giorni di formazione del silenzio rigetto previsto dall’art. 46 della legge n. 88 del 1989″.
In applicazione dei suddetti principi alla data di notifica del ricorso giurisdizionale del 10/3/96 non si era maturato il termine di prescrizione annuale relativo all’indennità di maternità obbligatoria ed a quella facoltativa.
Il ricorso dell’Istituto deve essere, pertanto, respinto con compensazione delle spese processuali tenuto conto che il contrasto giurisprudenziale circa la sospensione della prescrizione durante la procedura amministrativa è stato risolto solo in epoca recentissima con la sentenza citata.

 

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di Cassazione.
Roma 9/10/2012

Redazione