Previdenza complementare e computo delle somme accantonate (Cass. n. 8228/2013)

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CASSA INTEGRAZIONE E LICENZIAMENTO DOPO LA RIFORMA

Maggioli Editore – Novità Febbraio 2013

 

  

Massima

Le somme accantonate dal datore di lavoro per la previdenza complementare – quale che sia il soggetto tenuto alla erogazione dei trattamenti integrativi e quindi destinatario degli accantonamenti – non si computano né nella indennità di anzianità (maturata fino al 31 maggio 1982) né nel trattamento di fine rapporto.

 


1. Questione

I lavoratori hanno proposto ricorso chiedendo l’inserimento nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto e dell’indennità di anzianità, dei contributi corrisposti dalla Cassa al Fondo integrativo pensioni (FIP) istituito dalla banca con lo scopo di garantire agli iscritti in possesso di determinati requisiti un trattamento pensionistico integrativo delle prestazioni erogate dal sistema previdenziale pubblico. Tale ricorso è stato accolto dal Tribunale. Successivamente è stato presentato appello e ricorso per cassazione; arrivando ad affermare che “le somme accantonate dal datore di lavoro per la previdenza complementare – quale che sia il soggetto tenuto alla erogazione dei trattamenti integrativi e quindi destinatario degli accantonamenti – non si computano né nell’indennità di anzianità (maturata fino al 31 maggio 1982) né nel trattamento di fine rapporto, non avendo tali somme carattere e funzione retributiva ma previdenziale”.

 

2. Art. 2120 c.c. ed indennità di anzianità

L’art. 2120 c.c. in tema di indennità di anzianità, che, l’art. 5 della L. 297/1982 è pur sempre in vigore per l’anzianità maturata prima del maggio 1982, a cui si aggiunge il TFR per il (a periodo successivo, che L’ammontare dell’indennità è determinato… in base all’ultima retribuzione e in relazione alla categoria alla quale appartiene il prestatore di lavoro. L’art. 2121 c.c. precisa ancora che l’indennità deve essere computata calcolando le provvigioni, i premi di produzione e la partecipazione agli utili o ai prodotti, ed ogni altro compenso di carattere continuativo con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.

Pertanto la nozione di retribuzione delineata dal queste norme (“ultima retribuzione” e “compenso”) presuppone che vi sia un effettivo passaggio di ricchezza dal datore di lavoro al lavoratore e che le somme erogate si trovino in nesso di corrispettività con la prestazione lavorativa; si deve quindi trattar di somme aventi carattere e funzione retributiva. e proprio per questo motivo queste indennità vengono denominate come “retribuzione differita”. La indennità di anzianità e il TFR, devono quindi “rispecchiare” il trattamento economico “corrisposto” durante lo svolgimento del rapporto medesimo, avendo la funzione di essere d’ausilio al lavoratore nel periodo in cui, cessato il rapporto di lavoro, viene meno il diritto alla retribuzione che prima veniva percepita, sicchè sarebbe incongrua la inclusione di somme di cui durante lo svolgimento non si è mai goduto.

Ebbene, i versamenti effettuati dalla Banca a favore del Fondo, mai sono stati “corrisposti” ai dipendenti, nè dovevano esserlo, pena, ovviamente, la impossibilità di funzionamento del Fondo medesimo.

 

3. Previdenza complementare e natura dei versamenti contributivi

I versamenti del fondo di previdenza integrativa erano preordinati non certo all’immediato soddisfacimento del lavoratore, ma, proprio in coerenza con la loro funzione, sono stati, e dovevano essere, accantonati e non direttamente corrisposti, per garantire il trattamento integrativo in caso di cessazione del rapporto di lavoro, o in caso di invalidità sopravvenuta, secondo le condizioni previste dal relativo statuto e con divieto di distrazione ai sensi dell’art. 2117 c.c..

Vero è infatti che ai diritti ed obblighi nascenti dal rapporto di lavoro accede, in questi casi, un ulteriore rapporto contrattuale, che obbliga il datore ai versamenti per garantire, in presenza delle condizioni prescritte, il conseguimento di una pensione integrativa di quella obbligatoria.

Questo ulteriore rapporto costituisce un indubbio beneficio per il lavoratore, il quale però non altera, nè modifica, nè si compenetra con i diritti ed obblighi nascenti dal rapporto di lavoro, ed in particolare, non incide sulle modalità di erogazione delle indennità ricollegate alla fine del rapporto medesimo.

