Presupposti legittimanti l’informativa antimafia del prefetto (Cons. Stato n. 3576/2013)

Redazione 03/07/13
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FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso davanti al Tar Campania, Sezione di Napoli, la società **** Costruzioni s.r.l. aveva impugnato l’informativa interdittiva antimafia, prot. n. 2252/12.b16/ANT/AREA1 del 14 settembre 2010 emessa a suo carico dal Prefetto della Provincia di Caserta, unitamente alla nota prot. n. 0098938 del 4 ottobre 2010 con cui l’ufficio tecnico, settore viabilità della Provincia di Caserta aveva reso noto tale provvedimento alla società mandataria del raggruppamento 3 D Ingegneria Costruzioni s.r.l. / E.G. Costruzioni s.r.l., affidataria dei lavori di adeguamento ed ammodernamento del “Ponte Casale” sulla ex SS. 430 della Valle del Garigliano in territorio del Comune di Rocca D’*******, con invito a comunicare il nominativo della ditta subentrante nell’a.t.i., in possesso dei prescritti requisiti di idoneità.
Si costituiva il Ministero dell’Interno producendo copia del provvedimento interdittivo e dei relativi atti istruttori.
Con ricorso per motivi aggiunti, notificato l’11 e depositato il 21 gennaio 2011 veniva denunziata l’insussistenza dei presupposti per l’adozione del provvedimento prefettizio per l’insufficienza della deduzione di meri rapporti di parentela o di frequentazione con soggetti controindicati e, comunque, l’assenza di ipotetici legami, anche remoti, con ambienti sospetti, con conseguente vizio di motivazione e di istruttoria.
La Provincia di Caserta si costituiva in giudizio per resistere al gravame.
2. Il Tar riteneva il ricorso infondato sul rilievo che il provvedimento impugnato era stato emesso, non soltanto in ragione degli stretti legami di parentela dell’amministratrice unica e del socio della ricorrente che, ad avviso degli organi d’indagine, facevano supporre che la compagine familiare ed ambientale potesse condizionare la società, ma anche perché la società ricorrente risultava in a.t.i. con altra impresa mandante, indagata in un procedimento penale perché ritenuta responsabile di turbata libertà degli incanti al fine proprio di favorire l’organizzazione camorristica dei casalesi (cfr. verbale del G.I.A. del 10 settembre 2010).
3. Nell’atto di appello si reitera l’affermazione in fatto che la società **** Costruzioni aveva ed ha quale amministratore unico e socio della società la signora ************ e la signora *********** quale socia, nei confronti delle quali, dalle indagini condotte dalla Prefettura, non era emerso alcunché.
La società appellante critica la sentenza che dopo avere rilevato che i meri rapporti di parentela non possono sostanziare un provvedimento interdittivo, afferma tuttavia che questi rapporti assumono rilevanza se accompagnati da un quid pluris. Sennonché la sentenza ha indicato come quid pluris al fatto che la EG era in rapporti con impresa coinvolta in una indagine penale.
La motivazione al riguardo sarebbe carente non venendo tra l’altro indicata la ditta indagata. Se il giudice si riferiva alla impresa D’******, già mandante in a.t.i., la sentenza erra quando afferma che il collegamento con altra ditta indagata era stato obliato dalla società ricorrente in quanto tale punto era stato trattato nei motivi aggiunti, in ogni caso si trattava di elemento superato dai fatti visto che la sopradetta mandante era fuoriuscita dalla associazione.
Nel secondo, terzo e quarto motivo l’appellante insiste, con varie argomentazioni, per la carenza di motivazione e di istruttoria della sentenza e della impugnata interdittiva prefettizia richiamando precedenti giurisprudenziali specifici in materia, in specie in ordine alla necessità di seri elementi indiziari per dimostrare il pericolo di infiltrazione mafiosa.
Si è costituito il Ministero dell’Interno chiedendo, con dovizia di argomentazioni, il rigetto dell’appello.
