Premi Inail: nessuno sgravio al datore che assume a tempo indeterminato dalle liste di mobilità (Cass. n. 17803/2012)

Redazione 17/10/12
Scarica PDF Stampa

Svolgimento del processo

1. La Corte di Appello di Venezia, con sentenza del 5.9.2006, accoglieva l’appello proposto dall’INAIL e, per l’effetto, rigettava la domanda svolta dalla B. s.p.a. per il riconoscimento del diritto a beneficiare delle agevolazioni contributive previste dall’art. 25, co. 9 L. n. 223/1991 per i lavoratori dipendenti assunti a tempo pieno e indeterminato negli anni 1994-1995 attingendo alle liste di mobilità, con condanna dell’INAlL alla restituzione della differenze tra le somme indebitamente versate secondo il regime ordinario e non dovute e quanto effettivamente dovuto sulla base delle predette agevolazioni.
2. La Corte territoriale riteneva che il regime contributivo agevolato previsto per le imprese che assumono a tempo indeterminato lavoratori in mobilità, dall’art. 25, co. 9 legge n. 223 cit. non si estendesse ai premi assicurativi dovuti all’INAIL per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in considerazione delle medesime ratio e finalità sottese alla riduzione contributiva di cui all’art. 8 della legge n. 223 cit., la cui estensione ai premi INAIL, era stata espressamente esclusa dalla L. n. 388 del 2000, art. 68, comma 6, con norma di interpretazione autentica, e come tale retroattiva, la cui conformità al canone di ragionevolezza era già stata vagliata dalla Corte Costituzionale (con sentenza n. 291/2003).
3. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione la B. s.p.a. affidando l’impugnazione a due motivi, illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c. Resiste con controricorso l’INAIL,illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c.

 