Il beneficio, che al lavoratore apporta il rapporto di previdenza integrativa, non è costituito dai a “versamenti” effettuati dal datore, ma dalla pensione che con essi verrà conseguita. La contribuzione infatti, data la funzione del Fondo, per sua natura, non può entrare nel patrimonio dei lavoratori interessati, i quali possono solo pretendere che venga versata al soggetto indicato nello Statuto. Il lavoratore non la riceve nè nel corso del rapporto, nè alla sua cessazione, essendo solo il destinatario di una aspettativa al trattamento pensionistico integrativo, che si concreterà esclusivamente al maturarsi di certi requisiti e condizioni. Il rapporto di previdenza integrativa ha certamente come necessario presupposto resistenza del rapporto di lavoro subordinato, ma ha poi regole proprie, tra le quali quella essenziale è certamente l’obbligo del versamento, a carico del datore di una contribuzione, ed a favore non certo del lavoratore ma, necessariamente, a favore del soggetto onerato della prestazione integrativa. Questo obbligo non può quindi “rifluire” sul rapporto di lavoro ed alterarne la fisionomia, perchè non è in nesso di corrispettività diretta con la prestazione lavorativa. La prova evidente della autonomia tra rapporto di lavoro e previdenza complementare emerge considerando che, in caso di cessazione del rapporto senza diritto alla pensione integrativa, perchè non si sono verificati i requisiti prescritti, il dipendente nulla ha diritto di ricevere.

L’obbligazione che il datore assume con il sistema di previdenza integrativa, inoltre, non è “monetizzabile” direttamente nei confronti del lavoratore, a differenza di altri benefit, come il servizio mensa o il servizio trasporto che il datore può scegliere o di organizzare direttamente o garantire con il rimborso del relativo costo a mani del dipendente. Ed ancora, mentre questi benefit vengono erogati durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, il trattamento integrativo, ossia la pensione di anzianità o di vecchiaia, o anche quella di invalidità, presuppone la cessazione del rapporto di lavoro.

La natura previdenziale e non retributiva vale, per le considerazioni sopra espresse, qualunque sia il soggetto destinatario della contribuzione, sia che questo abbia una personalità giuridica autonoma. sia che si tratti, come accadeva talvolta per i fondi preesistenti al d.lgs. 124/1993, di una gestione separata nell’ambito dello stesso soggetto datore di lavoro.

Il carattere non retributivo dei versamenti effettuati dal datore per la previdenza integrativa è avvalorato dal regime previdenziale che li governa.

L’annosa vicenda è nota e si può riassume come segue: sull’obbligo (invero da molti contestato), previsto dalla L. 12 aprile 1969, n. 153, art. 12 di includere nella retribuzione imponibile ai fini previdenziali anche i contributi versati dai datori di lavoro per trattamenti di previdenza integrativa, istituiti da contratti collettivi anche aziendali o da regolamenti, il legislatore intervenne con l’art. 9-bis del D.L. 103/1991 introdotto in sede di conversione dalla L. 166/1991. Con tale disposizione, definita di interpretazione autentica, si stabilì:

a) che l’art. 12 citato doveva essere interpretato nel senso che fossero escluse, dalla base imponibile dei contributi di previdenza e assistenza sociale, le contribuzioni e somme versate o accantonate per il finanziamento dei trattamenti integrativi previdenziali o assistenziali;

b) che restavano salvi i versamenti effettuati anteriormente all’entrata in vigore della legge;

c) che dal primo periodo di paga successivo all’entrata in vigore della nuova normativa, per le contribuzioni o le somme destinate al finanziamento dei trattamenti integrativi era dovuto, ad esclusivo carico dei datori di lavoro, un contributo di solidarietà del dieci per cento in favore delle gestioni pensionistiche di legge cui erano iscritti i lavoratori.

 

 

Rocchina Staiano
Dottore di ricerca; Docente all’Univ. Teramo; Docente formatore accreditato presso il Ministero di Giustizia e Conciliatore alla Consob con delibera del 30 novembre 2010; Avvocato. E’ stata Componente della Commissione Informale per l’implementamento del Fondo per l’Occupazione Giovanile e Titolare di incarico a supporto tecnico per conto del Dipartimento della Gioventù

Sentenza collegata

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Staiano Rocchina

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