La appellante ha depositato una ulteriore memoria difensiva.
Con sentenza istruttoria n.3697 dell’11.5.2012 è stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti della Provincia di Caserta.
Effettuata la integrazione nei modi e termini indicati nella sentenza l’appello è stato nuovamente trattenuto per la decisione alla udienza del 7 giugno 2013.
4. L’appello non merita accoglimento.
Come esposto nella sentenza l’amministratrice e la socia della società **** Costruzioni sono figlie conviventi della cugina di primo grado di un noto capoclan dei casalesi (nota del 21.4.2010 dei Carabinieri di Caserta) e parenti di altro esponente dello stesso clan, un altro fratello non convivente è risultato controllato nel 2009 con soggetto segnalato per associazione mafiosa.
E’ pur vero che secondo la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato il semplice rapporto di parentela non è di regola sufficiente per giustificare la interdittiva antimafia essendo comunque necessari altri elementi, sia pure indiziari, tali che dal loro complesso possa derivarne il convincimento che la attività di impresa possa, anche in maniera indiretta, agevolare le attività criminali o esserne in qualche modo condizionata.
Nel caso in esame, tuttavia, l’elemento parentale non è l’unico idoneo a giustificare la interdittiva antimafia; al riguardo deve sottolinearsi che si tratta di intrecci familiari, da parte di una ditta operante nel settore dei lavori pubblici con esponenti di spicco, anzi con indiscussi capi di una pericolosa organizzazione malavitosa, in un contesto geografico drammaticamente noto come ***** di ********, a forte presenza di clan familiari legati con la camorra e con attività specifica proprio nel campo dei lavori pubblici. Con l’effetto che tale intreccio espone potenzialmente l’impresa all’influsso della famiglia di riferimento, e determina fatalmente, se non un coinvolgimento diretto, sicuramente un forte condizionamento nelle scelte e negli indirizzi societari.
Non si tratta quindi solo di un legame parentale, ma del contesto geografico e socio economico in cui tale legame viene a radicarsi, tale da determinare un quadro indiziario significativo che ragionevolmente sconsiglia la instaurazione di un rapporto di collaborazione della società interessata con la amministrazione.
Si ricorda che le informative prefettizie in materia di lotta antimafia, in quanto afferenti alla prevenzione del crimine e al contrasto amministrativo preventivo delle organizzazioni di criminalità organizzata, possono essere fondate su fatti e vicende aventi valore meramente sintomatico e solo indiziario, giacché mirano alla prevenzione di infiltrazioni mafiose e criminali nel tessuto economico imprenditoriale.
Si aggiunga poi che nella vicenda, anche in disparte la frequentazioni sospette del fratello dell’amministratrice e della socia della E.G. Costruzioni, vi è comunque un ulteriore elemento sintomatico, rappresentato dai rapporti di affari della società con altra ditta (D’***************) che per un certo tempo è stata mandante dell’a.t.i. aggiudicataria dei lavori, che, per quanto uscita dall’associazione in data 22.9.2010, pochi giorni prima del provvedimento interdittivo del 20.10.2010, comunque era indagata in relazione a una distorsione del mercato dei pubblici appalti finalizzata proprio a favorire quella stessa organizzazione malavitosa.
5. Per quanto sopra, in relazione all’assetto degli interessi nel campo degli appalti di lavori pubblici nell’ambito geografico di riferimento e alla conformazione delle imprese operanti nel settore, gli elementi di sospetto nei confronti dell’impresa ricorrente, colpita dalla misura interdittiva, dovevano considerarsi sufficienti a suffragare, quanto meno in termini di non irragionevolezza, la valutazione prognostica affidata al Prefetto.
6. L’appello pertanto non merita accoglimento e la sentenza appellata deve essere confermata.
7. Spese ed onorari tuttavia, in relazione alla specificità della fattispecie, possono essere compensati.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,
lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2013

Redazione