Motivi della decisione

4. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente, deducendo la violazione degli artt. 342, 434, 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e vizio di motivazione, assume che la Corte di merito ha rigettato l’eccezione di inammissibilità del gravame, sollevata per difetto di specificità, con motivazione non chiara e non condivisibile il motivo si conclude con la formulazione di plurimi quesiti di diritto.
5. ll motivo non è meritevole di accoglimento. Questa Corte ha più volte statuito che essendo l’appello un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi – previsto dall’art. 342, comma 1, cod. proc. civ. – prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l’impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell’impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure (cfr., ex multis, Cass. 15263/2007; Cass. 21745,/2006).
6. Orbene nel caso di specie, come si evince dalla impugnata sentenza, con statuizione immune dalle censure che le vengono rivolte, il Giudice del gravame, riesaminando la causa nel merito, ha riformato la decisione del primo Giudice perché questi, come denunziato nell’atto di appello avverso la sentenza gravata, aveva escluso l’inapplicabilità all’INAIL, delle norme di agevolazione invocare dalla società.
7. Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente denunzia la violazione degli artt. 8, comma 2, e 25, co.9, L. n. 223 del 1991, dell’art. 68, comma 6, L. n. 388 del 2000, degli artt. 21 lett. a) e 22 L. 25/1955 e degli artt. 12 e 14 disp. prel. c.c.; la violazione dei principi in tema di interpretazione analogica ed insufficiente motivazione sull’eadem ratio tra l’art. 8, co. 2 e l’art. 25, n. 9 L. n. 223 cit. Pone plurimi quesiti di diritto, domandando se il datore di lavoro che assume a tempo indeterminato lavoratori iscritti nelle liste di mobilità abbia diritto alle agevolazioni contributive nei confronti dell’lNAIL e se sia ammissibile un’interpretazione analogica o estensiva dell’art. 68, co. 6 L. n. 388 cit., norma, quest’ultima, di natura eccezionale. In particolare rileva che l’interpretazione autentica fornita dalla L. n. 388 del 2000, art. 68, comma 6, in relazione alla disposizione di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 8, co. 2 (riguardante la fattispecie del lavoro a tempo determinato) non si estende anche alla disposizione di cui all’art. 25, co.9 della stessa legge (riguardante la diversa fattispecie del lavoro a tempo indeterminato), non essendo possibile interpretare né in via analogica, né in via estensiva la citata norma interpretativa introdotta dall’art. 68, co. 6 legge n. 388 cit.
8. Anche il secondo motivo non è meritevole di accoglimento.
9. L’art. 25 della legge n. 223 del 1991, con rubrica dal titolo “riforme della procedure di avviamento al lavoro”, nel contesto della riforma della disciplina della cassa integrazione, della mobilità e dei trattamenti di disoccupazione e per favorire il reimpiego dei lavoratori collocati in mobilità ha introdotto alcuni benefici, prevedendo, al comma 9, che “per ciascun lavoratore iscritto nella lista di mobilità assunto a tempo indeterminato, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è, per i primi diciotto mesi, quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni”.
10. Analogamente, con parole del tutto identiche, l’art. 8, comma 2 della legge n. 223 cit. prevede in caso di assunzione dei predetti lavoratori con contratto a termine: “i lavoratori in mobilità possono essere assunti con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi. La quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari a quella prevista per gli apprendisti dalla L. 19 gennaio 1955, n. 25 e successive modificazioni”. La parte finale del comma prevede la
prosecuzione del beneficio per ulteriori dodici mesi, in caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato.
11. L’art. 68. comma 6, della L. n. 388 del 2000, (legge finanziaria per l’anno 2001) a seguito di alcune sentenze di questa Corte (fra le altre, (Cass. nn. 2202/1998 e 2445/1999), le quali, contrastando la contraria prassi amministrativa, avevano ritenuto che il beneficio di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 8, comma 2, si applicasse anche ai premi assicurativi dovuti all’Inail, ha proceduto all’interpretazione autentica di detta disposizione nei seguenti termini: “La L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 8, comma 2, si interpreta nel senso che il beneficio contributivo ivi previsto non si applica ai premi INAIL”.
12. La Corte costituzionale ha vagliato la legittimità costituzionale di tale ultima disposizione, della quale avevano dubitato alcuni Giudici di merito ed anche questa Corte (cfr. Cass., ord. n. 10988/2002), con la sentenza n. 291 del 2003.
13. ll Giudice delle leggi ha ritenuto che il legislatore, formulando tale norma interpretava, non aveva contravvenuto al principio di ragionevolezza che limita la facoltà di emanare norme interpretative con portata retroattiva, in quanto il senso privilegiato dalla norma interpretativa era compatibile con il tenore letterale della disposizione e, anzi, maggiormente fedele allo stesso, in quanto il riferimento testuale alla “contribuzione” e alla sola quota a carico del datore di lavoro evoca maggiormente le assicurazioni gestite dall’INPS piuttosto che l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, che prevede un “premio” a carico del solo datore di lavoro.
14. La stessa lettura, inoltre, appariva confermata dal medesimo art. 8, comma 8, alla stregua del quale i trattamenti e i benefici previsti dai commi precedenti rientravano nella sfera di applicazione della L. n. 88 del 1989, art. 37, relativo alla “Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali” prevista per l’Inps.
15. La Corte costituzionale osservava, anche, che la L. n. 25 del 1955, art. 22, richiamata dalla L. n. 223 del 1991, art. 8, comma 2, tiene distinta l’incidenza del premio Inail sulla globale contribuzione dovuta per gli apprendisti, sicché è ben possibile determinare la contribuzione ridotta in questione senza duplicazioni rispetto al premio dovuto all’Inail, secondo le regole ordinarie.
16. Come già ritenuto da questa Corte (ex multis, Cass. 14316/2007, 27830/2009; 17847/2001) con orientamento che deve essere pienamente riaffermato in questa sede, non essendo state prospettate, dalla ricorrente, ragioni convincenti per sottoporlo a revisione, si deve affermare che incisive ragioni di ordine sistematico avvalorano la tesi secondo cui la disposizione di cui all’art. 25, comma 9 deve essere interpretata in maniera analoga a quella dell’art. 8, comma 2.
17. Le due disposizioni, contenute nello stesso testo di legge, sono di identico tenore quanto al punto in discussione e non vi sono adeguate ragioni per suffragare una divaricazione sul piano interpretativo. In particolare, tenute presenti le considerazioni svolte analiticamente dalla richiamata sentenza della Corte costituzionale, deve escludersi che la non operatività del beneficio in questione relativamente ai premi dovuti all’Inail trovi il suo fondamento esclusivamente nella più volte richiamata norma interpretativa della legge n. 338 del 2000, con la conseguente inapplicabilità della relativa regola all’ipotesi di cui all’art. 25, comma 9, non menzionata dalla norma interpretativa stessa.
18. Al contrario, l’interpretazione che la nomina interpretativa ha imposto, quanto all’art. 8, comma 2, può ricavarsi dallo stesso testo di quest’ultima disposizione e quindi anche dal testo dell’art. 25, comma 9. Per la stessa ragione non può darsi eccessivo peso alla mancata menzione dell’art. 25, comma 9 da parte della disposizione interpretativa, e in particolare trarne l’indicazione di una diversa volontà del legislatore quanto alla portata del predetto art. 25. In particolare è priva di conferme sul piano obiettivo, ed anche su quello meramente logico, la tesi secondo cui le norma interpretativa non avrebbe fatto riferimento anche all’art. 25, comma 9, nell’intento di incentivare le assunzioni a tempo indeterminato, previste da quest’ultima disposizione.
19. In definitiva, il beneficio della contribuzione ridotta opera, per quanto sin qui detto, mediante il pagamento della contribuzione spettante all’INPS per gli apprendisti, al netto di quel premio, la cui incidenza è tenuta distinta, in termini quantitativi, dall’art. 22 della legge n. 25 del 1955 e giacché quest’ultimo deve essere calcolato – una sola volta, e quindi senza alcuna duplicazione – secondo il regime ordinario, l’asssunto del doppio pagamento si appalesa inconferente e non vi è, pertanto, ragione di dubitare della ragionevolezza dell’esclusione della quota INAIL delle norme di agevolazione per favorire il reinserimento dei lavoratori in mobilità.
20. Alla luce delle esposte considerazione il ricorso va rigettato. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

 

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società sl pagamento delle spese liquidate in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre euro 40,00 per esborsi, IVA e CPA.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2012

Redazione