Prevale la salute sugli arresti domiciliari (Cass. pen. n. 16585/2013)

Redazione 12/04/13
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Fatto

Il P.G. di Campobasso ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe, che, in totale riforma della pronuncia di condanna del giudice di primo grado, ha assolto T.A. dal reato (ti evasione dagli arresti domiciliari, commesso il 04.03.2006, perché il fatto non costituisce reato, rilevando che il prevenuto si era allontanato dall’abitazione per recarsi a pochi metri a casa dei genitori al fine di farsi fare una iniezione urgente dalla madre, che era impossibilitata a raggiungerlo nella sua casa. Deduce il P.G. ricorrente che la condotta dell’imputato, che fra l’altro non diede alcun preavviso agli organi di controllo del suo allontanamento, non integra alcuna causa di giustificazione e non legittima, quindi, la sua assoluzione dal reato ascrittogli, per il quale, com’è noto, non rilevano il movente, l’entità e la durata (non risultante comunque con certezza in causa) dell’allontanamento.

 

Diritto

Il ricorso è infondato.
La Corte di merito ha infatti, con motivazione non illogica, escluso che nella specie, considerate le circostanze dei tutto peculiari del caso (sindrome acuta e dolorosissima dell’ernia del disco in fase irritativa, impossibilità della madre, che gli praticava le iniezioni prescrittegli dal medico curante, a raggiungerlo nella sua adiacente abitazione), l’imputato si trovasse nelle condizioni di una consapevole e volontaria trasgressione al vincolo derivante dalla restrizione domiciliare.

 

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Redazione